CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATA DELIBERA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che approva modifiche e integrazioni al "Regolamento dell'imposta di soggiorno" del Comune di Bologna.
L'esito della votazione è il seguente: voti favorevoli 17 (Pd, Am per Bo, Idv); voti co...
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Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che approva modifiche e integrazioni al "Regolamento dell'imposta di soggiorno" del Comune di Bologna.
L'esito della votazione è il seguente: voti favorevoli 17 (Pd, Am per Bo, Idv); voti contrari 5 (Castaldini, Facci, Lisei - Pdl, M5S); 6 astenuti (Gattuso, Tomassini - Pdl, Lega nord, Bo2016, G. misto).
Di seguito la delibera approvata.
"La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
Richiamato il vigente regolamento che istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione PG 1675/2012;
Dato atto che, in questa prima fase sperimentale dell'imposta (entrata in vigore dal 01/09/2012), è emersa- com'era immaginabile- la necessità di adeguare l'attuale disciplina regolamentare per semplificare la gestione del tributo e chiarirne le modalità applicative alla luce della concreta casistica;
Ritenuto, quindi, opportuno modificare il suddetto regolamento introducendo le seguenti modifiche:
1) introdurre l'esenzione da imposta di soggiorno per gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna alloggiati in studentati; a tal fine, viene appositamente modificato l'art.2 comma 3;
2) eliminare le previsioni di cui agli articoli 4 comma 1 e 5 comma 2 lettera a) relative al necessario pagamento dell'imposta di soggiorno prima della partenza dell'ospite dalla struttura, al fine di rendere più elastica la disposizione in considerazione del fatto che vi sono soggiorni che vengono, ad esempio, saldati su fattura in epoca successiva alla partenza dell'ospite; alla luce di ciò, si ritiene infatti preferibile ancorare il termine di pagamento dell'imposta al momento del pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva;
3) rettificare la misura del minimo edittale, quantificato all'art.4 comma 2 e all'art.5 comma 3 in euro 51,65 anziché in euro 25 (misura prevista dall'art.7bis comma 1 del D.Lgs.267/2000), a causa di un mero errore materiale;
4) integrare la previsione dell'art.5 comma 2 lett.c) con la previsione di una soglia minima di riversamento;
5) introdurre apposita classe tariffaria dedicata ai campeggi ed ostelli per differenziarli dalle altre tipologie di soggiorno; ciò in considerazione delle specificità di tali soluzioni ricettive e del fatto che l'imposta di soggiorno per pernottamenti in tali strutture non trova adeguata differenziazione per come articolata nelle attuali fasce di prezzo: infatti, l'imposta minima nella fascia di prezzo più bassa (da 1 euro a 29,99 euro di costo pernottamento per persona) è attualmente pari ad 1 euro/pernottamento per persona, con conseguente significativa pressione impositiva su questa tipologia di soggiorni pur rappresentando, per definizione, la forma di pernottamento scelta da chi non voglia o possa permettersi di alloggiare nelle normalmente più costose strutture ricettive di tipo alberghiero;
Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
Visto l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio;
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;
Su proposta del Settore Entrate, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie;
Sentite le Commissioni consiliari competenti;
delibera
L'esito della votazione è il seguente: voti favorevoli 17 (Pd, Am per Bo, Idv); voti contrari 5 (Castaldini, Facci, Lisei - Pdl, M5S); 6 astenuti (Gattuso, Tomassini - Pdl, Lega nord, Bo2016, G. misto).
Di seguito la delibera approvata.
"La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO
Richiamato il vigente regolamento che istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione PG 1675/2012;
Dato atto che, in questa prima fase sperimentale dell'imposta (entrata in vigore dal 01/09/2012), è emersa- com'era immaginabile- la necessità di adeguare l'attuale disciplina regolamentare per semplificare la gestione del tributo e chiarirne le modalità applicative alla luce della concreta casistica;
Ritenuto, quindi, opportuno modificare il suddetto regolamento introducendo le seguenti modifiche:
1) introdurre l'esenzione da imposta di soggiorno per gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna alloggiati in studentati; a tal fine, viene appositamente modificato l'art.2 comma 3;
2) eliminare le previsioni di cui agli articoli 4 comma 1 e 5 comma 2 lettera a) relative al necessario pagamento dell'imposta di soggiorno prima della partenza dell'ospite dalla struttura, al fine di rendere più elastica la disposizione in considerazione del fatto che vi sono soggiorni che vengono, ad esempio, saldati su fattura in epoca successiva alla partenza dell'ospite; alla luce di ciò, si ritiene infatti preferibile ancorare il termine di pagamento dell'imposta al momento del pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva;
3) rettificare la misura del minimo edittale, quantificato all'art.4 comma 2 e all'art.5 comma 3 in euro 51,65 anziché in euro 25 (misura prevista dall'art.7bis comma 1 del D.Lgs.267/2000), a causa di un mero errore materiale;
4) integrare la previsione dell'art.5 comma 2 lett.c) con la previsione di una soglia minima di riversamento;
5) introdurre apposita classe tariffaria dedicata ai campeggi ed ostelli per differenziarli dalle altre tipologie di soggiorno; ciò in considerazione delle specificità di tali soluzioni ricettive e del fatto che l'imposta di soggiorno per pernottamenti in tali strutture non trova adeguata differenziazione per come articolata nelle attuali fasce di prezzo: infatti, l'imposta minima nella fascia di prezzo più bassa (da 1 euro a 29,99 euro di costo pernottamento per persona) è attualmente pari ad 1 euro/pernottamento per persona, con conseguente significativa pressione impositiva su questa tipologia di soggiorni pur rappresentando, per definizione, la forma di pernottamento scelta da chi non voglia o possa permettersi di alloggiare nelle normalmente più costose strutture ricettive di tipo alberghiero;
Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
Visto l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio;
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;
Su proposta del Settore Entrate, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie;
Sentite le Commissioni consiliari competenti;
delibera
- di modificare il “Regolamento dell'imposta di soggiorno nel comune di Bologna.” (approvato con deliberazione PG 1675/2012) apportando le modifiche di cui all'allegato A , che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
- di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
- di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2013.
A cura di
Piazza Maggiore, 6