Progr. n. 373
Oggetto n. 2978: Indirizzi triennali per interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia (progetti 0-6) ai sensi della L.R. 8 agosto 2001, n. 26.
(Proposta della Giunta regionale in data 27 maggio 2002, n. 898)
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Prot. n. 7262
Il Consiglio
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 898 del 27 maggio 2002, recante ad oggetto "Indirizzi triennali per interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia (progetti 0-6) ai sensi della L.R. 8-8-01 n. 26. Proposta al Consiglio";
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Turismo Cultura Scuola Formazione" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 7039 del 12 giugno 2002;
Preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta con emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione consiliare;
Viste:
- la legge 10 febbraio 2000, n. 30 "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione" che:
.
inserisce la scuola dell’infanzia di durata triennale nella articolazione del sistema educativo di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, e assicura l’uguaglianza di opportunità e il rispetto dell’orientamento educativo dei genitori;. assicura la generalizzazione dell’offerta formativa per i bambini e le bambine in età compresa tra i tre e i sei anni;
. prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi dell’infanzia e con la scuola di base;
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione" che disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali, che corrispondano agli ordinamenti generali dell’istruzione e siano coerenti con la domanda formativa delle famiglie;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" che:
. all’art. 3, comma 4, lett. c) prevede interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell’obbligo;
. all’art. 6, comma 1, lettera a), individua tra i destinatari degli interventi previsti dalla legge stessa, "i frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell’infanzia";
. all’art. 7, comma 1, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la CRAL, approvi gli indirizzi triennali;
. all’art. 7, comma 3, impegna la Giunta regionale ad approvare, in coerenza con gli indirizzi triennali, il riparto dei fondi a favore delle Province e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese tra Regione, Enti locali e scuole.
Considerato che:
- sul territorio regionale si è da tempo consolidato un sistema di scuole dell’infanzia facenti capo allo Stato, agli Enti locali, a soggetti privati, anche convenzionati, che hanno instaurato reciproci rapporti di collaborazione orizzontale e verticale, determinando un innalzamento della qualità e raggiungendo la quasi completa copertura della domanda;
- tale collaborazione ha consentito di rafforzare l’identità delle scuole, anche grazie alla continuità educativa tra le stesse, in raccordo con i nidi d’infanzia, con i servizi integrativi, con le altre agenzie educative del territorio e la scuola dell’obbligo;
- il sistema scolastico sopra descritto, per la sua peculiare struttura, particolarmente integrata nel territorio regionale con i servizi educativi per la prima infanzia, si avvale, in molti casi, di coordinamenti pedagogici, sia per le scuole dell’infanzia comunali che per quelle paritarie per la qualificazione dell’offerta formativa e il raccordo verticale e orizzontale tra le varie agenzie educative sul territorio;
- si rende opportuno distinguere il segmento 3-6 anni dagli altri ambiti di intervento previsti dalla legge, anche attraverso l’adozione di uno specifico atto di indirizzi regionali, estendendone altresì la portata alla promozione di interventi, nell’ottica della continuità, per progetti rivolti a bambini in età 0-6 anni (progetti 0-6).
