ALLEGATO 1
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.
EMENDAMENTI DELLA RELATRICE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI PRESENTATI
ART. 2.
Dopo le parole: n. 263 del 2012 aggiungere le seguenti: tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) ampliare l'offerta formativa anche attraverso progetti integrati in collaborazione con agenzie formative pubbliche e private, al fine di valorizzare l'alternanza scuola-lavoro;
b) favorire una maggiore flessibilità, anche attraverso la costituzione presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di ambienti tecnologici che utilizzino materiali innovativi, utili a realizzare la fruizione a distanza;
c) sviluppare le competenze del personale docente;
d) favorire il ruolo strategico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche attraverso convenzioni con le Regioni e partenariati con gli attori delle reti territoriali.
0.2.3000.1. Centemero, Palmieri, Lainati.
All'articolo 2, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Per sostenere e favorire – nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 – la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei neet, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica e aggiorna il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 212, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.3000. Relatrice.
ART. 4.
Al comma 8-bis, sostituire le parole: è sostenuta con le seguenti: è valorizzata.
Conseguentemente, dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: 8-ter. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0.4.3000.100. Governo.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
1. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo, nonché alla trasparenza e qualità dei relativi servizi, possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è sostenuta sulla base di piani di intervento adottati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di IeFP pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore i suddetti piani di intervento terranno conto, nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, delle norme di cui alla presente legge.
4.3000. Relatrice.
ART. 6.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 marzo 2016 fino a: considerando con le seguenti: Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e gli Enti Locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, di ampiezza corrispondente all'estensione dei distretti scolastici, tenuto conto anche di specifiche situazioni o esperienze territoriali già in essere e considerando.
Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere le parole: nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.
0.6.3000.4. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di norma inferiori alla provincia con le seguenti: di ampiezza corrispondente all'estensione dei distretti scolastici.
0.6.3000.2. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di norma inferiori alla provincia con le seguenti: di norma inferiori alla provincia o all'area metropolitana.
0.6.3000.3. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, di aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da alti tassi di dispersione scolastica nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.
Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente:
3-quater. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti sono costituite a libera scelta da due o più istituzioni scolastiche ad invarianza delle singole dotazioni organiche e sono finalizzate:
a) alla valorizzazione delle risorse professionali, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale, volti in particolar modo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;Pag. 26
b) alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative alfine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica.
sopprimere il comma 3-sepities;
sopprimere il comma 3-octies.
0.6.3000.1. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 3,secondo periodo, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le esigenze di tutela delle minoranze etniche e linguistiche presenti sul territorio di ciascuna Regione.
0.6.3000.5. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, con le seguenti: comprende l'organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto, e i posti per il potenziamento, il sostegno, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento.
0.6.3000.6. Centemero, Palmieri, Lainati.
Sostituire il comma 3-quinquies con il seguente:
3-quinquies. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati analiticamente le modalità e i termini per la definizione degli accordi di rete, individuando anche le funzioni e la composizione degli organi di governo della rete, secondo i principi direttivi individuati dal comma successivo e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.
0.6.3000.7. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3-sexies, numero 1, dopo le parole: nella rete aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità e di tutela di particolari esigenze familiari.
0.6.3000.8. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3-septies sostituire le parole: può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi con le seguenti: è attribuita alla competenza degli ambiti territoriali.
0.6.3000.9. Centemero, Palmieri, Lainati.
Sostituire il comma 3-octies con il seguente:
3-octies. Il personale già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se eventualmente in esubero o soprannumerario per l'anno scolastico 2015/2016, conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico di cui al comma 3-ter dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di Pag. 27concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
0.6.3000.10. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 3-octies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per 1’ anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico di cui al comma 3-ter dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
0.6.3000.11. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 3-octies, aggiungere il seguente:
3-novies. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0.6.3000.100. Governo.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e gli Enti Locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, di norma inferiori alla provincia, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.
3-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.
3-ter. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia, determinato sulla base del fabbisogno indicato nel piano triennale dell'offerta formativa, è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015-2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al precedente comma 2-quater, nel limite massimo di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge.
3-quater. Gli Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale. Pag. 28
3-quinquies. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i principi di governo delle reti e di definizione degli accordi di rete.
3-sexies. Gli accordi di rete individuano:
1) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche in ordine a insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
2) i piani di formazione del personale scolastico;
3) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
4) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.
3-septies. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.
