QUESTION TIME, CHIARIMENTI SULL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI


La vicesindaco Silvia Giannini ha risposto questa mattina, in sede di Question time, al''interpellanza del consigliere Michele Facci (FI) in merito all'aggiudicazione del servizio di rimozione veicoli.

L'interpellanza del consigliere Facci:
"P...

Pubblicato il: 

Descrizione

La vicesindaco Silvia Giannini ha risposto questa mattina, in sede di Question time, al''interpellanza del consigliere Michele Facci (FI) in merito all'aggiudicazione del servizio di rimozione veicoli.

L'interpellanza del consigliere Facci:
"Premesso che, con determina 152618/13 P.g.del 20.6.2013, l'Amministrazione comunale revocava l'aggiudicazione provvisoria al "costituendo RTI" relativa al servizio di rimozione dei veicoli a seguito di violazioni al CDS (e del servizio di depositeria), in relazione all'esito negativo della verifica di congruità dell'offerta; tutto ciò premesso, chiede di conoscere: se, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, il costituendo RTI avesse rilasciato una fideiussione in favore dell'Amministrazione comunale, ed in quale misura; se detta fideiussione sia stata o meno restituita da parte dell'Amministrazione comunale, e, nel caso positivo, con quali motivazioni".

La risposta della vicesindaco Giannini
"Secondo quanto riferito dal comandante Di Palma 'in attuazione dalla facoltà prevista a favore della stazione appaltante dall'articolo 75 del Codice dei contratti, il Raggruppamento temporaneo d'impresa con capofila l'impresa Baldini depositò all'atto dell'offerta una fideiussione pari all'1% dell'importo posto a base di gara per complessivi 25.000 euro. E' in atti, altresì, la mancata escussione della garanzia a seguito della revoca dell'aggiudicazione provvisoria della gara a seguito di provvedimento emesso dal dirigente del settore procedente. A tale proposito, occorre preliminarmente sottolineare come tra le funzioni principali dell'istituto dell'escussione della garanzia c'è quella di garantire il rispetto dell'ampio patto di integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche.
Va altresì sottolineato che la norma di riferimento prevede che la garanzia copra la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Va precisato tuttavia che, essendo ritenuta l'escussione della fideiussione atto di natura sanzionatoria, sembra pacificamente diffusa la nozione secondo la quale il fatto dell'aggiudicatario che ha determinato la mancata sottoscrizione del contratto debba essere sorretto da colpa. Ciò solo giustificherebbe infatti l'applicazione della sanzione. Tale aspetto in particolare, unitamente a quello relativo all'eventuale segnalazione dell'impresa concorrente all'AVCP aveva costituito oggetto di una consultazione sollecitata dal Settore procedente presso l'Avvocatura Comunale, in previsione dell' eventualità di dover adottare un provvedimento di revoca dell'atto di aggiudicazione provvisoria.
In tale occasione, l'Avvocatura, per tramite del dirigente responsabile, aveva verbalmente confermato che il quadro normativo di riferimento non prevedeva né l'automatica irrogazione della sanzione costituita dall'escussione della garanzia, né l'automatica segnalazione all'AVCP.
Appare quindi chiaro che la stazione appaltante ha ritenuto che le circostanze che hanno portato al rilievo dell'anomalia dell'offerta non siano riconducibili ad un evidente comportamento fraudolento, o comunque colpevole, dell'impresa concorrente, anche perché si appalesa chiaramente come nel caso di specie non ci si trovi di fronte ad una non veritiera o omessa dichiarazione sul possesso di requisiti generali o speciali richiesti dal bando di gara, rilevato che le valutazioni cui il Settore era chiamato riguardavano la sostenibilità di un piano industriale di gestione di notevole complessità'.

Apro una parentesi per sottolineare come davvero questa gara sia complessa. Infatti anch ein passato ci sono state molte gare deserte su questo.

'A tali conclusioni si è pervenuti nel corso del procedimento di verifica della presunta anomalia dell'offerta, procedimento la cui natura è principalmente quella di tutelare l'ente a fronte del rischio di un non affidabile adempimento del servizio appaltato.
Gli elementi che fanno ritenere che nel caso di specie non vi sia stata colpa da parte dell'offerente riguardano principalmente gli aspetti di sostenibilità del piano industriale proposto in previsione dell'erogazione del servizio di rimozione. In tale sede l'impresa aveva esplicitamente comparato, nei documenti presentati a seguito delle richieste della commissione giudicatrice, i costi di gestione ai presunti ricavi, calcolando questi ultimi sulla base di un errore relativo alla componente applicativa dell'IVA sulle diverse tariffe. Solo quindi in sede di audizione del concorrente, svolta ai sensi dell'art. 88 del codice dei contratti, e a seguito di definitivo chiarimento sulle modalità di applicazione delle tariffe, si è pervenuti a ritenere non sostenibile il piano di gestione, con grave rischio per il servizio appaltato, con gli sviluppi e le conseguenze ormai note'.
Grazie".

Ultimo aggiornamento: 14/03/2025

Back to top