Ambito
· Il PdL si pone come collegato al PdL regionale di applicazione del
titolo V della Costituzione.
· Data l'ampiezza dell'ambito della normazione e il proporsi come una
sorta di testo unico che riaggrega ed abroga varie leggi regionali, il PdL assume
connotazione autonoma rispetto al PdL generale e ne svolge la normativa nell'ambito
specifico.
· Non è PdL di dettaglio, ma contiene l'impianto generale del
sistema integrato dell'istruzione, formazione, orientamento, transizione al
lavoro; fa rinvii a numerosi atti applicativi successivi, delegificati.
· Regola sia materie a competenza legislativa concorrente, quali l'istruzione
e il lavoro, sia a competenza esclusiva, quali istruzione e formazione professionale,
orientamento.
· Sulla "tutela e sicurezza del lavoro" materia di competenza
legislativa concorrente, molto complessa e delicata, il PdL potrebbe limitarsi
a delineare l'ambito delle competenze che la Regione intende svolgere, escludendo
già da ora, ad es. la materia della contrattualistica, dello statuto
dei lavoratori ecc., in quanto di esclusiva competenza dello Stato. Se ci si
limita in questa sede alla demarcazione delle competenze, sarà necessario
fare rinvio ad una legge regionale che regoli successivamente la materia.
· Le norme relative al lavoro potrebbero, in questa ipotesi, svilupparsi
in questo ambito:
strumenti di transizione fra formazione e lavoro (tirocinii e contratto di apprendistato),
politiche attive per il lavoro, incentivi all'occupazione, servizi per l'impiego.
Principi generali
La persona al centro delle politiche dell'istruzione, formazione e lavoro,
garantendo i diritti:
- all'accesso a tutti gradi dell'istruzione, anche favorendo l'accesso generalizzato
alla scuola dell'infanzia;
- alle pari opportunità formative;
- al sostegno per il successo scolastico e formativo;
- al sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro.
· Un riferimento specifico alle persone disabili e in condizione di svantaggio
per rendere effettivi i loro diritti.
· Un riferimento ai cittadini stranieri.
· Principi fondamentali relativi ai sistemi ed ai soggetti:
autonomia, pari dignità ed integrazione dei sistemi; autonomia ed integrazione
dei soggetti; concertazione sociale e partnership istituzionale; rapporto soggetti
pubblici e privati (privato sociale e non).
Tali principi possono essere articolati nel seguente modo
Principi fondamentali del sistema regionale integrato
· La Regione, in raccordo con gli enti locali, riconosce l'autonomia e la pari dignità dei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro.
· La Regione riconosce e valorizza l'autonomia dei soggetti appartenenti al sistema di cui al punto 1, costituiti dalle istituzioni scolastiche, dalle Università e dagli enti di formazione professionale.
· Il sistema regionale integrato si fonda sui principi di unitarietà e di specificità delle componenti di cui al punto 1, nonché di continuità con i servizi territoriali rivolti all'infanzia, al fine di garantire l'omogeneità del percorso evolutivo. Unitarietà, specificità e continuità del sistema sono garantite dall'integrazione delle componenti, dalla specificità delle rispettive missioni di servizio, dalla differenziazione degli strumenti e dei soggetti gestori, nonché dal riconoscimento e spendibilità delle competenze acquisite.
· L'integrazione si realizza:
- tra le istituzioni, costituite dalle competenti amministrazioni statali, dalla
Regione, dalle Province e dai Comuni;
- tra soggetti formativi appartenenti alle diverse componenti del sistema integrato,
costituite dalle istituzioni scolastiche ed universitarie, dagli enti di formazione
professionale, dalle imprese nelle quali è presente una qualità
elevata di competenze formative secondo gli standards;
- tra i soggetti dell'offerta formativa e i soggetti erogatori di servizi per
l'orientamento e la transizione al lavoro;
-tra competenze professionali diverse.