3-octies. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
all'articolo 7, sopprimere il comma 4.
6.3000. Relatrice.
ART. 7.
Sostituire il capoverso 2 con il seguente:
2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Il dirigente scolastico non può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute.
Conseguentemente:
sopprimere il capoverso 3;
sopprimere il capoverso 6-bis.
0.7.3000.1. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sostituire il capoverso 2 con il seguente:
Il dirigente, per la copertura dei posti dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti, che devono essere corredate dal curriculum vitae et studiorum, al fine di far emergere il possesso delle relative esperienze e competenze culturali e professionali. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente, sui posti dell'organico dell'autonomia, in classi di concorso o posti per i quali sia titolare dei relativi titoli di abilitazione e specializzazione.
0.7.3000.8. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli Pag. 29incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento. Ai fini di cui al primo periodo, i docenti possono presentare proprie candidature.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) conferimento degli incarichi tenendo conto delle esperienze e competenze professionali, valutabili anche mediante lo svolgimento di eventuali colloqui;.
0.7.3000.2. Crimi.
Al capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: propone con le seguenti: e gli organi collegiali propongono.
0.7.3000.3. Simonetti, Borghesi.
Al capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: propone aggiungere le seguenti: di concerto con gli organi collegali.
0.7.3000.4. Simonetti, Borghesi.
Al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: presentate dai docenti aggiungere le seguenti: rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte dei MIUR, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali.
0.7.3000.5. Simonetti, Borghesi.
Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine il dirigente scolastico può avvalersi dei collaboratori di staff che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.
0.7.3000.10. Centemero, Palmieri, Lainati.
Sostituire il capoverso 3, con il seguente:
3. La proposta di incarico che, se accettato, ha durata triennale, rinnovabile per ulteriori cicli triennali, è effettuata da parte del dirigente e avviene in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e sulla base dei seguenti criteri: a) analisi dei fabbisogni dell'istituzione scolastica per ciascun insegnamento; b) adeguata valutazione e valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali dei docenti, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di mancata individuazione dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, nonché nell'ipotesi di docenti non destinatari di alcuna proposta, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base di appositi punteggi assegnati agli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4 attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.
Conseguentemente, dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti i criteri per la graduazione degli aspiranti collocati negli albi di cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal presente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del precedente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.
0.7.3000.9. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente:
La proposta di incarico che, se accettato, ha durata triennale, rinnovabile per ulteriori cicli triennali, è effettuata da parte del dirigente e avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri:
a) analisi dei fabbisogni dell'istituzione scolastica per ciascun insegnamento;
b) adeguata valutazione e valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali dei docenti, anche attraverso lo svolgimento di colloqui;
c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica.
0.7.3000.11. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:
Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di mancata individuazione dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, nonché nell'ipotesi di docenti non destinatari di alcuna proposta, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base di appositi punteggi assegnati agli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4, attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per graduazione degli aspiranti collocati negli albi di cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal precedente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.
0.7.3000.12. Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il capoverso 6-bis aggiungere il seguente:
6-ter. Al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti nelle Regioni in cui le graduatorie del concorso per dirigenti scolastici, bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso-concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.
0.7.3000.6. Di Lello.
Dopo il capoverso 6-bis aggiungere il seguente:
6-ter. Al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, a conclusione delle operazioni di mobilità, i posti destinati alla mobilità interregionale, nella misura del 50 per Pag. 31cento, non coperti per difetto di aspiranti, saranno annualmente conferiti, mediante assunzioni a tempo indeterminato, ai candidati idonei inclusi nelle graduatorie regionali di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4a serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 e a coloro che, pur avendo superato le prove scritte ed orali concorso di cui sopra, hanno un contenzioso pendente o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado del giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, collocandosi in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali definitive.
0.7.3000.7. Di Lello.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
3. La proposta di incarico da parte del dirigente avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri: a) durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali; b) conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l'ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d'ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l'incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.
Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza.
7.3000. Relatrice.
Al capoverso comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: Al fine di garantire le indispensabili azioni di sopporto alle scuole impegnate per l'attuazione della Riforma di cui alla presente Legge e in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a bandire un concorso per il reclutamento di 150 nuovi dirigenti tecnici, nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente Legge.
