QUESTION TIME, CHIARIMENTI SUI PORTICI DI BOLOGNA


L'assessore all'Urbanistica Patrizia Gabellini, ha risposto oggi in sede di Question Time, alla domanda d'attualità della consigliera Lucia Borgonzoni (Lega nord) sui Portici di Bologna.

La domanda d'attualità della consigliera Lucia Borgonzoni (...

Descrizione

L'assessore all'Urbanistica Patrizia Gabellini, ha risposto oggi in sede di Question Time, alla domanda d'attualità della consigliera Lucia Borgonzoni (Lega nord) sui Portici di Bologna.

La domanda d'attualità della consigliera Lucia Borgonzoni (Lega nord):
"La stampa riporta la notizia che l'assessore Gabellini sta lavorando ad un regolamento contenente incentivi e sanzioni per fare in modo che si realizzi il grande progetto di far riconoscere i Portici di Bologna patrimonio dell'Unesco: a tale proposito chiedo al Sindaco e alla Giunta se non ritengano possibile ed opportuno introdurre, nel costituendo regolamento, una disposizione tale per cui l'imbrattamento dei portici con graffiti, disegni o altro, eseguiti con qualsiasi materiale (vernici spray, etc.) sia parificata a una violazione edilizia (abuso) su un edificio vincolato o su edificio vincolato dagli strumenti urbanistici comunali, per cui è prevista una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro oltre al ripristino dello stato legittimo del bene, comminando, ovviamente la sanzione pecuniaria a chi abbia commesso tale abuso, che non esito a definire scempio".

La risposta dell'assessore all'Urbanistica Patrizia Gabellini:
"Le violazioni edilizie non possono essere strumentalmente utilizzate per sanzionare comportamenti che prescindono dall'intervento edilizio, in quanto esse sono legate alla mancanza di titolo abilitativo.
Inoltre, le violazioni urbanistico - edilizie non sono discrezionalmente affidate ai comuni (alcune di esse prevedono anche il penale), ma sono puntualmente disciplinate dal DPR 380/01 (fonte normativa sovraordinata) e dalla LR 23/04 (coerente al dettato della norma nazionale).
Si riportano le fattispecie del primo e gli articoli del secondo:
DPR 380/01
art. 31 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
art. 33 interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
art. 34 interventi eseguiti in parziale difformità dal PdC (Permesso di Costruire)
art. 35 interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
art. 37 interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA

LR 23/04 oltre alle sanzioni su edifici non tutelati, in sostanza in linea con quanto riportato per il 380/01, disciplina puntualmente gli edifici tutelati e vincolati.
Art. 10
Salvaguardia degli edifici vincolati
1. Lo Sportello unico per l'edilizia, qualora accerti l'inizio o l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso su edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 ordina la sospensione dei lavori e irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, trasmettendo il provvedimento al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine dell'assunzione delle determinazioni di cui all'articolo 160 dello stesso decreto legislativo.
2. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, lo Sportello unico per l'edilizia ordina la sospensione dei lavori e dispone, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, lo Sportello unico per l'edilizia irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della restituzione in pristino a causa della compromissione del bene tutelato. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata.
3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su edifici vincolati in base alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 lo Sportello unico per l'edilizia, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, provvede ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo ed irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione da 2.000 a 20.000 euro.
Le violazioni urbanistico - edilizie si verificano nei casi normati.
Il RUE attiene agli interventi edilizi, possono essere introdotte sanzioni amministrative di regolamento (solo pecuniarie) se ad esempio viene fatta una tinteggiatura non conforme alle indicazioni del RUE. Sono già presenti nel Regolamento quelle riferite alla documentazione da presentare, all'articolo 84 comma 5.
La sfera dei comportamenti illegittimi- quali l'imbrattamento o i writers – non può essere equiparata a un intervento edilizio, oggetto di cui si occupa il RUE, ma può essere disciplinata con il Regolamento di Polizia Urbana o altri regolamenti riferibili ai comportamenti.
Si richiama per questo l'attenzione sul Regolamento di Polizia Urbana, in particolare art 8.
Art 8
Misure a tutela dei beni pubblici e privati
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
4. E’ vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.
5. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni che non siano qualificabili, a norma di legge, “beni culturali” è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:
a. da euro 50,00 a euro 500,00, qualora il trasgressore provveda entro dieci giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
b. di euro 500,00, qualora il trasgressore non provveda entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
c. si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E’ sempre disposto il sequestro amministrativo.
6. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni qualificabili, a norma di legge, “beni culturali” è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 500,00.
Non è un caso che il Progetto PANDORA, per gli interventi su questo fenomeno, sia stato lanciato proprio in relazione al nuovo Regolamento di Polizia Urbana, come si ricorda anche nell’articolo comparso su Il Resto del Carlino del 6 giugno 2013".

Ultimo aggiornamento: 14/03/2025

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