Cronologia
degli atti della procedura referendaria
- Il 12 Luglio 1999 i responsabili hanno depositato l'istanza referendaria
di cui al Bollettino uff.le n.98 del 30/7/99
- Il 29 Luglio 1999 è stata deliberata l'ammissibilità preliminare
dell'Ufficio di Presidenza di cui al Boll. 108 del 25/8/99 e si è avviata
la fase conclusiva della raccolta delle sottoscrizioni;
- Il 9 marzo 2000 sono state consegnate alla Direzione generale del Consiglio
oltre 59.000 firme;
- Dopo il controllo di regolarità che ha riconosciuto valide 58.331
firme, l'11 aprile 2000 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha
deliberato la validità della richiesta di referendum e trasmesso gli
atti al Presidente della Giunta regionale;
- Il 9 giugno 2000 i responsabili del procedimento hanno inviato una diffida
al Presidente della Regione, chiedendo l'indizione del referendum entro il
15 luglio 2000, per una data compresa fra il 1 novembre e il 15 dicembre 2000,
in base al comma 2 b dell'art. 21 della L.E.R. n.34/99;
- L'ufficio legale della Giunta ha ritenuto che il periodo di sospensione
previsto dal comma 1 a dell'art. 24 della L. E.R. 34/99 non riguardasse lo
svolgimento della consultazione, ma coinvolgesse anche l'atto di indizione;
- L'11 luglio 2000 il Presidente ha emesso un comunicato che affermava l'impossibilità
dell'indizione entro i sei mesi successivi alle elezioni regionali;
- Il 4 ottobre i responsabili dei firmatari e del Comitato promotore hanno
inviato al Presidente della Regione e p.c. ai Capigruppo una lettera nella
quale chiedevano l'indizione del referendum per il 18 febbraio 2001, trascorsi
i 120 giorni previsto dalla scadenza del 17 ottobre;
- Il 16 ottobre 6.000 cittadini hanno presentato, in modo autonomo dal Comitato
promotore, alla Direzione generale del Consiglio regionale una proposta di
legge di iniziativa popolare tesa a permettere lo svolgimento della consultazione
referendaria all'oggetto in data 18 febbraio 2001, onde evitare l'ingorgo
istituzionale derivante dalla sovrapposizione con le elezioni nazionali;
- Il 17 ottobre 2000 il Presidente della Regione ha emanato il decreto di
indizione del referendum per Domenica 20 maggio 2001;
- La proposta di legge popolare non è stata discussa dal Consiglio
regionale in tempo utile ed è stata respinta il 20 gennaio 2001;
- La data del 20 maggio non può essere rispettata a causa dell'indizione
per il 13 maggio delle elezioni politiche nazionali, che impedisce, ai sensi
del comma 1 c dell'art. 24 della L.E.R. 34/99, lo svolgimento di consultazioni
referendarie nei tre mesi precedenti e successivi a tale data.
- Pertanto il Presidente della Regione ha emesso un nuovo decreto che sposta
lo svolgimento della consultazione alla prima tornata utile e cioè
a quella fra 1 novembre e il 15 dicembre 2001.
Modalità di svolgimento
del referendum ai sensi della L.E.R. n. 34/99
- 1) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni della Regione (art. 26, c1);
- L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la
ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione
sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente (art
26, c2);
- Entro 40 giorni dalla data di indizione vengono costituiti presso la Corte
d'appello di Bologna e presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia
l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il referendum (art. 27)
- Il Presidente della Giunta dà notizia del decreto di indizione mediante
manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della
data stabilita per la votazione (art. 21,c5)
- "Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali,
il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può
disporre che le consultazioni siano contestuali, fissando la relativa data,
modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei
periodi previsti (art. 21, c6). L'art. 23 disciplina le norme di raccordo
del procedimento elettorale regionale con quello nazionale
- La scheda è conforme a quanto stabilito dalla normativa statale e
contiene il quesito formulato nella richiesta (del 12 luglio 1999) cui seguano
le due risposte: Si all'abrogazione, No all'abrogazione.