0.7.2000.4. Centemero, Palmieri.
Al capoverso comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: Al fine di garantire le indispensabili azioni di sopporto alle scuole impegnate per l'attuazione della Riforma di cui alla presente Legge e in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del Pag. 32sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato quei soggetti che alla data di approvazione della presente legge abbiano svolto, senza demerito, la funzione di dirigente tecnico a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi, nonché a bandire una procedura per il reclutamento di nuovi dirigenti tecnici, nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente Legge«.
0.7.2000.5. Centemero, Palmieri.
Sostituire le parole: dirigenti tecnici con le seguenti: con incarichi conferiti a dirigenti scolastici o altro personale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali o svolto funzioni dirigenziali anche a tempo determinato presso il MIUR o altre pubbliche amministrazioni in compiti connessi con l'istruzione e l'educazione.
0.7.2000.1. Vezzali.
Al capoverso 8-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: conferiti sino alla fine del periodo con le seguenti: conferiti a dirigenti scolastici o ad altro personale che abbia ricoperto almeno per un biennio l'incarico di dirigente tecnico, anche a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 165/2001.
0.7.2000.7. Rampelli.
Al capoverso comma 8-bis, al terzo periodo, dopo le parole: alle procedure concorsuali ordinarie, e prima delle parole nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente Legge, aggiungere: nonché, previa procedura comparativa pubblica, per una parte non superiore al 10 per cento degli incarichi da conferire, a soggetti esterni, in possesso almeno del titolo di dottore di ricerca o del diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali, esperti di legislazione scolastica o di didattica e valutazione.
0.7.2000.3. Centemero, Palmieri.
Al capoverso 8-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti: Ai fini della individuazione dei soggetti destinatari degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici di cui al presente comma, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati analiticamente: i presupposti e le modalità previsti per il conferimento di detti incarichi, il loro numero, la loro distribuzione per ogni regione, la loro durata, non superiore a 3 anni, nonché specifiche funzioni da svolgersi.
0.7.2000.2. Centemero, Palmieri.
All'emendamento 7.2000, sostituire il terzo periodo con il seguente: Tali incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il MIUR, nell'ambito della corrispondente dotazione organica, possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.
07.2000.100. Governo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Il Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto sulla base dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale, Pag. 33con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della Riforma di cui alla presente Legge ed in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, viene disposto un reclutamento temporaneo di dirigenti tecnici, conferiti a personale della scuola in possesso dei requisiti richiesti per accedere alle procedure concorsuali ordinarie, nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente Legge.
Conseguentemente all'articolo 24 comma 2, le parole: 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: 90.713.000 euro per l'anno 2016, a 127.663.000 euro per l'anno 2017, a 74.963.000 euro per l'anno 2018,
Conseguentemente la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 è soppressa.
7.2000. Relatrice.
ART. 8.
Dopo le parole: di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: fatto salvo lo scioglimento della riserva dovuta all'acquisizione del titolo di abilitazione, da effettuarsi entro e non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3,.
0.8.3000.1. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da di scadenza prevista fino a comma 3 con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge.
8.3000. La relatrice.
Sostituire il capoverso 12 con il seguente:
12. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 1o ottobre 2015. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0.8.3001.1. Di Lello.
Al capoverso 12, sopprimere l'ultimo periodo.
0.8.3001.3. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 12, ultimo periodo, sostituire le parole: fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento con le seguenti: fino all'anno scolastico 2018/2019.
0.8.3001.4. Centemero, Lainati, Palmieri.
Al capoverso 12-bis aggiungere, infine, i seguenti periodi: Restano ferme le deroghe al possesso del titolo di abilitazione di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione. Sempre ai predetti fini, ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi banditi antecedentemente al 1o ottobre 2015 è riconosciuto il titolo di abilitazione, ove ne fossero sprovvisti. Le procedure di abilitazione sono bandite, entro il 31 maggio di ogni anno, ai sensi della normativa vigente.
0.8.3001.5. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 12-quater, lettera a), al secondo periodo, dopo le parole: perdono efficacia e prima delle parole: con la pubblicazione delle graduatorie aggiungere la seguente: inderogabilmente.
0.8.3001.8. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 12-quater, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
0.8.3001.9. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 12-quater, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) al comma 15 dell'articolo 400 è aggiunto il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi per ciascuna procedura maggiorato del 10 per cento».
0.8.3001.10. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 12-quater, sopprimere la lettera h).
0.8.3001.7. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 12-quater, sostituire la lettera h) con la seguente: h) a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 ed esclusivamente fino all'anno scolastico 2018/2019, all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole: «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili», e le parole «per il restante 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per il restante 30 per cento».