Dato atto che:
- per consolidata esperienza, risalente alla prima legge regionale sul diritto allo studio (L.R. 6 del 1983), i progetti finalizzati alla qualificazione sono caratterizzati da una maggiore produttività se realizzati a livello sovraccomunale o interistituzionale, oppure, quanto meno, rivolti a un numero non esiguo di scuole, in modo da facilitare il confronto di modelli didattici e di esperienze, la divulgazione e la documentazione delle stesse, nonché la trasparenza nei confronti dei genitori;
- l’attuazione di tale raccordo è tradizionalmente promossa attraverso azioni di coordinamento finalizzate al sostegno tecnico del lavoro degli insegnanti, della loro formazione permanente, della promozione della qualità delle scuole stesse, nonché al monitoraggio e alla valutazione delle esperienze, rendendole visibili alle famiglie e condivise da esse e dalla comunità locale;
Richiamate:
- La L.R. 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6/07/1977, n. 31 e 27/03/1972, n. 4";
- La L.R. 28/12/2001, n. 50 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004" che per il settore infanzia prevede stanziamenti alle Amministrazioni provinciali finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nella L.R. 26/01;
Dato atto che:
- le risorse per l’attuazione degli indirizzi allegati sono allocate negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci di competenza 2002, 2003 e 2004 nell’ambito dell’U.P.B. 1.6.1.2.22100 "Servizi educativi per l’infanzia";
- qualora si rendessero disponibili stanziamenti ulteriori, sia regionali che statali, gli stessi saranno ripartiti tra le Province con apposito atto della Giunta regionale, come previsto all’art. 7, comma 3, L.R. 26/01 secondo i criteri indicati nell’allegato "Indirizzi triennali 2002-2004 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali (progetti 0-6 anni), per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale", parte integrante e sostanziale del presente atto;
Sentito il parere della Conferenza Regione Autonomie locali espresso in data 27 maggio 2002;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna";
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, esecutive ai sensi di legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile dopo l’entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la revisione dell’esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e Professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.01.2002)";
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
d e l i b e r a
1) di approvare sulla base di quanto indicato in premessa, gli "Indirizzi triennali 2002-2004 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali (progetti 0-6 anni), per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale" allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che la Giunta regionale provvederà alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a favore delle Amministrazioni provinciali per l’attuazione del programma annuale provinciale, secondo i criteri indicati negli indirizzi triennali riportati nell’allegato;
3) di stabilire che:
- lo stanziamento complessivo delle risorse per l’attuazione degli indirizzi allegati trova allocazione negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci di competenza 2002, 2003 e 2004 nell’ambito dell’U.P.B. 1.6.1.2.22100 "Servizi educativi per l’infanzia";
- qualora si rendessero disponibili per le medesime finalità ulteriori risorse, sia regionali a valere sul capitolo di spesa 58428 che statali con corrispondente destinazione, le stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente, tra le Province con apposito provvedimento della Giunta regionale, come previsto all’art. 7, comma 3, secondo i criteri indicati nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di pubblicare l’atto consiliare sul Bollettino Ufficiale della Regione, garantendone la più ampia diffusione.
Allegato
"Indirizzi triennali 2002-2004 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema
nazionale di istruzione e degli Enti locali (progetti 0-6 anni), per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale"
Premessa
I presenti indirizzi - relativi alle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione come definito dal comma 1, dell'art. 1, della L. n. 62/2000 - contengono gli elementi, sul piano programmatico, utili ad offrire un quadro unitario e organico di riferimento per quanto riguarda la qualificazione, il miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto, tramite la realizzazione di progetti e di iniziative rivolti ai bambini delle scuole dell'infanzia.
In particolare l'art. 3 al comma 4, lettera c) della L.R. n. 26 del 2001 prevede che tali interventi siano finalizzati a promuovere la qualità dell'offerta educativa delle scuole dell'infanzia, con peculiare riferimento alla continuità e al raccordo interistituzionale tra esse, i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e la scuola dell'obbligo. Negli ultimi anni si è venuta consolidando una attenzione specifica per gli anni ponte (2-4 anni e 5-7 anni), che il presente atto intende sostenere e promuovere.
A) Finalità
Le linee di indirizzo e i criteri generali promuovono, nel rispetto delle autonomie e delle diverse identità pedagogico-didattiche, una progettualità al fine di sollecitare:
- la qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali,
- il miglioramento complessivo delle scuole dell’infanzia paritarie private,
- la realizzazione di interventi di rilevanza regionale attuati direttamente o tramite Enti Locali.