· La Regione, nell'ambito del sistema integrato, persegue:
· l'integrazione dell'offerta formativa;
· la qualità dei servizi inerenti l'educazione, l'istruzione,
la formazione, l'orientamento e la transizione al lavoro attraverso la definizione
dei livelli essenziali relativi ai soggetti, ai contenuti e alle azioni che
devono essere garantiti su tutto il territorio regionale;
· la semplificazione delle procedure riguardanti le attività in
materia di istruzione, formazione, orientamento, transizione al lavoro.
Riconoscimento e certificazione delle competenze
· Ogni persona ha diritto al riconoscimento delle competenze acquisite per il conseguimento di un diploma, di una qualifica professionale, di un certificato di competenze o di altro titolo riconosciuto, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie.
· A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, nonché con le parti sociali, per l'adozione di modalità e strumenti volti alla valorizzazione e al riconoscimento delle competenze comunque acquisite dalle persone.
· La Regione, nel rispetto della titolarità in materia di riconoscimento
e certificazione delle competenze dei sistemi dell'istruzione, della formazione
professionale e della transizione al lavoro, promuove:
- la messa a sistema e l'ampliamento delle sperimentazioni esistenti in detti
sistemi;
- la definizione di strumenti condivisi per il riconoscimento, la certificazione
e l'individuazione degli ambiti di spendibilità delle competenze acquisite;
- un sistema di certificazione adeguato al contesto economico, produttivo e
sociale della Regione.
· La Regione, nel rispetto del comma quinto dell'art. 117 della Costituzione,
opera per favorire la libera circolazione dei titoli in ambito europeo, impegnandosi
ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea. In tale
quadro, la Regione promuove la spendibilità nazionale dei titoli e delle
qualifiche professionali, attraverso la partecipazione con le altre Regioni
alla definizione dei livelli essenziali uniformi sul territorio nazionale. Al
fine di facilitare la mobilità delle persone nell'Unione Europea la Giunta
regionale definisce le modalità per la certificazione delle competenze
acquisite al di fuori del sistema formativo integrato della Regione Emilia-Romagna.
· Si propone l'introduzione del libretto formativo personale.
Definizioni
E' necessario prevedere alcune definizioni su alcune tematiche fondamentali,
in modo da potere utilizzare nel Pdl e nel sistema un linguaggio condiviso e
comune, ad esempio:
· per sistema formativo integrato si intende, un sistema comprendente
funzioni in materia di educazione, istruzione, formazione professionale, orientamento
e transizione al lavoro;
· per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate
a formare le persone sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo
tecnico;
· per sistema di formazione professionale, il complesso delle attività
finalizzate a formare le persone sulle conoscenze e competenze necessarie per
l'occupabilità e l'adattabilità nel lavoro;
· per istituzioni scolastiche, quelle appartenenti al sistema nazionale
di istruzione come definito all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62;
· per educazione degli adulti, l'insieme delle opportunità formative
formali e non formali rivolte a persone in età adulta, aventi per obiettivo
la formazione di conoscenze di base e di competenze trasferibili e certificabili;
· per opportunità formative non formali, quelle estranee alla
istruzione e formazione professionale, quali le opportunità formative
di tipo culturale, di educazione sanitaria, sociale, formazione nella vita associativa,
educazione fisico-motoria;
· per orientamento, un insieme di attività volte ad assistere
le persone affinché possano formulare e attuare scelte formative e professionali;
· per transizione al lavoro, un insieme di attività e servizi
volti ad accompagnare e sostenere le persone, lungo tutto l'arco della vita,
per l'inserimento, il reinserimento o modifica della propria condizione lavorativa.
Funzioni
Le Funzioni della Regione, delle Province e Comuni sono definite sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; la loro concreta declinazione può avvenire a seguito della definizione complessiva del sistema.