0.8.3001.6. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 12-quater, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
h-bis) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
«Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure Pag. 35selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici».
h-ter) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.
0.8.3001.11. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 12-quater, dopo la lettera h) soggiunta la seguente:
h-ter) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
«Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici».
0.8.3001.13. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 12-quater, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) i commi 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.
0.8.3001.12. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso 12-quinquies, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: Nel bando di concorso di cui al primo periodo per presente comma si prevede che una quota pari al 40 per cento dei posti è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
0.8.3001.14. Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:
12-sexies. A decorrere dalla nomina nelle commissioni giudicatrici e sino alla conclusione delle attività di valutazione:
a) il personale docente membro delle commissioni giudicatrici è collocato in posizione Pag. 36di esonero dal servizio e sostituito con personale docente dell'organico dell'autonomia;
b) presso le istituzioni scolastiche il cui dirigente scolastico è presidente delle commissioni giudicatrici, il docente con funzioni vicarie di cui all'articolo 459, comma 1 del Testo Unico è collocato in posizione di esonero dal servizio e sostituito con personale docente dell'organico dell'autonomia.
12-septies. Il compenso dei presidenti e dei componenti delle commissioni giudicatrici è fissato nella misura prevista dal decreto interministeriale 12 marzo 2012. Con decreto interministeriale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aggiornare, modificare e revisionare periodicamente i predetti compensi.
0.8.3001.16. Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere il seguente:
12-sexies. I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale sia riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
0.8.3001.15. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: primaria e.
Conseguentemente, sostituire il comma 12 con i seguenti:
12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.
12-bis. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 12-quinquies, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.
12-ter. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione «Istruzione scolastica» iscritta nello stato Pag. 37di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per lo svolgimento della procedura concorsuale.
12-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400, è sostituito dal seguente: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 percento del numero dei posti banditi»;
b) al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 400, dopo le parole «di un'effettiva» sono aggiunte le seguenti parole: «vacanza e»;
c) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
d) all'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 400, la parola «disponibili» è sostituita dalle seguenti parole: «messi a concorso»;
e) al comma 1 dell'articolo 400 le parole «e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto», sono soppresse;
f) al comma 19 dell'articolo 400, le parole «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
g) al comma 21, dell'articolo 400, le parole «in ruolo» sono soppresse;
12-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendano tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, fra i titoli valutabili in termini di maggior punteggio:
a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.
8.3001. Relatrice.
ART. 11.
Al capoverso Art. 11, sostituire il titolo con il seguente: (Comitato per la valutazione dei docenti e del funzionamento delle istituzioni scolastiche).
Conseguentemente:
al comma l sostituire le parole: Comitato per la valutazione dei docenti, con le seguenti: Comitato per la valutazione dei docenti del funzionamento delle istituzioni scolastiche;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale Pag. 38di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) un rappresentante dei genitori;
c) soggetti esterni, scelti sulla base di criteri di esperienza e di competenza culturale e professionale.
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Comitato, in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
3-bis.2. Per quanto attiene alla valutazione sul funzionamento dell'Istituto, il Comitato predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e del Piano di miglioramento.
d) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
0.11.3000.3. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso Art. 11, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) un rappresentante dei genitori.
3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
0.11.3000.4. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso Art. 11, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) due rappresentanti dei genitori.
3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
0.11.3000.5. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso Art. 11, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) un rappresentante dei genitori.
0.11.3000.7. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso Art. 11, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) due rappresentanti dei genitori.
0.11.3000.8. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso Art. 11, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
0.11.3000.9. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso Art. 11, al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
0.11.3000.1. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al capoverso articolo 11, sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9, nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente.
0.11.3000.6. Centemero, Palmieri, Lainati.
Al capoverso articolo 11, comma 5, dopo le parole: di cui al comma 3 dell'articolo 9 aggiungere le seguenti: nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente. La componente studentesca non partecipa all'espressione di predetto parere.
0.11.3000.10. Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. A tal fine, il dirigente scolastico, sentito il collegio docenti, individua, sulla base del curriculum professionale, il docente tutor tra coloro che abbiano maturato un congruo numero di anni di servizio a tempo indeterminato. Il docente tutor svolge funzioni di supporto didattico e di coordinamento delle attività di formazione e di valutazione dei docenti, funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e prova nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza.
