Prot. n. (UNR/01/23740)

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Premesso:

che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione" ha mutato in modo rilevante il quadro normativo di riferimento, orientandolo alla costruzione di un nuovo sistema scolastico, ridisegnando complessivamente natura e contenuti dell’intervento pubblico di sostegno, nonché le funzioni e le competenze dei vari livelli istituzionali;


che sulla base di tale legge è stato emanato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106 del 14 febbraio 2001, un apposito regolamento di attuazione della legge;


Preso atto che il mutato quadro normativo nazionale impone di rivedere complessivamente il quadro normativo regionale, tenuto anche conto che il sistema nazionale di istruzione è stato ulteriormente inciso dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30 in materia di riordino dei cicli di istruzione;


Rilevato:


che la vigente disciplina regionale che regola il diritto allo studio, contenuta nella l.r. 25 maggio 1999, n. 10 risale ad un periodo precedente all’entrata in vigore della legge 62/2000 e relativi provvedimenti attuativi;

che appare pertanto necessario procedere all’approvazione di norme di raccordo con quanto previsto alla citata legislazione nazionale;


Considerato:


che tale normativa si rende altresì necessaria al fine di provvedere, in base all’esperienza di attuazione della citata legge regionale, ad una semplificazione delle procedure ivi previste, che renda più agevole ed efficace la fruizione degli interventi regionali per il diritto allo studio;

che la revisione delle predette norme costituisce presupposto necessario per la formulazione degli atti di indirizzo e programmazione in materia di diritto allo studio, al fine di garantire la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2001-2002;


Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio regionale un progetto di legge regionale sull’oggetto sopra indicato, richiedendo altresì allo stesso Consiglio la dichiarazione di urgenza per il procedimento di approvazione ai sensi dell’art. 28 dello Statuto regionale e dell’art. 70 del regolamento interno del Consiglio per i motivi sopra esposti;


Udita la relazione dell’Assessore alla Scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità;


Sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 3 luglio 2001 in merito ai criteri sui quali fonda il progetto di legge;


Dato atto:


del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell’Area Cultura, formazione e lavoro, D.ssa Cristina Balboni in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 4, sesto comma della l.r. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;

del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Scuola, università ed integrazione dei sistemi formativi, D.ssa Cristina Bertelli in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 4, sesto comma della l.r. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;


Su proposta congiunta dell’Assessore alla Scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità e dell’Assessore alle Politiche sociali, immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale


A voti unanimi e palesi


D e l i b e r a

di proporre al Consiglio regionale, per l’approvazione ai sensi dell’art. 27 e seguenti dello Statuto, il progetto di legge regionale avente ad oggetto: "Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10", nel testo allegato preceduto dalla relazione illustrativa, parte integrante della presente deliberazione;

di chiedere al Consiglio la dichiarazione di urgenza del suddetto progetto di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, secondo comma, dello Statuto, e dell’art. 70 del regolamento interno del Consiglio per le motivazioni espresse in premessa.


RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI LEGGE "DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL’APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999 N. 10".


Il presente progetto di legge intende riformare il quadro degli interventi regionali in materia di diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita, al fine di estendere e qualificare tale diritto, attraverso un sostegno che garantisca a tutti pari opportunità di accesso al sistema scolastico e formativo e di successo formativo, anche in relazione alla profonda innovazione legislativa nazionale in materia ed in particolare in raccordo con i principi della legge 10 marzo 2000 n. 62.


Il progetto di legge abroga la legge regionale 25 maggio 1999 n. 10 "Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato" e con una innovata proposta normativa, volta ad ampliare le opportunità ed i diritti dei cittadini, intende dare nel merito una adeguata risposta all’istanza referendaria.


A partire dai due anni di esperienza applicativa della legge 10/99, nei quali si è molto esteso il diritto allo studio – nei servizi, nei progetti di qualificazione, nelle erogazioni economiche e nel numero degli alunni che ne hanno fruito – si sono individuati alcuni innovati criteri e principi di fondo, sulla base dei quali si è definita la nuova disciplina sulla materia.