Tali finalità potranno essere perseguite attraverso:
a) Aggregazioni tra scuole
a.1) Interventi (progetti e azioni) presentati da aggregazioni di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione:
- costituite da due o più scuole, anche di diverse tipologie gestionali, tra quelle che aderiscono al sistema nazionale d'istruzione.
a.2) Interventi (progetti e azioni) presentati da aggregazioni di scuole dell'infanzia degli Enti locali, non aderenti al sistema nazionale di istruzione:
- formate esclusivamente da scuole di tale tipologia gestionale e rappresentate da un Comune capofila,
- o costituite anche da scuole del sistema nazionale di istruzione, comunque rappresentate da un Comune capofila.
Le aggregazioni di scuole dell’infanzia, come specificato in premessa, dovranno essere costituite da un numero minimo di scuole definito con l’atto di ciascuna Amministrazione provinciale, a seguito di un’analisi sul proprio territorio, al fine di perseguire la massima efficacia degli interventi; per particolari realtà territoriali, in specie nelle zone montane, le aggregazioni potranno essere costituite anche da una sola scuola dell’infanzia, unitamente a uno o più servizi educativi o a scuole di diverso grado.
b) Intese tra Regione ed Enti locali e Scuole
b.1) Progetti di innovazione e miglioramento complessivo del contesto, del rapporto educativo, nonché delle prestazioni offerte, conseguenti a intese tra Regione ed Enti locali con le scuole dell'infanzia paritarie private, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. 26 del 2001; le intese dovranno essere finalizzate a individuare gli elementi fondanti il miglioramento dell'offerta formativa per le scuole dell’infanzia. Le Province ripartiranno i fondi per il finanziamento dei progetti tenendo conto del numero delle sezioni coinvolte.
B) Progetti e interventi ammissibili
1) Progetti e azioni di qualificazione e di miglioramento
1.1) Sostegno a progetti e azioni finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia, all’aggiornamento del personale, al raccordo interistituzionale e alla continuità educativa, sia in senso verticale (tra nidi, servizi integrativi e sperimentali, scuole dell'infanzia e scuole elementari), sia in senso orizzontale (scuole dell'infanzia gestite da enti diversi, famiglie, servizi educativi, socio-sanitari, altre agenzie di cura, sedi formative come biblioteche, ludoteche…);
1.2) Sostegno ad azioni di miglioramento del contesto e della proposta educativa nel suo complesso, a seguito di intese tra Regione ed Enti locali con le associazioni delle scuole dell’infanzia paritarie private.
Le intese prevederanno che le scuole dell'infanzia paritarie aderenti alle associazioni firmatarie si impegnino a presentare, in aggregazione tra esse o con altre scuole paritarie o statali, progetti su area provinciale o subprovinciale, comprendenti alcune delle seguenti azioni:
a) adozione di una maggiore flessibilità degli orari, allo scopo di agevolare la gestione dei tempi organizzativi delle famiglie, nel rispetto dei diritti e dei bisogni dei bambini, che possono essere meglio soddisfatti tramite l'attivazione di orari differenziati;
b) diffusione della compresenza del personale nei turni previsti, al fine di garantire l'innalzamento della qualità, derivante da un miglior rapporto numerico tra adulti e bambini;
c) azioni di miglioramento del contesto attraverso una accurata organizzazione degli spazi di accoglienza dei bambini e dei genitori, con particolare riguardo all'accoglienza dei bambini disabili e degli spazi di intersezione e di sezione, per aumentare le possibilità didattiche (angoli, centri ludico-didattici e laboratori tematici), nonché il perfezionamento degli stili relazionali e comunicativi rivolti alle famiglie, tramite corsi di formazione;
d) realizzazione del raccordo delle scuole dell'infanzia con i nidi o le sezioni di nidi d'infanzia, i servizi integrativi del territorio, nonché con la scuola dell'obbligo;
e) valorizzazione del coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo;
f) predisposizione della documentazione dell'attività svolta, sia per favorire la trasmissibilità e il confronto delle esperienze, sia per garantire la trasparenza dell'attività stessa.