Rapporti interistituzionali, accordi e concertazione sociale
- Sulla base delle valutazioni emerse il 21 maggio 2002 in sede di Commissione Scuola della C.R.A.L. si potrebbe ipotizzare una articolazione per la collaborazione istituzionale e per la concertazione sociale che prevede:
*la Conferenza permanente per il sistema formativo integrato, composta dall'Assessore regionale competente, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, da componenti designati dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali in rappresentanza dei Comuni, garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale, dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, da componenti designati dalle istituzioni scolastiche e dall'Amministrazione scolastica, da rappresentanti designati dagli organismi di formazione professionale accreditati. La Conferenza ha compiti di proposta, monitoraggio e verifica in ordine agli indirizzi e alla programmazione degli interventi del sistema formativo integrato.
*Il Comitato di coordinamento interistituzionale, composto dall'Assessore regionale competente, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, da componenti designati dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali in rappresentanza dei Comuni, garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale, dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e da rappresentanti delle istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione scolastica designati dal Direttore generale stesso. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi. Formula altresì proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo integrato e dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche dell'istruzione e della formazione. Al fine di garantire l'integrazione delle politiche suddette, il Comitato attiva le idonee procedure di informazione, consultazione e concertazione preventiva con la Commissione regionale tripartita di seguito richiamata, la quale al suo interno stabilirà le modalità con cui realizzare tale raccordo.
*La Commissione regionale tripartita, sede concertativa di proposta verifica e valutazione delle linee programmatiche delle politiche dell'istruzione, della formazione del lavoro e sugli atti generali di applicazione. E' composta dall'Assessore regionale competente, da componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale secondo principio di pariteticità, dalla Consigliera/e di parità. Si propone che la C.R.T., integrata da una rappresentanza paritetica dei disabili, svolga le funzioni del comitato di gestione del fondo ai sensi della legge 68/99.
- Si prevedono accordi, patti tra istituzioni e soggetti autonomi, di natura territoriale, settoriale, per specifici programmi.
Il sistema formativo integrato
· La programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica:
definire modalità, competenze e procedure.
· Le risorse del sistema: deve essere introdotta richiesta allo Stato
di istituire il fondo regionale per il sistema formativo integrato, da attribuire
alla direzione scolastica regionale e alla Regione, in relazione alle rispettive
competenze.
Al fine di valorizzare l'autonomia del sistema integrato e dei soggetti che
lo compongono, si propone che tale fondo non sia attribuito sulla base del numero
dei docenti ed altro personale, più le spese generali, come avviene ora,
ma in relazione alla popolazione scolastica, ponderata sulla base delle differenti
fasce di età ed in relazione a parametri legati alle caratteristiche
dell'utenza e alle sue necessità di integrazione e ai giovani in obbligo
formativo nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'apprendistato,
con la ponderazione di cui sopra. Questa modalità di attribuzione delle
risorse valorizza le capacità organizzative e gestionali del sistema
e delle singole scuole, rendendo concreto da un punto di vista gestionale il
principio dell'autonomia. Tutto ciò nell'ambito di tempi scuola e curricula
stabiliti nazionalmente. Tenuto conto che lo stato non ha più potere
regolamentare in materia di organizzazione scolastica alla luce della competenza
concorrente, l'introduzione di questa norma presenta aspetti di sicuro interesse.
Modalità di attuazione degli interventi nel sistema formativo integrato
· La Regione e le Province provvedono alla scelta dei soggetti e delle attività da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento.
· La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi, sia la domanda
individuale delle persone mediante modalità stabilite dalla Giunta Regionale
utilizzando di norma:
- avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
- avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti;
- appalti pubblici di servizio (procedure contrattuali).
· Tutte le attività sono oggetto, da parte dell'ente di programmazione competente, di valutazione ex ante, controllo, monitoraggio e valutazione ex post secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.
La Regione favorisce l'accesso individuale ad attività formative concedendo finanziamenti alle persone con priorità per la formazione superiore e per la formazione permanente. A tale fine la Regione approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
Scuola dell'infanzia
Definire norme che ne caratterizzano l'identità ed i punti essenziali di qualità.
Istruzione
Valorizzazione dell'autonomia scolastica.
· La Regione riconosce l'autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
del comma terzo dell'art. 117 della Costituzione e la valorizza quale garanzia
di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, quale strumento
per la realizzazione di percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona
ed al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti; per il migliore collegamento con le realtà
territoriali; per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo
di apprendimento e di insegnamento.
