Deliberazione n. 1/01


Seduta del 10 settembre 2001

Parere della Commissione per i Procedimenti Referendari e d'Iniziativa Popolare, in ordine allo svolgimento del referendum per l'abrogazione parziale della l.r. n. 10/1999 - Applicazione comma 3, art. 25, l.r. n. 34/1999.


La legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (pubblicata nel BUR n. 112 del 9 agosto 2001) intitolata Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10, determina l'abrogazione totale della legge regionale n. 10/1999, Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato, oggetto della richiesta di referendum abrogativo parziale dichiarato ammissibile dalla Commissione per i procedimenti referendari in data 19 aprile 2000, ai sensi dell'art. 15, comma I, della l.r. n. 34/1999.

In tale ipotesi la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare è chiamata, ai sensi dell'art. 25, comma III, della l.r. n. 34/1999, a decidere se la consultazione debba avere egualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum.
In particolare, sempre ai sensi dell'art. 25, comma III, il quesito referendario si intende superato nel caso la nuova normativa intervenga modificando "i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente" o dei "contenuti essenziali dei singoli precetti". In caso contrario il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni."

A tal fine, nella seduta del 31/8/2001, la Commissione ha disposto, in applicazione dell'art. 44, comma V, della l.r. n. 34/1999, l'audizione dei rappresentanti dei sottoscrittori della richiesta di abrogazione parziale della l.r. n. 10/1999 e dei loro consulenti, nonché l'acquisizione della documentazione dagli stessi prodotta. E' stato pertanto necessario dare ai componenti il tempo utile ad un compiuto esame del materiale così acquisito e valutare attentamente le osservazioni esposte nel corso dell'audizione, aggiornando i lavori alla seduta del 3/9/2001.

L'esame della Commissione è stato finalizzato a verificare se la nuova legge regionale n. 26/2001 abbia inciso, ed in che misura, sui principi ispiratori della legge regionale n. 10/1999 rilevanti per il procedimento referendario così come identificati dai promotori nella sintesi del quesito redatto ai sensi dell'art. 15, comma I, l.r. n. 34/1999 (Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento delle scuole non statali in modo diretto o indiretto?).
I punti sui quali occorre procedere a valutazione comparativa fra i due testi normativi sono pertanto: a) il coordinamento e l'integrazione fra le offerte formative statali e non statali; b) il finanziamento -diretto o indiretto- delle scuole non statali.

La particolare rilevanza e, al contempo, complessità della questione in oggetto ha consigliato una ulteriore riunione della Commissione, per il 10/9/2001.

A seguito di un ampio dibattito al suo interno la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto la nuova disciplina regionale idonea a superare il quesito referendario perché abbandona radicalmente l'impostazione generale dei principi ispiratori della l.r. n. 10/1999, arrivando a identica conclusione anche per quanto riguarda l'avvenuta modifica dei contenuti essenziali dei singoli precetti.
Soffermandosi analiticamente all'esame delle disposizioni originarie investite dal quesito referendario la Commissione verifica nell'ordine:
- se i principi ispiratori ed il contenuto delle nuove disposizioni in tema di diritto allo studio modificano sostanzialmente la precedente disciplina sullo stesso oggetto;
- se esiste, nel nuovo testo normativo, una parte corrispondente al precedente "sistema formativo integrato" e, qualora esista, se i motivi ispiratori ed il contenuto essenziale siano o no sostanzialmente diversi.
Il quesito referendario investiva quelle disposizioni, o parti di disposizioni (art. 12 l.r. n.10/1999), che attribuivano assegni di studio in misura percentuale alle spese effettivamente sostenute con la conseguenza che, a parità di reddito, gli alunni frequentanti le scuole non statali avrebbero usufruito di assegni molto superiori a quelli attribuiti agli alunni delle scuole pubbliche, realizzando così quel finanziamento indiretto alle scuole private denunciato dal comitato promotore del referendum regionale.
La nuova disciplina (art. 4 l.r. n. 26/2001, in particolare commi II e III) modificando sostanzialmente la l.r. n. 10/1999, attribuisce borse di studio in maniera eguale (<< borse di pari importo per gli studenti delle scuole pubbliche e private >>) senza neppure vincolarle, per i redditi fino a trenta milioni, alla dichiarazione che esse siano state usate per la scuola (<< indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa>>).
Fuori di ogni dubbio, a parere unanime della Commissione, su questo specifico punto, la piena conformità della nuova legge regionale rispetto al quesito referendario.

Quanto al secondo punto, che ha visto la Commissione non più unanime, occorre anzitutto considerare che nel nuovo testo di legge scompare, significativamente, ogni riferimento testuale al "sistema formativo integrato" così come del resto, scompare ogni corrispondenza testuale fra le disposizioni della vecchia e della nuova legge.
Posto che un tale accertamento sul piano testuale dei contenuti, cui si sommano le conclusioni alle quali la Commissione è già pervenuta sul primo punto, rappresentano già condizione idonea a dichiarare la piena congruità della nuova legge regionale sul diritto allo studio rispetto al quesito referendario, ciò nondimeno la Commissione rileva ulteriormente, dopo un'ampia ed approfondita discussione sui singoli aspetti interpretativi dell'articolato legislativo, come sia possibile giungere alla conclusione che gli stessi motivi ispiratori dei singoli precetti siano sostanzialmente diversi.
In effetti il principio dell'integrazione pubblico - privato viene superato dall'art. 2, comma I, lett. a), della l.r. n. 26/2001, che fa riferimento al sistema nazionale di istruzione, come definito dalla l. n. 62/2000.
Inoltre, il principio di partecipazione delle scuole private paritarie alla programmazione degli interventi è principio riferito a tutte le componenti del sistema nazionale di istruzione, entro il quale sono comprese anche le scuole private paritarie.
D'altro canto, tutti gli interventi previsti dalla legge, essendo interventi nell'ambito del diritto allo studio, sono per loro stessa natura rivolti ai fruitori di tale diritto, come espressamente stabilito dall'art. 6 della l.r. n. 26/2201, vale a dire i soggetti frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione (compresi quelli delle scuole dell'infanzia), non le scuole in quanto tali.

P. Q. M.

La Commissione esprime il parere che la legge regionale n. 26/2001 abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente e i contenuti essenziali dei singoli precetti rispetto all'intero quesito referendario e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 25, comma III, della l..r. n. 343/1999, ritiene che il referendum non debba avere luogo.