Il progetto di legge, come viene evidenziato già dal titolo, riguarda esclusivamente il diritto allo studio, cioè il diritto per ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo; tale diritto deve essere fruibile per tutto l’arco della vita e gli interventi contenuti nella legge sono rivolti a rimuovere gli ostacoli che possono frapporsi al suo pieno godimento.

Viene pertanto esclusa, rispetto all’impianto della legge 10/99 la normativa riguardante il sistema formativo integrato, cioè l’istruzione, la formazione professionale e transizione al lavoro - oggetto dell’accordo interistituzionale di governo sottoscritto dalla Regione, dalle Autonomie Locali e dall’Ufficio Scolastico Regionale l’8 maggio 2001 - che è intenzione della Giunta Regionale disciplinare mediante un nuovo progetto di legge che tratti organicamente la materia, elaborato dopo una fase di sperimentazione dell’Accordo, in modo da recepire e disciplinare le più ampie competenze della Regione e degli Enti Locali nel governo complessivo del sistema.


Sulla base dell’esperienza applicativa della legge regionale 10/99 e della sua complessità gestionale, il progetto di legge sceglie nettamente la via della semplificazione sia dell’articolato stesso, rendendolo più essenziale e chiaro, sia delle procedure gestionali ed amministrative.

Nella pratica e nel tempo, infatti, alla normativa regionale, molto dettagliata e precisa anche negli aspetti applicativi, si sono affiancate altre norme legislative e regolamentari, nazionali, che hanno reso estremamente complessa la materia e frammentata la gestione degli interventi, che peraltro ricadono sulle medesime famiglie e sono volti al medesimo diritto allo studio. Tali sovrapposizione e complessità normativa hanno prodotto ricadute sulle Province ed i Comuni, ai quali è stata delegata una gestione molto onerosa; sulle scuole, i cui progetti di qualificazione sono stati finanziati in tempi non sempre adeguati alle esigenze didattiche; sulle famiglie, tenute a procedimenti amministrativi e ad una documentazione a volte troppo complessi. Anche attraverso l’adeguamento alla legge n. 62/2000 sarà possibile rendere omogenee le procedure relative all’utilizzo dei finanziamenti nazionali e regionali, evitando le sopracitate duplicazioni e gli appesantimenti amministrativi.


Il progetto innova inoltre la disciplina della delega, già contenuta nella legge regionale 10/99, alle Province e ai Comuni, rendendola più chiara ed essenziale, alla luce di un’esperienza di decentramento che si è già consolidata e in coerenza con le competenze già attribuite alle autonomie locali sulla formazione professionale, sull’istruzione e sulla transizione al lavoro.

L’azione regionale si articola in tre momenti di programmazione ed indirizzo: gli indirizzi triennali approvati dal Consiglio Regionale; il programma annuale, anch’esso approvato dal Consiglio, che contiene indicazioni e linee di lavoro per le Autonomie Locali nella parte delegata e per la gestione diretta dei progetti e delle risorse di rilevanza regionale; la direttiva, di competenza della Giunta, che articola le indicazioni rivolte alle Autonomie Locali anche negli aspetti gestionali, al fine di ottenere omogeneità di tempi e modalità applicative, per garantire uniformità di trattamento per tutti i cittadini.


Anche la nuova disciplina sulle borse di studio, che sostituisce quella sugli assegni di studio prevista dalla legge 10/99, è definita in relazione agli obiettivi di semplificazione delle procedure e di estensione delle opportunità, anche in raccordo con la legge 62/2000. Coerentemente alla normativa sul diritto allo studio universitario, le borse di studio per tutti gli alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono scolastico, in disagiate condizioni economiche, frequentanti il sistema nazionale d’istruzione e i corsi di formazione professionale organizzati da enti accreditati, sono di pari importo, differenziate sulla base del reddito familiare e dell’ordine e grado di scuola frequentata. Vengono previste fasce di reddito differenziate ed è elevato, in relazione alle complessive condizioni sociali ed economiche dell’Emilia-Romagna, il reddito massimo di riferimento, in modo di ampliare gli aventi diritto. Questa nuova disciplina non è pertanto tesa a ridurre, ma ad allargare il sostegno a tutti gli studenti meritevoli e bisognosi.