Esprimere il ruolo della Regione nel sostegno alle autonomie.
· La Regione a tale fine:
- sostiene la progettazione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli
studi;
- incentiva la continuità didattica ed educativa, in orizzontale ed in
verticale, fra i diversi gradi ed ordini di scuola;
- favorisce la realizzazione di accordi e progetti locali per l'arricchimento
dell'offerta formativa, l'inserimento delle persone disabili o in condizione
di disagio sociale, la lotta all'insuccesso ed alla dispersione scolastica e
formativa, lo sviluppo dell'integrazione fra istruzione, formazione e transizione
al lavoro;
- facilita l'esercizio dell'autonomia in ordine all'efficacia delle funzioni
gestionali ed organizzative e dell'azione didattica e formativa, nonché
allo sviluppo delle interazioni fra le istituzioni scolastiche e le diverse
realtà dei territori di riferimento;
- promuove l'ottimizzazione e l'integrazione fra risorse educative, formative,
culturali, scientifiche, tecniche e tecnologiche;
· A sostegno dell'autonomia scolastica occorre prevedere, in legge rinviando ad un successivo atto di indirizzo della Giunta, il trasferimento della quota dei piani di studio, eventualmente attribuite alla Regione, alle Autonomie scolastiche.
· Per la qualificazione del sistema e delle singole autonomie la Regione:
- sostiene la costituzione di reti e consorzi di istituzioni scolastiche e lo
sviluppo di relazioni fra le reti e le autonomie locali;
- promuove la diffusione, fino alla generalizzazione , degli istituti comprensivi
e supporta, su richiesta degli stessi, modelli organizzativi, gestionali e didattici
di carattere innovativo;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti, anche in collaborazione
con le università e con l'Istituto regionale per la ricerca innovativa
(IRRE);
- sostiene i percorsi formativi integrati da realizzare nei diversi segmenti
dell'offerta formativa;
- promuove la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento
della didattica, per il collegamento delle utenze "disperse" e per
la maggiore efficienza della gestione scolastica, agevolando la fruzione della
rete informativa regionale a tutte le componenti del sistema formativo integrato.
· Costituzione dei centri integrati di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche
· Istruzione professionale regionale
La Regione non si pone l'obiettivo di ottenere la gestione di parte del sistema
scolastico (in concreto il trasferimento alla Regione degli attuali istituti
professionali di stato), ma intende svolgere un ruolo di governo di tutto il
sistema scolastico, in modo concertativi con le autonomie locali e con il dirigente
scolastico regionale e le autonomie scolastiche, secondo quanto abbiamo iniziato
a praticare, in un contesto costituzionale diverso, con l'accordo sottoscritto
l'8 maggio 2001.
Il trasferimento degli IPS alle Regioni, che sembra proporre il Ministro Moratti
sulla base di criteri di selezione non ancora individuati, ma espressi nella
Commissione Scuola al Senato in termini di maggiore e minore "eccellenza",
rafforzerebbe il "doppio canale" e la svalorizzazione di quello dell'istruzione
professionale.
Pur non rivendicando la gestione degli IPS, sarebbe opportuno che il PdL contenesse
alcune norme sul sistema dell'istruzione professionale regionale in modo da
garantirne alcuni caratteri di qualità, quali ad esempio lo sbocco universitario
(con l'attuale legislazione è possibile, anche se la riforma della Moratti
lo esclude, data la durata di quattro anni dell'istruzione professionale, salva
la possibilità di un anno integrativo), l'organizzazione in un biennio
e un triennio, i passaggi alla formazione professionale e viceversa, tramite
"passerelle" e crediti.
Formazione professionale
· La Regione disciplina la formazione professionale, quale servizio pubblico costituito da un sistema di opportunità formative, riconosciute e spendibili, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro favorendo l'occupabilità e l'adattabilità. La Regione sostiene altresì, in collaborazione con le organizzazioni dei lavoratori e delle imprese, la formazione quale elemento determinante dello sviluppo socio economico e dell'innovazione nel territorio.
