RISOLUZIONE 7-00331 (Nuova formulazione)

La VII Commissione,
premesso che:

gli articoli 118 del regio decreto aprile 1924, n. 965, per quanto riguarda le scuole medie, e 119 tabella C allegata, del regio decreto 26 aprile 1928, n, 1297, per quanto riguarda le scuole elementari, prevedono che ogni aula debba avere l'immagine del crocifisso e che il crocifisso fa parte dell'ordinario arredamento scolastico;

queste norme, mai espressamente abrogate, che introducevano l'obbligo dall'esposizione del crocifisso si basavano sul principio della religione di Stato contenuta nello Statuto Albertino del 1848 che riconosceva a religione cattolica come la «sola» religione di Stato del Regno d'Italia;

i citati articoli rientrano tra norme di natura regolamentare superate dagli accordi di modificazione dei patti lateranensi, successivi ad esse, e che il principio della religione cattolica come religione di stato è stato espressamente considerato non più in vigore proprio al punto 1 del protocollo addizionale degli accordi di revisione dei patti lateranensi, con conseguenti ricadute della normativa secondaria derivata;

il principio di laicità emerge da numerosi articoli della Costituzione ed è stato più volte ribadito dalla Corte Costituzionale così come dalla Corte di Cassazione;

la Repubblica italiana è uno stato aconfessionale e non riconosce alcuna religione di Stato e, di conseguenza, la questione relativa all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche riguarda il tema della laicità dello Stato;

come ribadito dalla corte di cassazione con sentenza 439/2000 la nostra Costituzione tutela la libertà di religione, non solo positiva ma anche negativa, nel senso che ne garantisce la salvaguardia in un regime di pluralismo confessionale e culturale, che ciò implica l'esistenza di una pluralità di sistemi di valore e di senso di pari dignità nei confronti dei quali, per il principio della imparzialità della pubblica amministrazione, il luogo pubblico deve proporsi come neutrale;

la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche è tornata ad essere obbligatoria da norme amministrative emanate durante il periodo fascista;

non ha valenza il richiamo all'articolo 9 degli accordi che modificano i Patti lateranensi, ratificati con legge 121/1985, secondo il quale «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» e il crocifisso è «simbolo della nostra civiltà» in quanto queste motivazioni non hanno valenza generale perché non assurgono a principio fondamentale degli accordi di revisione ma è enunciazione funzionale soltanto ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nella scuole pubbliche - la cui fruizione, peraltro, è del tutto facoltativa - e quindi non autorizza la pubblica amministrazione ad emanare norme sull'affissione del crocifisso per di più non a richiesta delle persone che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica ma obbligatoriamente; ./.

per i cristiani di tutto il mondo il crocifisso assume valore simbolico il cui valore morale
è da rispettare da parte di tutti, ma non può essere assunto come segno unificante per coloro che hanno diversi valori religiosi o altre visioni del mondo;

ad avviso dei proponenti la risoluzione, l'ispezione ordinata dal Ministro della giustizia, a seguito dell'ordinanza emessa dal giudice Montanaro, deve essere ritirata;

consapevoli che la rimozione immediata dei crocifissi potrebbe essere equivocata ed interpretata come un offesa nei confronti della religione cattolica è necessario che vi sia una maturazione del problema che coinvolga lo stesso mondo cattolico e, quindi tempi per affrontare e risolvere il problema a livello politico e istituzionale;

il primo passo verso la realizzazione del multiculturalismo è di non rendere obbligatoria l esposizione del crocifisso -:
impegna il Governo:

a ritirare la direttiva prot. N. 2666 e la circolare prot. N. 2667 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 3 ottobre 2002, con a quale si chiedeva ai dirigenti scolastici di assicurare l'esposizione del crocifisso;

a predisporre adeguati finanziamenti per il suddetto ministero, al fine di attuare progetti sperimentali pilota riguardanti la multiculturalità e l'accoglienza degli alunni stranieri nelle scuole.

(7-00331) Titti DE SIMONE, BELLILLO, BULGARELLI, VILLETTI