QUESTION TIME, CHIARIMENTI IN MERITO ALLE INFORMAZIONI SU SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A PRIVATI E IMPRESE SUL SITO WEB DEL COMUNE
L'assessore alle Attività produttive, Nadia Monti, ha risposto all'interpellanza della consigliera Mirka Cocconcelli (Lega nord) sulla pubblicazione via web delle informazioni su convenzioni, contributi e simili a privati e imprese.
L'interpellanz...
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L'assessore alle Attività produttive, Nadia Monti, ha risposto all'interpellanza della consigliera Mirka Cocconcelli (Lega nord) sulla pubblicazione via web delle informazioni su convenzioni, contributi e simili a privati e imprese.
L'interpellanza della consigliera Mirka Cocconcelli (Lega nord):
"Il legislatore "tecnico" ha fornito delle disposizioni in tema di trasparenza che prevedono, dal 1 gennaio 2013, che siano pubblicate, sul sito web del Comune e di ogni altra amministrazione, tutte le informazioni concernenti le sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a privati ed imprese in maniera che si attui concretamente la tanto millantata trasparenza riguardo alle spese preventivate a bilancio.
Come cittadina sono andata a curiosare sul sito del Comune di Bologna e non ho trovato nemmeno la predisposizione di un link che rimandi alla pubblicazione di questi dati.
Per questo motivo interpello la Giunta per sapere come intenda procedere per informare la cittadinanza in merito all'adempimento obbligatorio previsto dal DL 82/2012, per i quali avevamo 6 mesi per l'adeguamento e se il nostro settore dedicato alla comunicazione con i cittadini abbia già studiato una modalità di pubblicizzazione di questi dati economici.
Inoltre chiedo se l'Amministrazione abbia intenzione di conformarsi anche ad altre disposizioni del medesimo decreto, in particolare a quella che prevede l'informazione ai cittadini in merito al dirigente cui si possano rivolgere nel caso in cui quello responsabile non abbia risposto nei tempi dovuti e se il settore competente abbia già una idea di come pubblicizzare tali informazioni sui procedimenti e sui diritti (inviolabili) dei cittadini".
La risposta dell'assessore alle Attività produttive Nadia Monti, letta in Aula dall'assessore Patrizia Gabellini:
"In merito al tema sollevato dall'interpellanza in oggetto, dal 15 gennaio alle 13 è attiva una nuova sezione nel portale del Comune in cui vengono pubblicati gli atti dirigenziali in adempimento al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
Le procedure di pubblicazione sono state installate il 3 gennaio; solo il 15 è stata resa visibile la nuova voce dedicata, in quanto - fino a lunedì 14 sera - non erano presenti contenuti soggetti a pubblicazione.
Il Comune di Bologna è uno dei primi ad essersi tempestivamente attivato per corrispondere all’adempimento previsto e alle aspettative dei cittadini.
Gli atti sono raggiungibili all'indirizzo del portale del Comune di Bologna (www.comune.bologna.it/trasparenza/determine/161:16296/), dalla sezione "Trasparenza, Valutazione, Merito" (banner specifico in home page), sotto l’etichetta nel menu di sinistra “Amministrazione aperta”, così come richiesto dalle norme e auspicato dagli strumenti di analisi e di monitoraggio del sito attivato allo scopo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.magellanopa.it/bussola/
I dati sull'Ammistrazione aperta sono resi disponibili sia secondo la modalità classica di consultazione di pagine web, che tramite il portale “open data” per il riuso e la rielaborazione da parte di terzi (come indicato anche dal Codice per l’ Amministrazione Digitale – CAD).
(http://dati.comune.bologna.it/node/624)
I file scaricabili dal portale “open data” sono in formato csv (comma separated value) che è il formato scelto dalla maggior parte dei portali “open data” per la pubblicazione dei dati tabellari, in quanto si tratta di un formato aperto indipendente dalla piattaforma, a differenza, per esempio, del formato .xls che è ampiamente usato per i dati tabellari ma che è proprietario
Quanto al secondo quesito, se si ritiene che il COnsigliere faccia riferimento a quanto recato dal D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «Semplifica Italia», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l’obiettivo di “modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione";
In particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 10, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, hanno completamente innovato l’art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l’altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinquies, che espressamente recitano:
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
(…) Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (...), il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le
strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.
Orbene, l'Amministrazione comunale sta individuando la migliore soluzione organizzativa idonea a rendere funzionale nell'ambito della propria organizzazione strutturale l'importante innovazione in materia di procedimenti amministrativi.
La soluzione che verrà adottata tra quelle, ripeto, allo studio sarà inquadrata nel sistema di organizzazione degli uffici e dei servizi del nostro ente.