· La Regione finanzia con risorse proprie, nazionali ed europee, le attività di formazione rispondenti ai fabbisogni professionali rilevati, anche a sostegno dell'innovazione, e previste dalla programmazione regionale.
· La programmazione e l'attuazione delle attività di formazione professionale è attribuita alle Province.
I Profili formativi
· Nell'ambito dei fabbisogni professionali rilevati a livello nazionale
e regionale dalle parti sociali, anche attraverso enti bilaterali, la Regione,
in raccordo con le normative comunitarie e nazionali, disciplina i relativi
profili formativi e ne definisce gli standard di realizzazione.
· La Regione orienta la propria disciplina verso:
- la promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi di
sviluppo, in particolare, dei settori produttivi, sociali, culturali e sportivi;
- la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente
interessati da processi di innovazione;
- l'accorpamento e la razionalizzazione di figure professionali esistenti ed
il relativo costante aggiornamento.
· La Regione approva l'elenco delle qualifiche professionali.
Accesso alla formazione professionale
Al sistema della formazione professionale possono accedere coloro che hanno assolto o adempiuto all'obbligo scolastico e, comunque, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.
Soggetti erogatori del servizio di formazione professionale
· I soggetti pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici.
· L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale.
· La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento dei soggetti che erogano formazione. Detti soggetti devono avere quale finalità prevalente la formazione professionale.
· L'amministrazione regionale cura l'elenco delle strutture accreditate e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
· Le funzioni di gestione già delegate ai Comuni, ai sensi dell'art. 2 L.R. 7 novembre 1995, n. 54, sono attribuite agli stessi, che le esercitano in forma singola o associata. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e previa intesa con i Comuni interessati, si provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla LR n. 5/2001.
· La Regione, le Province e i Comuni, per l'esercizio delle proprie competenze in materia di formazione professionale possono stipulare convenzioni con gli enti accreditati per la realizzazione di progetti specifici che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dagli stessi.
· Azioni di qualificazione del sistema di formazione
· Prevedere le scuole regionali specializzate
· Citare la formazione nella pubblica amministrazione
Ai fini di dare identità alla diversificata offerta di formazione, anche in integrazione con l'istruzione, è opportuno delineare i caratteri essenziali di ogni tipologia formativa.
Tipologie degli interventi formativi
Gli interventi di istruzione e formazione professionale si articolano nelle
seguenti tipologie:
- formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo;
- formazione superiore, rivolta a coloro che hanno già assolto o adempiuto
all'obbligo formativo e volta a fornire o arricchire competenze di natura professionalizzante;
- formazione continua, rivolta ai lavoratori per l'adeguamento delle competenze
richieste dai processi di innovazione dell'impresa e per favorire l'adattabilità
del lavoratore;
- formazione permanente, rivolta alle persone per lo sviluppo delle proprie
conoscenze culturali, sociali e professionali.
La Giunta regionale definisce per ognuna delle suddette tipologie le articolazioni, gli standard formativi ed organizzativi, nonché i diversi tipi di certificazione.
La certificazione delle qualifiche o delle competenze acquisite avviene a seguito del superamento di prove finali svolte di fronte a commissioni esaminatrici la cui composizione è definita dalla Giunta regionale, nel rispetto degli standard qualitativi omogenei a livello nazionale.
La formazione iniziale
· L'obbligo formativo può essere assolto nell'istruzione, nell'istruzione professionale regionale, nella formazione professionale, nell'apprendistato, anche in integrazione fra loro.
· La formazione professionale iniziale per il conseguimento dell'obbligo formativo si compone di una parte professionalizzante e di una parte di cultura generale. Detta formazione è erogata dagli Enti di formazione accreditati.
· L'offerta formativa è realizzata sia autonomamente dai soggetti accreditati, sia in integrazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.