0.11.3000.2. Centemero, Palmieri, Lainati.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 11.
(Comitato per la valutazione dei docenti).
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato “Comitato”.
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.
3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, Pag. 41il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.
6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501».
11.3000. Relatrice.
ART. 15.
Al capoverso 4-terdecies, sostituire le parole da: l'istituzione scolastica a: suddetta quota con le seguenti: il sistema nazionale di istruzione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: in misura proporzionale alle scelte fino alla fine del comma con le seguenti: in base a criteri di proporzionalità per zone di reddito, dando priorità alle istituzioni scolastiche poste in zone a basso reddito.
0.15.3000.1. Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al capoverso comma 4-terdecies, secondo periodo, dopo parole: con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2016 e al terzo periodo, dopo le parole: Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2016.
0.15.3000.2. Palmieri, Centemero, Lainati.
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:
4-terdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel Fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto Fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata ai sensi del precedente periodo determina un'assegnazione per alunno inferiore ad una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018,« sono sostituite dalle seguenti: 84.663.000 euro per l'anno 2017, a 51.963.000 euro per l'anno 2018,;
b) al comma 3, dopo le parole: 14, comma 5, inserire le seguenti: 15, comma 1, lettera c);
c) al comma 3, alinea, le parole: a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni Pag. 42di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 sono sostituite dalle seguenti: a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.136,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.176,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.100 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.112,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.155,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.195,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: quanto a inserire le seguenti: 20.000.000 di euro per l'anno dal 2018 e 50.000.000 di euro per l'anno 2019, e sostituire le parole: 36.367.000 euro per l'anno 2020, 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 86.367.000 euro per l'anno 2020, 126.137.000 euro per l'anno 2021, a 62.267.000 euro per l'anno 2023, a 105.487.000 euro per l'anno 2024 e a 145.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
15.3000. Relatrice.
ART. 17.
All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano di offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente al Parlamento una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17.3000. Relatrice.
ART. 19.
Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:
13-ter. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione per il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), gli atti e i provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3 comma 1 della legge 508 del 21 dicembre 1999, sono perfetti ed efficaci.
0.19.3000.1. Crimì.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre Pag. 432013, n. 128, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse di cui al capitolo 7312 “Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali” iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2-ter. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con decreto del Ministero delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».
19.3000. Relatrice.
ALLEGATO 2
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 2.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. L'insegnamento delle varie materie agli alunni e agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.246. (Nuova formulazione) Simonetti, Borghesi, Coccia.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Per sostenere e favorire – nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 – la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei neet, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica e aggiorna il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 212, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.3000. Relatrice.
ART. 4.
Al comma 7, dopo le parole: euro 100 milioni aggiungere la seguente: annui.
4.4000. Relatrice.
Al capoverso 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole: è sostenuta con le seguenti: è valorizzata.
Conseguentemente, dopo il capoverso 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0.4.3000.100. Governo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti Pag. 45del secondo ciclo, nonché alla trasparenza e qualità dei relativi servizi, possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è sostenuta sulla base di piani di intervento adottati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di IeFP pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore i suddetti piani di intervento terranno conto, nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, delle norme di cui alla presente legge.
4.3000. Relatrice.
ART. 5.
Al comma 6, dopo le parole: euro 30 milioni aggiungere la seguente: annui.
5.4000. Relatrice.
ART. 6.
Al capoverso 3-octies, aggiungere il seguente:
3-novies. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0.6.3000.100. Governo.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e gli Enti Locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, di norma inferiori alla provincia, considerando:
d) la popolazione scolastica;
e) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
f) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.
3-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.
3-ter. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia, determinato sulla base del fabbisogno indicato nel piano triennale dell'offerta formativa, è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015-2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al precedente comma 2, nel limite massimo di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge.
3-quater. Gli Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale. Pag. 46
3-quinquies. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i principi di governo delle reti e di definizione degli accordi di rete.
3-sexies. Gli accordi di rete individuano:
5. I criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche in ordine a insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
6. I piani di formazione del personale scolastico;
7. Le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
8. Le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.
3-septies. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.
3-octies. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
all'articolo 7, sopprimere il comma 4.
6.3000. Relatrice.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Nella ripartizione dell'organico, si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e od o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale nonché, ai sensi delle disposizioni vigenti, separato e distinto dall'organico regionale complessivo.
6.1004. (Nuova formulazione) Blazina.