Sulla base di questi principi ed obiettivi, viene proposto il presente progetto di legge nell’articolato che di seguito viene analiticamente descritto.


Il titolo "Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10" esprime i due concetti fondamentali della legge: la focalizzazione dell’intervento normativo esclusivamente sul tema del diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita e l’esigenza di recepire nella legislazione regionale le norme della legge n. 62/2000.


L’art. 1 "Principi e finalità" evidenzia che rendere effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione e formazione significa realizzare azioni positive volte a superare le barriere di varia natura che le persone incontrano nel percorrere con successo i rispettivi iter formativi. Viene introdotto, al comma 4, un principio fondamentale per il raggiungimento delle finalità della legge, prevedendo il coinvolgimento ampio, nel processo di programmazione degli interventi, delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli enti locali, delle parti sociali, nonché del vasto mondo dell’associazionismo, con particolare riferimento alle associazioni delle famiglie e degli studenti.


L’art. 2 "Oggetto" esplicita le linee di azione che la legge intende favorire.

In particolare, al comma 1, la lettera a) prevede la promozione e la qualificazione degli interventi specifici per il diritto allo studio diretti agli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione ed agli allievi degli enti di formazione professionale, accreditati presso la Regione. In tale comma, viene introdotto per la prima volta, in adeguamento all’art. 1 della legge n. 62/2000, il concetto di sistema nazionale di istruzione, che, come stabilito dallo stesso articolo, è composto dalle scuole statali, dalle scuole paritarie e da quelle degli enti locali; la lettera b) sostiene il possibile ampliamento dell’offerta di servizi e interventi per il diritto allo studio, per rispondere alle esigenze derivanti dalle riforme dei sistemi dell’istruzione e della formazione professionale in termini di personalizzazione dei percorsi e di maggiore attenzione ai bisogni formativi degli adulti; la lettera c) riconosce l’importanza di integrare gli interventi per il diritto allo studio svolti dagli enti locali con l’insieme dei servizi che nei diversi territori sono a disposizione degli studenti, per completarne gli aspetti educativi e di socializzazione; la lettera d) sottolinea l’esigenza di operare affinché ai cittadini con bassi livelli di scolarità, soprattutto se residenti in zone disagiate, sia dato modo di superare tali ostacoli; la lettera e) prevede il collegamento fra il diritto all’accesso al percorso formativo ed il diritto al successo scolastico e formativo.


L’art. 3 "Tipologia degli interventi" presenta l’elenco degli interventi realizzabili ai sensi della legge, suddividendoli in due categorie: gli interventi/servizi per l’accesso e la frequenza ed i progetti volti a migliorare la qualità del sistema scolastico e formativo.

Il comma 1, alla lettera a), dettaglia le sei tipologie finalizzate a facilitare accesso e frequenza alle attività scolastiche e formative, ricomprendendo il recente provvedimento statale relativo alla fornitura gratuita o semigratutita dei libri di testo agli studenti in disagiate condizioni economiche ed introducendo le borse di studio, mentre, alla lettera b), fornisce la definizione dei progetti di qualificazione.

I successivi commi 2 e 3 specificano alcune modalità di relazioni fra i Comuni ed i beneficiari del diritto allo studio, al fine di garantire una ordinata realizzazione degli interventi.

Il comma 4 stabilisce la natura dei progetti di qualificazione, finanziabili ai sensi della legge.


L’art. 4 "Borse di studio" semplifica sostanzialmente il dispositivo per l’assegnazione di tali benefici, fondamentali per una reale fruizione del diritto allo studio, e ne determina le caratteristiche principali.

Il comma 1 stabilisce che i potenziali destinatari delle borse di studio sono gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e gli allievi dei corsi di formazione professionale regionali, meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, a causa delle disagiate condizioni economiche della famiglia di appartenenza, residenti sul territorio regionale.