Si propone che l'obbligo sia svolto sia nella istruzione sia nella formazione. La scelta è di mantenere i diversi sistemi di istruzione e formazione per l'obbligo formativo, avvicinandone l'offerta formativa, pur nel rispetto delle specifiche metodologie e contenuti. Tale avvicinamento è finalizzato a rendere possibili "le passerelle" fra i sistemi, mediante il riconoscimento dei crediti e la formalizzazione dei passaggi.
La formazione superiore
· Coloro che hanno assolto all'obbligo formativo possono accedere a corsi di formazione professionale superiore, a corsi di istruzione e formazione tecnico professionale (IFTS), a corsi integrati con l'Università.
· I corsi di formazione professionale superiore sono costituiti da percorsi brevi e fortemente specialistici, con la presenza di tirocini, finalizzati ad agevolare un coerente inserimento lavorativo.
· Normativa sugli IFTS
· La Regione, di intesa con le Università, promuove l'integrazione fra la formazione universitaria e la formazione professionale, attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi a forte caratterizzazione professionalizzante, con priorità ai corsi post laurea.
· Al fine di rispondere alle esigenze di trasformazione del tessuto sociale ed economico regionale, gli indirizzi della Regione per la programmazione della formazione superiore privilegiano gli interventi a sostegno dell'innovazione, in particolare con riferimento al trasferimento tecnologico, alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, allo sviluppo di nuova imprenditorialità, ai servizi alla persona, alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali.
Formazione continua
· Gli interventi di formazione continua sono rivolti alle persone occupate, con qualsiasi forma contrattuale, coinvolte in processi di riorganizzazione, riconversione, innovazione aziendale. Detti interventi possono essere attuati anche direttamente dalle aziende per la formazione dei propri dipendenti.
· La programmazione dell'offerta di formazione continua è volta
al potenziamento e allo sviluppo di tale tipologia formativa, quale strumento
essenziale per l'innovazione. A tal fine la Regione promuove il raccordo con
i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118
della L. 388/2000 e con gli altri soggetti che, ai sensi della vigente legislazione,
gestiscono interventi di formazione continua. In tale contesto, gli indirizzi
regionali per la programmazione privilegiano:
- gli interventi a sostegno dell'innovazione;
- i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- il sostegno ai lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- il sostegno ai lavoratori non titolari di contratti a tempo indeterminato,
al fine di rafforzarne la stabile permanenza nel mercato del lavoro;
- il sostegno ai lavoratori autonomi, ai titolari di piccole imprese e ai loro
famigliari;
- interventi di formazione ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge 8 marzo
2000, n. 53.
Formazione permanente
· Gli interventi di formazione permanente sono rivolti alle persone,
indipendentemente dalla propria condizione professionale, per lo sviluppo delle
competenze professionali, sociali e di cultura generale.
· Gli indirizzi della Regione per la programmazione della formazione
permanente orientano le risorse su priorità coerenti con la programmazione
regionale generale.
· La tipologia degli interventi privilegia l'attribuzione di contributi
individuali per la frequenza di attività formative scelte in apposito
elenco contenente e validate secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
Tali attività possono essere gestite anche da soggetti non accreditati.
Educazione degli adulti
· Nella prospettiva della formazione per tutta la vita e dell'acquisizione
di nuovi saperi attraverso opportunità formative differenziate, la Regione
promuove il sistema integrato di educazione degli adulti al fine di favorire:
- il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale;
- la diffusione delle conoscenze;
- l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
- il pieno sviluppo della personalità dei cittadini.
· Il sistema integrato di educazione degli adulti include l'insieme delle opportunità formative, formali e non formali, offerte dalle istituzioni scolastiche e universitarie, dagli enti di formazione professionale, da associazioni e dalle autonomie locali, dalle Università della terza età, al fine di corrispondere alla domanda delle persone rilevata sul territorio.
· Le linee di intervento sono definite sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dai Comuni, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni sociali operanti nel territorio. Al fine della definizione di dette linee la Provincia istituisce una apposita sede concertativa composta dai soggetti degli accordi locali per il governo del sistema formativo integrato, garantendo la partecipazione delle parti sociali, dei soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formalee dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti. Tale sede è volta a valorizzare l'uso delle rispettive risorse, finanziarie, umane e strumentali, potenziando e qualificando l'offerta complessiva.
