Delibera di Giunta - N.ro 2003/929 - protocollato il /26/5

Oggetto:

DETERMINAZIONE DEL CALENDARIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2003-200

 

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Prot. n. (POF/03/16687)

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

Richiamata altresì la competenza del Ministero della pubblica istruzione in merito:

Vista la proposta dell’Assessore competente per materia in merito alla quale sono stati acquisiti:

Dato atto, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione n. 447/03, del parere favorevole espresso dalla Direttrice Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione;

Su proposta dell’Assessore competente;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna il calendario per l’anno scolastico 2003-2004 è articolato come segue:

a - inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il 15 settembre 2003;

b - festività di rilevanza nazionale:

c - sospensione delle lezioni:

2. Nell’anno scolastico sono da svolgere complessivamente 204 giorni di lezione.

3. Nella scuola di base e nella scuola secondaria superiore le lezioni hanno termine il 5 giugno 2004.

4. Le attività educative nella scuola dell’infanzia e le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami nella scuola di base, e nella scuola secondaria superiore, hanno termine il 30 giugno 2004.

5. Presso le scuole dell’infanzia nel periodo su ccessivo al 5 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario delle attività educative, possono funzionare sulla base delle effettive esigenze delle famiglie e nell’ambito delle attività individuate dal piano dell’offerta formativa le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.

6. Hanno termine in data successiva al 30 giugno 2004 le attività svolte:

a - nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

b - nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell’ambito dell’area di professionalizzazione;

c - nelle classi degli istituti tecnici e professionali che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;

d - nell’ambito di specifici progetti finalizzat i all’educazione degli adulti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e organizzati dai Centri territoriali permanenti;

e - nell’ambito di attività formative integrate tra istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 7 del DPR 257/00.

7. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 275/99 le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà - in relazione alle esigenze derivanti dai piani dell’offerta formativa e attivando, come previsto dall’art. 3, comma 4 del medesimo decreto, i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio - di determinare adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare:

a - la data di inizio delle lezioni;

b - la sospensione, nel corso dell’anno scolastico, delle attività educative o didattiche prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso delle attività educative o delle ore di lezione non svolte;

c - una diversa articolazione delle vacanze natalizie e pasquali;

d - l’opportunità di adottare, in riferimento ai diversi ordini di scuola, comportamenti omogenei in ambito comunale o provinciale.

8. Gli adattamenti di cui al punto precedente vanno stabiliti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 74, comma 3, del dlgs. 297/94 in merito allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, di quanto disposto dall’art. 5 del DP R 275/99 in merito all’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché, nell’una o nell’altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

9. Sono soggetti a recupero i giorni di sospensione delle lezioni derivanti da decisioni autonome delle singole istituzioni scolastiche.

10. Tutti gli adattamenti del calendario operati dalle istituzioni scolastiche ai sensi del presente atto deliberativo devono essere comunicati agli Enti locali tenuti all’organizzazione dei servizi di supporto, alle famiglie degli alunni e al competente Servizio regionale entro il 30 giugno 2003.

  1. La presente deliberazione verrà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.