Al comma 7 dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano inserire le seguenti: hanno adottato e che.
6.63. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
ART. 7.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché delle scelte didattiche, formative.
7.108. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, validi per l'insegnamento della disciplina, Pag. 47percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
3. La proposta di incarico da parte del dirigente avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri: a) durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali; b) conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l'ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d'ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l'incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.
Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza.
7.3000. (Nuova formulazione) Relatrice.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. I dirigenti scolastici possono individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano nel supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. I docenti individuati costituiscono lo staff del dirigente scolastico.
7.1007. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni nell'anno 2016 e di 14 milioni di euro per il 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, le parole: 97.713.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 51.713.000 euro e le parole 134.663.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 120.663.000 euro.
7.1013. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Mazzoli.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico di cui al successivo comma 7-ter, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.
7-ter. Il decreto di cui al comma 7-bis riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per Pag. 48il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
7-quater. Le graduatorie regionali, di cui all'articolo 17, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 2013, n. 128, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 7-bis, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4o serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 7-bis.
7-quinquies. Per le finalità di cui al comma 7-bis, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 7-ter, lettera a) che, nell'anno scolastico 2014-2015 hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
7-sexies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.0.1000. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Mazzoli, Parrini, Cenni, Lorenzo Guerini, Malpezzi, Fassina, Fabbri.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'Ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso a dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto predispone le necessarie misure applicative.
7.139. (Nuova formulazione) Sgambato, Bonavitacola, Tartaglione, Carloni, Valeria Valente, Manfredi, Palma, Rostan, Iannuzzi, Paris, Impegno, Bossa, Chaouki, Di Lello.
All'emendamento 7.2000, sostituire il quarto periodo con il seguente:
Tali incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il MIUR, nell'ambito della corrispondente dotazione organica, possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per triennio Pag. 492016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.
07.2000.100. Governo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente
8-bis. Il Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto sulla base dell'articolo 25, comma l del decreto legislativo n. 165 del 2001 e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale, con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della Riforma di cui alla presente Legge ed in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, possono essere attribuiti incarichi temporanei per le funzioni ispettive. La percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è rideterminata, nell'ambito della corrispondente dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.
Conseguentemente:
all'articolo 24, comma 2, le parole: 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: 90.713.000 euro per l'anno 2016, a 127.663.000 euro per l'anno 2017, a 74.963.000 euro per l'anno 2018.
7.2000. (Nuova formulazione) Relatrice.
ART. 8.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini del piano straordinario di assunzioni, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, commi 4 e 5.
8.1045. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: di scadenza prevista fino a: comma 3 con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge.
8.3000. Relatrice.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su albi territoriali per i soggetti di cui al comma 5 avrà carattere annuale.
8.184. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Giovanna Sanna, Fassina, Mazzoli, Fabbri.
Sopprimere il comma 6.
*8.65. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.
Sopprimere il comma 6.
*8.121. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
Sopprimere il comma 6.
*8.317. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.
Sopprimere il comma 6.
*8.242. Simonetti, Borghesi.
Sopprimere il comma 6.
*8.216. Cristian Iannuzzi.
Sopprimere il comma 6.
*8.203. Rampelli.
Sopprimere il comma 6.
*8.1042. Malpezzi, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani, Rigoni.
Sopprimere il comma 6.
*8.1059. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.
Al comma 7, sopprimere il quarto periodo.
8.158. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.1047. (Nuova Formulazione) Blazina.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.292. (Nuova Formulazione) Santerini.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, Pag. 51dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.1052. (Nuova Formulazione) Di Lello.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.1081. (Nuova Formulazione) Minardo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.182. (Nuova Formulazione) Bossa.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.1. (Nuova Formulazione) Centemero.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.1048. (Nuova Formulazione) Malpezzi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.321. (Nuova Formulazione) Giancarlo Giordano.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.314. (Nuova Formulazione) Pannarale.
Al capoverso 12-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e per gli insegnanti tecnico pratici.
0.8.3001.100. Rocchi.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: primaria e.
Conseguentemente, sostituire il comma 12 con i seguenti:
12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al Pag. 53decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.
12-bis. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 12-quinquies, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.
12-ter. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per lo svolgimento della procedura concorsuale.