· I Comuni, in forma singola o associata, sulla base della programmazione territoriale provinciale, possono costituire comitati locali per l'educazione degli adulti ai fini della concertazione a livello locale.
· Promozione delle Università della terza età e dell'offerta non formale e trasferimento delle competenze e delle risorse alle Province.
Orientamento
Devono essere precisati gli ambiti nei quali si esplica questa funzione per identificarla.
· La funzione di orientamento si esplica nei seguenti ambiti:
- educazione alla scelta, consistente in un'attività prevalentemente
curricolare finalizzata a favorire la comprensione ed espressione di interessi,
attitudini e inclinazioni da parte dell'allievo nel contesto dei possibili percorsi
di istruzione e di formazione;
- educazione alle opportunità professionali, consistente in attività
in parte curricolari e in parte proprie dei processi di transizione, finalizzate
alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro;
- aiuto alla ricerca di prima o nuova occupazione, mediante iniziative orientative
specialistiche o interventi formativi.
· La Regione promuove l'organizzazione policentrica integrata della
funzione di orientamento, al fine di valorizzare, integrare e razionalizzare
gli apporti specifici dei soggetti che vi operano. A tal fine la Regione, nel
rispetto delle competenze specifiche in materia di orientamento dei sistemi
dell'istruzione, formazione professionale e transizione al lavoro, promuove:
- l'integrazione dei soggetti del sistema;
- la collaborazione delle autonomie scolastiche, degli enti di formazione e
delle Università con le imprese o le loro associazioni, gli enti bilaterali,
le organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria, finalizzate ad agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- la messa a sistema delle buone pratiche attraverso la definizione e sperimentazione
di metodologie innovative.
I soggetti che svolgono funzioni di orientamento devono essere accreditati sulla
base di standard definiti dalla Regione.
Non devono essere accreditati i soggetti, che svolgono attività di orientamento
connesse ai loro compiti istituzionali, non fruenti di specifici finanziamenti.
Tirocini
Si propone una normazione dei tirocini autonoma (vale a dire non inclusa nella
formazione, né nel lavoro)
· Costituiscono tirocinio tutte le esperienze professionalizzanti, formative
o orientative, non costituenti rapporto di lavoro, svolte da persone impegnate
in processi educativi o formativi ovvero alla ricerca di occupazione e realizzate
presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione fra
il datore di lavoro e soggetti terzi, con funzione di promozione, responsabili
della qualità e della regolarità dell'iniziativa.
· La Giunta Regionale definisce gli standard di qualità per la
realizzazione dei tirocini svolti nell'ambito dei percorsi di formazione e di
istruzione, nonché dei tirocini utilizzati come strumento di transizione
professionale al di fuori di percorsi educativi. In particolare sono definite
disposizioni relative all'individuazione delle tipologie di soggetti promotori,
dei destinatari, dei luoghi di lavoro ospitanti, e della durata delle attività
di tirocinio, nonché all'attestazione delle esperienze svolte e delle
competenze acquisite e del riconoscimento dei crediti.
Contratti di lavoro aventi contenuto formativo
Deve essere chiaramente esplicitato che la Regione, con riferimento a tali contratti,
rispetta le competenze statali esclusive in materia di ordinamento civile, di
disciplina dei contratti di lavoro e la contrattazione fra le parti sociali;
pertanto disciplina solamente i contenuti e le modalità di svolgimento
della formazione esterna all'azienda.
· Disciplina della formazione esterna degli apprendisti
· La regione, al fine di garantire il diritto all'assolvimento dell'obbligo
formativo fino ai 18 anni di età, nella attesa di un coerente adeguamento
della normativa sul rapporto di lavoro dei minori con la normativa di cui all'art.
68 della legge 144/1999, promuove accordi fra le parti sociali finalizzati all'introduzione
di contenuti formativi in tutte le tipologie contrattuali interessate.