Nel frattempo, la lettura della norma sembra indurre a ritenere che nelle more di tale riflessione nell'ambito della nostra organizzazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia debba essere individuato nel dirigente generale".
La consigliera Cocconcelli si è dichiarata non soddisfatta.
L'interpellanza della consigliera Mirka Cocconcelli (Lega nord):
"Il legislatore "tecnico" ha fornito delle disposizioni in tema di trasparenza che prevedono, dal 1 gennaio 2013, che siano pubblicate, sul sito web del Comune e di ogni altra amministrazione, tutte le informazioni concernenti le sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a privati ed imprese in maniera che si attui concretamente la tanto millantata trasparenza riguardo alle spese preventivate a bilancio.
Come cittadina sono andata a curiosare sul sito del Comune di Bologna e non ho trovato nemmeno la predisposizione di un link che rimandi alla pubblicazione di questi dati.
Per questo motivo interpello la Giunta per sapere come intenda procedere per informare la cittadinanza in merito all'adempimento obbligatorio previsto dal DL 82/2012, per i quali avevamo 6 mesi per l'adeguamento e se il nostro settore dedicato alla comunicazione con i cittadini abbia già studiato una modalità di pubblicizzazione di questi dati economici.
Inoltre chiedo se l'Amministrazione abbia intenzione di conformarsi anche ad altre disposizioni del medesimo decreto, in particolare a quella che prevede l'informazione ai cittadini in merito al dirigente cui si possano rivolgere nel caso in cui quello responsabile non abbia risposto nei tempi dovuti e se il settore competente abbia già una idea di come pubblicizzare tali informazioni sui procedimenti e sui diritti (inviolabili) dei cittadini".
La risposta dell'assessore alle Attività produttive Nadia Monti, letta in Aula dall'assessore Patrizia Gabellini:
"In merito al tema sollevato dall'interpellanza in oggetto, dal 15 gennaio alle 13 è attiva una nuova sezione nel portale del Comune in cui vengono pubblicati gli atti dirigenziali in adempimento al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
Le procedure di pubblicazione sono state installate il 3 gennaio; solo il 15 è stata resa visibile la nuova voce dedicata, in quanto - fino a lunedì 14 sera - non erano presenti contenuti soggetti a pubblicazione.
Il Comune di Bologna è uno dei primi ad essersi tempestivamente attivato per corrispondere all’adempimento previsto e alle aspettative dei cittadini.
Gli atti sono raggiungibili all'indirizzo del portale del Comune di Bologna (www.comune.bologna.it/trasparenza/determine/161:16296/), dalla sezione "Trasparenza, Valutazione, Merito" (banner specifico in home page), sotto l’etichetta nel menu di sinistra “Amministrazione aperta”, così come richiesto dalle norme e auspicato dagli strumenti di analisi e di monitoraggio del sito attivato allo scopo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.magellanopa.it/bussola/
I dati sull'Ammistrazione aperta sono resi disponibili sia secondo la modalità classica di consultazione di pagine web, che tramite il portale “open data” per il riuso e la rielaborazione da parte di terzi (come indicato anche dal Codice per l’ Amministrazione Digitale – CAD).
(http://dati.comune.bologna.it/node/624)
I file scaricabili dal portale “open data” sono in formato csv (comma separated value) che è il formato scelto dalla maggior parte dei portali “open data” per la pubblicazione dei dati tabellari, in quanto si tratta di un formato aperto indipendente dalla piattaforma, a differenza, per esempio, del formato .xls che è ampiamente usato per i dati tabellari ma che è proprietario
Quanto al secondo quesito, se si ritiene che il COnsigliere faccia riferimento a quanto recato dal D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «Semplifica Italia», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l’obiettivo di “modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione";
In particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 10, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, hanno completamente innovato l’art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l’altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinquies, che espressamente recitano:
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
(…) Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (...), il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le
strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.
Orbene, l'Amministrazione comunale sta individuando la migliore soluzione organizzativa idonea a rendere funzionale nell'ambito della propria organizzazione strutturale l'importante innovazione in materia di procedimenti amministrativi.
La soluzione che verrà adottata tra quelle, ripeto, allo studio sarà inquadrata nel sistema di organizzazione degli uffici e dei servizi del nostro ente.
Nel frattempo, la lettura della norma sembra indurre a ritenere che nelle more di tale riflessione nell'ambito della nostra organizzazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia debba essere individuato nel dirigente generale".
La consigliera Cocconcelli si è dichiarata non soddisfatta.
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Piazza Maggiore, 6