CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATO UN ORDINE DEL GIORNO SULLE ASSEGNAZIONI DI SPAZI E CONTRIBUTI
Il Consiglio comunale nella seduta odierna, ha approvato all'unanimità, un ordine del giorno presentato dal consigliere Lorenzo Cipriani (Amelia per Bo) e firmato dal consigliere Francesco Critelli (Pd) per l'inserimento di clausole riguardanti il ...
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Il Consiglio comunale nella seduta odierna, ha approvato all'unanimità, un ordine del giorno presentato dal consigliere Lorenzo Cipriani (Amelia per Bo) e firmato dal consigliere Francesco Critelli (Pd) per l'inserimento di clausole riguardanti il rispetto delle norme in materia contrattuale, contributiva, previdenziale assicurativa e di sicurezza sul lavoro nei bandi di assegnazione di spazi e/o contributi.
Di seguito il testo dell'ordine del giorno approvato.
Considerato che
il vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Bologna all’art. 57 “osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi” stabilisce che:
"1. chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
2. il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento;
3. in caso di mancata regolarizzazione il comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso";
il Protocollo di Intesa tra il Comune di Bologna e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil in materia di appalti di lavori, forniture, servizi, sottoscritto il 24/11/2005 prevede che:
“il gestore si obbliga a svolgere la propria attività applicando nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti e nel rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
qualora il gestore non adempia agli oneri e obblighi sopraindicati o adempia con ritardi immotivati, l’Amministrazione, fatta salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, si riserva di applicare penali commisurate all’importanza della prestazione e alla rilevanza dei tempi di esecuzione”;
il Protocollo di Intesa in materia di appalti pubblici e privati nella provincia di Bologna finalizzato al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare adottato dal Comune di Bologna con delibera PGN 159264/2011 del 05/07/2011 stabilisce che:
"4) tenuto conto che per essere ammessi alle procedure di gara occorre, oltre ai requisiti generali di partecipazione, il possesso dei requisiti essenziali che connotano la correttezza del rapporto di lavoro tra le imprese e i dipendenti e che questi dovranno essere garantiti per l’intera durata dell’eventuale rapporto contrattuale, sono considerati imprescindibili:
a) il tassativo ed integrale rispetto - nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – della contrattazione collettiva di entrambi i livelli del settore a cui appartiene l’impresa appaltatrice, sottoscritta dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
b) il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 68/99;
c) il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, ivi compresa la presentazione del DURC, tanto al momento della stipula del contratto, quanto precedentemente alla liquidazione dei pagamenti";
Considerato inoltre che
nel Protocollo di Intesa del 2005 soprarichiamato si riafferma: l’importanza dei requisiti di qualificazione delle imprese, preliminari alla definizione dei bandi di gara, per escludere quelle che risultino - nei 36 mesi precedenti, ridotti proporzionalmente nel caso di impresa di nuova costituzione - inadempienti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- a prevedere l’inserimento dei principi sopra richiamati tra le clausole esplicite dei bandi per l’assegnazione di contributi e/o spazi, per la gestione di servizi e progetti sociali o culturali anche gestiti da associazioni, eccezion fatta per le associazioni senza scopo di lucro;
- a inserire tra i criteri di esclusione e decadenza dall'assegnazione di spazi e/o contributi il mancato rispetto o inadempienze in materia contrattuale, contributiva, previdenziale assicurativa e di sicurezza sul lavoro avvenute nelle more di una convenzione in essere con l'Amministrazione Comunale.
Di seguito il testo dell'ordine del giorno approvato.
"IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che
il vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Bologna all’art. 57 “osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi” stabilisce che:
"1. chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
2. il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento;
3. in caso di mancata regolarizzazione il comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso";
il Protocollo di Intesa tra il Comune di Bologna e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil in materia di appalti di lavori, forniture, servizi, sottoscritto il 24/11/2005 prevede che:
“il gestore si obbliga a svolgere la propria attività applicando nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti e nel rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
qualora il gestore non adempia agli oneri e obblighi sopraindicati o adempia con ritardi immotivati, l’Amministrazione, fatta salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, si riserva di applicare penali commisurate all’importanza della prestazione e alla rilevanza dei tempi di esecuzione”;
il Protocollo di Intesa in materia di appalti pubblici e privati nella provincia di Bologna finalizzato al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare adottato dal Comune di Bologna con delibera PGN 159264/2011 del 05/07/2011 stabilisce che:
"4) tenuto conto che per essere ammessi alle procedure di gara occorre, oltre ai requisiti generali di partecipazione, il possesso dei requisiti essenziali che connotano la correttezza del rapporto di lavoro tra le imprese e i dipendenti e che questi dovranno essere garantiti per l’intera durata dell’eventuale rapporto contrattuale, sono considerati imprescindibili:
a) il tassativo ed integrale rispetto - nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – della contrattazione collettiva di entrambi i livelli del settore a cui appartiene l’impresa appaltatrice, sottoscritta dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
b) il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 68/99;
c) il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, ivi compresa la presentazione del DURC, tanto al momento della stipula del contratto, quanto precedentemente alla liquidazione dei pagamenti";
Considerato inoltre che
nel Protocollo di Intesa del 2005 soprarichiamato si riafferma: l’importanza dei requisiti di qualificazione delle imprese, preliminari alla definizione dei bandi di gara, per escludere quelle che risultino - nei 36 mesi precedenti, ridotti proporzionalmente nel caso di impresa di nuova costituzione - inadempienti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
INVITA LA GIUNTA
- a prevedere l’inserimento dei principi sopra richiamati tra le clausole esplicite dei bandi per l’assegnazione di contributi e/o spazi, per la gestione di servizi e progetti sociali o culturali anche gestiti da associazioni, eccezion fatta per le associazioni senza scopo di lucro;
- a inserire tra i criteri di esclusione e decadenza dall'assegnazione di spazi e/o contributi il mancato rispetto o inadempienze in materia contrattuale, contributiva, previdenziale assicurativa e di sicurezza sul lavoro avvenute nelle more di una convenzione in essere con l'Amministrazione Comunale.
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Piazza Maggiore, 6