12-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400, è sostituito dal seguente: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 percento del numero dei posti banditi»;
b) al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 400, dopo le parole «di un'effettiva» sono aggiunte le seguenti parole: «vacanza e»;
c) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
d) all'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 400, la parola «disponibili» è sostituita dalle seguenti parole: «messi a concorso»;
e) al comma 1 dell'articolo 400 le parole «e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto», sono soppresse;
f) al comma 19 dell'articolo 400, le parole «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
g) al comma 21, dell'articolo 400, le parole «in ruolo» sono soppresse;
12-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, fra i titoli valutabili in termini di maggior punteggio:
c) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
d) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non Pag. 54inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.
8.3001. (Nuova formulazione) Relatrice.
Al comma 11-bis ovunque ricorra la parola albi sostituire con la parola: ambiti. E all'ultimo periodo, sostituire le parole territoriale, anche interprovinciale, con le seguenti: alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.
8.1046. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Rosato.
ART. 9.
Al comma 3, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il Comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico, di cui al d.lgs. n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge.
Conseguentemente:
al medesimo comma sopprimere le parole da: sentiti il collegio fino alla fine del periodo;
al comma 4 sopprimere le parole: anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.
9.1003. (Nuova formulazione) Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.
ART. 10.
Al comma 3, dopo le parole: euro 381,137 milioni aggiungere la seguente: annui.
10.4001. Relatrice.
ART. 11.
Al comma 1, dopo le parole: dotazione organica dei docenti aggiungere le seguenti: considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree a maggiore rischio educativo.
11.45. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.
*11.6. (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.
*11.44. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 11.
(Comitato per la valutazione dei docenti).
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato “Comitato”.
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.
3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.
6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501».
11.3000. Relatrice.
ART. 12.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
12.22. (Nuova formulazione) Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Fassina, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani, Centemero, Palmieri, Lainati, Di Lello, Santerini, Scopelliti, Adornato.
ART. 13.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 Pag. 56dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al primo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente all'articolo 24:
al comma 2, sostituire le parole: a 11.683.000 euro per l'anno 2015, a 97.713.000 euro per l'anno 2016 con le seguenti: a 9.983.000 euro per l'anno 2015, a 94.313.000 euro per l'anno 2016;
al comma 3, alinea, dopo le parole: 12, comma 2, aggiungere le seguenti: 13, comma 1-bis;.
13.14. (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri.
ART. 14.
Al comma 5, dopo le parole: euro 100.000 aggiungere la seguente: annui.
14.4000. Relatrice.
ART. 15.
Al capoverso 4-terdecies, secondo periodo, dopo parole: con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2016 e al terzo periodo, dopo le parole: Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2016.
0.15.3000.2. Palmieri, Centemero, Lainati.
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:
«4-terdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel Fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto Fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata ai sensi del precedente periodo determina un'assegnazione per alunno inferiore ad una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018,» sono sostituite dalle seguenti «84.663.000 euro per l'anno 2017, a 51.963.000 euro per l'anno 2018,»;
b) al comma 3, dopo le parole «14, comma 5», inserire le seguenti «15, comma 1, lettera c)»;
c) al comma 3, alinea, le parole «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.095,237 milioni di euro a decorrere Pag. 57dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.086,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.126,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.062,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.105,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.145,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;
d) al comma 3, lettera b), dopo le parole «quanto a» inserire le seguenti «20.000.000 di euro per l'anno dal 2018 e 50.000.000 di euro per l'anno 2019,» e sostituire le parole «36.367.000 euro per l'anno 2020, 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti «86.367.000 euro per l'anno 2020, a 126.137.000 euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022, a 62.267.000 euro per l'anno 2023, a 105.487.000 euro per l'anno 2024 e a 145.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».
15.3000. (Nuova formulazione) Relatrice.
ART. 17.
Al comma 1, nella lettera e-bis) sostituire le parole: e del primo ciclo di istruzione con le parole: del primo ciclo di istruzione, nonché della scuola superiore di secondo grado.
Conseguentemente, all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti a 81.713.000 euro per l'anno 2016, a 125.563.000 euro per l'anno 2017, a 72.863.000 euro per l'anno 2018, a 38.763.000 euro per l'anno 2019, a 20.900.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
b) Al comma 3:
1) All'alinea, sostituire le parole a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede con le seguenti: a 3.009,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.021,367 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.064,587 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104,337 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede;
2) Alla lettera b) sostituire le parole a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 21.367.000 euro per l'anno 2023, a 64.587.000 euro per l'anno 2024 e a 104.337.000 euro a decorrere dall'anno 2025.