Il comma 2 prevede che le borse vengono assegnate in via prioritaria agli alunni le cui famiglie presentino una situazione economica annua non superiore ai 30milioni di lire, in quanto considerati per tali ragioni quelli più esposti al rischio di abbandonare la scuola. Si specifica inoltre che la misura massima delle borse per tale fascia di reddito è stabilita dalla Giunta regionale di pari valore, prescindendo dalla documentazione di spesa per non aggravare ulteriormente famiglie già in condizioni difficili.

Il comma 3 definisce una fascia di reddito superiore, che raggiunge i 60 milioni e che può essere ulteriormente aumentata a seconda del numero dei componenti il nucleo famigliare: per le famiglie che si trovano in tale fascia si prevede l’erogazione di una borsa di studio a sostegno delle spese per l’istruzione, di pari importo, non superiore alla misura massima definita al comma precedente.

Il comma 4 attribuisce alla Giunta regionale l’individuazione dei beneficiari e degli importi massimi erogabili, differenziati per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, al fine di poter riconoscere situazioni economiche differenti.


L’art. 5 "Interventi per l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap", al comma 1, illustra la finalità degli interventi, nell’ottica del diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita, mentre ai commi 2 e 3 ricollega tali interventi a quanto previsto dalla legge 104/92 attraverso lo strumento degli accordi di programma, conclusi fra Enti locali, titolari delle competenze in materia, sia di natura assistenziale che di diritto allo studio, organi scolastici ed Aziende unità sanitarie locali, mirati alla programmazione coordinata di tutte le azioni che in sede locale vanno svolte per rispondere alla finalità dell’integrazione sociale e formativa delle persone in situazione di svantaggio.


L’art. 6 "Destinatari degli interventi", comma 1, definisce le tipologie di persone a favore delle quali sono attuati gli interventi previsti dalla legge: gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione, gli allievi dei corsi per adulti, gli allievi dei corsi di formazione professionale regionali.


Il titolo III "Ruoli e funzioni degli Enti istituzionali e strumenti per la concertazione sociale" presenta, nei tre articoli che lo compongono, la strutturazione dei compiti che la legge attribuisce ai diversi livelli istituzionali per l’attuazione degli interventi ivi previsti, nonché il dispositivo per realizzare il più ampio confronto sull’applicazione della legge medesima.


L’art. 7 "Funzioni della Regione", ai commi 1 e 2, pone in capo alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione per il diritto allo studio, esercitate attraverso l’emanazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, di indirizzi triennali e sulla base di questi, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, di un programma annuale degli interventi con l’indicazione delle risorse destinate alla relativa realizzazione.

Il comma 3 prevede che la Giunta approvi, tenendo conto di quanto stabilito nel programma annuale, il riparto alle Province delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 e le relative modalità di attuazione.

Il comma 4 sancisce che la Regione e gli Enti locali svolgono attività di monitoraggio e controllo sulla spesa relativa all’attuazione degli interventi.


L’art. 8 "Funzioni degli Enti locali", al comma 1, ribadisce il rispetto delle funzioni attribuite agli Enti locali, determinando che esse vengono esercitate nell’ambito degli atti di programmazione ed indirizzo di cui al comma 1 dell’art. 7.

In particolare, il comma 2 attribuisce alle Province il compito di approvare un programma di interventi, composto con il concorso dei Comuni e delle scuole dei rispettivi territori, che ricomprende gli interventi, i servizi ed i progetti di qualificazione per il diritto allo studio, nonchè le risorse attribuite.

Il comma 3 stabilisce che le Province trasmettano alla Regione una relazione annuale sull’andamento della legge, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse ed al raggiungimento degli obiettivi della programmazione.


L’art. 9 "Conferenza regionale per il diritto allo studio" rende concreto il principio di ampia consultazione sul diritto allo studio prevedendo la realizzazione annuale di una conferenza regionale sul tema, con la partecipazione degli organismi di concertazione interessati e con il coinvolgimento delle rappresentanze delle scuole, delle famiglie, del terzo settore.


Il Titolo IV riporta le norme finanziarie, le norme transitorie e le abrogazioni.