I progetti potranno essere presentati solo su una delle aree (qualificazione o miglioramento), ad evitare duplicazioni di finanziamenti a favore della stessa aggregazione di scuole.
2) Realizzazione di interventi di rilevanza regionale
Tra le funzioni della Regione, l’art. 7 della L.R. 26 del 2001 prevede la realizzazione di interventi di rilevanza regionale (comma 2), oltre alla programmazione, all'indirizzo, al coordinamento e alla sperimentazione (comma 1), al monitoraggio e al controllo sulla finalizzazione delle risorse, destinate alla realizzazione degli interventi (comma 4).
Tali interventi e le relative azioni di monitoraggio del complesso dei progetti e delle iniziative, messi in campo con contribuzioni regionali, vedranno impegnata direttamente la Regione tramite il Servizio di competenza o gli Enti locali, disposti a collaborare con il Servizio interessato, nell'ideazione e nell'attuazione di progetti, di azioni, di ricerche e della loro documentazione e diffusione nell'ambito delle scuole dell'infanzia.
C) Indicazioni per l'elaborazione dei programmi provinciali
Le Province, nella elaborazione dei rispettivi atti, orienteranno le risorse esclusivamente ai progetti e alle azioni di qualificazione e di miglioramento dell'offerta formativa conformi a quanto previsto al punto 1) della lettera B), dando particolare rilievo allo scambio delle esperienze, alla razionalizzazione e alla produttività della spesa in ambito locale.
Ai fini dell'elaborazione degli atti delle Province, vengono fornite di seguito alcune indicazioni utili per orientare la progettazione e la conseguente valutazione:
- capacità innovativa dei progetti e delle azioni proposte e loro validità dal punto di vista culturale, pedagogico, metodologico, organizzativo, anche in rapporto al contenimento della spesa;
- tematiche di particolare rilevanza socio-culturale, quali ad esempio l'integrazione dei bambini con deficit, l'educazione interculturale e, più in generale, l'educazione alle differenze, nonché problematiche dell'infanzia ritenute emergenti e particolarmente significative a livello locale;
- apertura delle iniziative di aggiornamento anche al personale dei servizi educativi per la prima infanzia e ai docenti delle scuole dell'infanzia statali;
- programmazione comune, come previsto in premessa, da parte delle aggregazioni di scuole dell'infanzia del biennio 2-4 anni e/o del biennio 5-7 anni, finalizzata a preparare il passaggio dei bambini da un'istituzione all'altra;
- sviluppo del raccordo tra i servizi educativi per la prima infanzia, le scuole dell’infanzia e la scuola dell’obbligo;
- programmazione di attività didattiche comuni tra nidi, servizi integrativi e sperimentali, scuole dell'infanzia ed elementari che implicano l'utilizzo congiunto e programmato di centri formativi esterni quali ludoteche, biblioteche, teatri, Centri per bambini e genitori e Centri per le famiglie;
- informazione e formazione rivolta ai genitori di tutti i bambini in età 0-6 anni, utenti e non dei servizi educativi, con possibilità di estendere le iniziative anche ai genitori dei bambini da 6 a 11 anni.
Le Province, data la conoscenza del territorio, potranno prevedere ulteriori indicazioni, per una maggiore efficacia della progettazione.
D) Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno ripartite tra le Province in base al numero complessivo delle sezioni delle scuole dell'infanzia funzionanti sul territorio e dei servizi per la prima infanzia (scuole dell’infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione e scuole degli Enti locali, nidi d'infanzia, servizi integrativi e sperimentali).
La Giunta regionale, con proprio atto, approverà annualmente il riparto dei fondi a favore delle Province e le relative modalità di attuazione dei progetti e individuerà gli interventi di rilevanza regionale, nel rispetto della legge, degli indirizzi triennali del Consiglio regionale e delle compatibilità di bilancio.
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MCC/am