17.1009. (Nuova formulazione) Adornato, Dorina Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali, Centemero, Palmieri, Lainati.
All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano di offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche di secondo grado caratterizzate da un numero di Pag. 58diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente al Parlamento una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17.3000. Relatrice.
ART. 18.
Al comma 3, dopo le parole: euro 9 milioni aggiungere la seguente: annui.
18.4000. Relatrice.
ART. 19.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
“2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e ad euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
2-ter. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con decreto del Ministero delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”».
19.3000. (Nuova formulazione) Relatrice.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l'anno 2022; con le seguenti: a 87.713.000 euro per l'anno 2016, a 124.663.000 euro per l'anno 2017, a 71.963.000 euro per l'anno 2018, a 37.863.000 per l'anno 2019, a 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e al 23.923.000 per l'anno 2022;
b) al comma 3, dopo le parole: 18, comma 3, inserire le seguenti: 19, comma 13-bis.
c) al comma 3, sostituire le parole: a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede con le seguenti: a 3.022,267 milioni di euro per l'anno 2023 a 3.065,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.105,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede;
d) al comma 3 lettera b) sostituire le parole: a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: a 22.267.000 euro per l'anno 2023, a 65.487.000 euro per l'anno 2024 e a 105.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
e) al comma 3 lettera c) sostituire le parole: 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000 per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020 con le seguenti:, a 404.869.000 euro per l'anno 2018, a 449.693.000 per l'anno 2019, a 459.753.950 euro per l'anno 2020.
19.23. (Nuova formulazione) D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
ART. 21.
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti che le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica e, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale; l'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso; i vincitori sono assegnati ad un'istituzione scolastica o ad una rete tra istituzioni scolastiche;
2.1) la previsione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e tecnologie didattiche, fermo restando il limite minimo di 36 crediti;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;Pag. 60
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al n. 2) tramite:
i. nel corso del primo anno di contratto, il conseguimento di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
i.1. la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;
ii. nei due anni successivi, successivamente al conseguimento del diploma, l'effettuazione di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato, secondo la disciplina di cui agli articoli 6 e 7;
5) la previsione che il percorso di cui al punto 2 divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi ed abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e delle professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione entro l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurare la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione d'insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al n. 3, punto i), costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie.
21.303. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 2, alla lettera l), aggiungere, in fine le seguenti parole: delle prestazioni, sia con riferimento ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali.
21.187. (Nuova formulazione) Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.
Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:
1-bis) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, Pag. 61teatrale, coreutico, cinematografico e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l'accesso, nelle sue varie declinazioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle espressioni artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
1.1. l'implementazione della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
1.2 l'attivazione da parte di scuole, o reti di scuole, di ogni ordine e grado di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
1.3 il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle SMIM e l'aggiornamento dell'offerta formativa a anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di I grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici ed artistici implementando progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso preaccademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'Alta Formazione artistica e Musicale (AFAM) e all'Università;
6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'Estero.
21.1121. Crimì, Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Narduolo, Pes, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.
ART. 22.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di adeguare le disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanerà entro 60 giorni dalla data della sua approvazione un decreto ministeriale, regolando in particolare:
a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione ed il reclutamento del personale docente;
b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, sia a livello nazionale che territoriale.
5-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al precedente comma, per quanto riguarda le scuole con lingua d'insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13.
22.14. Blazina.
Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Clausola di salvaguardia).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
23.01. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
ART. 24.
Al comma 1, dopo le parole: euro 2.233,60 milioni aggiungere la seguente: annui.
24.4000. Relatrice.
Al comma 3, dopo le parole: 3.095,237 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.
24.4001. Relatrice.
Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.876,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.918.6 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.912,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.920,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.964,167 milioni di euro per il 2020, a 3.009,737 milioni di euro per il 2021, a 2.933,6 milioni di euro per il 2022, a 2.945,867 milioni di euro per il 2023, a 2.989,087 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.028,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, valutati in 123,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 81,4 milioni di euro per l'anno 2017, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 79,7 milioni di euro per l'anno 2019, in 72,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 66,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere la lettera c);
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 384.869.000 euro per l'anno 2018, 389.693.000 euro per l'anno 2019, 379.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione Pag. 63di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
24.4002. Relatrice.
Al comma 6, sostituire le parole: alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto con le seguenti: alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
24.4003. Relatrice.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Entrata in vigore).
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
24.0.1000. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.