Titolo

Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della l.r. 10/99.


TITOLO I

Principi generali


Articolo 1

Principi e finalità


1. La Regione Emilia Romagna con la presente legge disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000. n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita.


2. La presente legge si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.


3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall’art. 42 del DPR 616/77, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.


4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli enti locali, dell'associazionismo e delle parti sociali.


Articolo 2

Oggetto


1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono:


a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie;


b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all’educazione degli adulti;


c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;


d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;


e) il sostegno al successo scolastico e formativo.


TITOLO II

Tipologia degli interventi e destinatari


Articolo 3

Tipologia degli interventi


1. Gli interventi di cui alla presente legge sono:

a) interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6:

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;


servizi di mensa;


servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;


servizi residenziali;


sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;


borse di studio;


b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6.


2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2 e 3 sono a carico del Comune di residenza dell’alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.


3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.


4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:


a) fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare tecnologie multimediali, a sostegno di progetti di sperimentazione didattica e di progetti educativi;


b) facilitazioni per l’utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;


c) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;


d) la qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, comprese le azioni di adeguamento e qualificazione del personale, anche in riferimento al raccordo fra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;


e) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica.


Articolo 4

Borse di studio


1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.


2. Ai sensi del comma 11 dell’art. 1 della legge 62/00, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 30 milioni di lire (pari a 15.493,71 euro).


3. Per gli alunni appartenenti a famiglie in condizioni di reddito comprese fra il limite stabilito al comma precedente e lire 60 milioni (pari a 30.987,41 euro), aumentabili in relazione ai componenti del nucleo famigliare, la borsa di studio di pari importo, non superiore alla misura massima prevista al comma 2, è erogata a sostegno delle spese per l’istruzione.


4. La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari, l’importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 3, nonché l’eventuale modifica dei limiti di reddito di cui ai commi precedenti.


5. La Giunta regionale, a garanzia dell’uniformità di trattamento, stabilisce altresì le modalità attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all’assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.


Articolo 5

Interventi per l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap


1. La Regione e gli Enti locali promuovono – nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 – interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.


2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende Unità sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.


3. Nell’ambito degli accordi di programma, in particolare:


a) i Comuni provvedono – nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le Aziende USL – agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;


b) le Aziende Unità sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.


Articolo 6

Destinatari degli interventi


1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:


a) dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione;

b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze;

c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.


TITOLO III

Ruoli e funzioni degli Enti istituzionali e strumenti per la concertazione sociale


Articolo 7

Funzioni della Regione


1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. A tale fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi triennali e sulla base di questi, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, il programma annuale degli interventi con la determinazione delle relative risorse.


2. Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli Enti locali, i cui criteri sono stabiliti nel programma annuale di cui al comma 1.


3. La Giunta regionale approva, in coerenza con il programma annuale di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3 e le relative modalità di attuazione.


4. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.


Articolo 8

Funzioni degli Enti locali


1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112/98 nel quadro degli indirizzi triennali e del programma annuale di cui al comma 1 dell'art. 7.


2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali, del programma annuale e delle direttive regionali.


3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.


Articolo 9

Conferenza regionale per il diritto allo studio


1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione, in applicazione del principio di partecipazione di cui all’art. 1, comma 4, è convocata annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.


2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi di concertazione, con particolare riferimento alla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, alla Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione, alla Commissione regionale tripartita, coinvolgendo altresì le associazioni delle scuole e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale ed il Forum del Terzo settore.


TITOLO IV

Norme finanziarie, transitorie e abrogazioni


Articolo 10

Norme finanziarie


1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall’art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.


Articolo 11

Abrogazioni


1. E’ abrogata la L.R. 25 maggio 1999, n. 10 "Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato".


2. Sono inoltre abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.


Articolo 12

Norme transitorie


1. I procedimenti di erogazione dei benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma annuale di cui all'art. 7, comma 1 sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali abrogate all'articolo 11.


2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli indirizzi di cui all’art. 7, comma 1, comprenderanno il programma annuale previsto allo stesso articolo.