XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
2221
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
l. La presente legge disciplina
le modalità e l'organizzazione dell'autogoverno delle istituzioni scolastiche,
al fine di garantire la gestione democratica dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e della libertà di insegnamento, ai sensi dell'articolo 1 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, in conformità ai princìpi di democrazia, partecipazione e
trasparenza e valorizzando l'apporto di tutte le componenti scolastiche.
Art. 2.
(Organi di
autogoverno).
1. Sono organi delle
istituzioni scolastiche:
a)
il consiglio dell'istituzione scolastica e la giunta del consiglio;
b)
il collegio dei docenti;
c)
i consigli di classe e di interclasse;
d)
l'assemblea degli studenti e le sue articolazioni;
e)
l'assemblea dei genitori e le sue articolazioni;
f)
il dirigente scolastico.
2. Le funzioni del dirigente
scolastico sono svolte nel rispetto della libertà di insegnamento e delle
competenze degli altri organi delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 3.
(Composizione del
consiglio dell'istituzione
scolastica).
1. Nel consiglio
dell'istituzione scolastica, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico
e il responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, i genitori e, limitatamente alla scuola
secondaria superiore, gli studenti.
2. Il numero dei componenti il
consiglio dell'istituzione scolastica è pari a undici per la scuola di base e a
quindici per la scuola secondaria superiore.
3. Nella scuola di base il
consiglio dell'istituzione scolastica è composto da quattro docenti, quattro
genitori, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
dal dirigente scolastico e dal responsabile amministrativo.
4. Nella scuola secondaria
superiore il consiglio dell'istituzione scolastica è composto da quindici
membri così ripartiti: tre rappresentanti dei genitori, quattro rappresentanti
degli studenti, quattro rappresentanti degli insegnanti, due rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il dirigente scolastico e il
responsabile amministrativo.
5. Il consiglio dell'istituzione
scolastica, nella prima seduta, elegge il proprio presidente tra i
rappresentanti dei genitori. Il regolamento dell'istituzione scolastica può
prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.
6. Il consiglio dell'istituzione
scolastica è convocato dal presidente almeno una volta ogni due mesi, con le
modalità previste dal regolamento. Al presidente spetta il compito di stabilire
l'ordine del giorno su proposta della giunta esecutiva.
Art. 4.
(Competenze del
consiglio dell'istituzione
scolastica).
1. Al consiglio
dell'istituzione scolastica spettano le competenze generali in materia di
politiche scolastiche e di programmazione economica e finanziaria. In
particolare al consiglio dell'istituzione scolastica spetta:
a)
definire gli indirizzi generali per quanto concerne l'organizzazione e la
programmazione della vita e dell'attività della scuola, ivi compresa la
definizione dei criteri per la formazione dell'orario scolastico, per
l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formazione della classi;
b)
adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato
dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali
e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
c)
approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano
dell'offerta formativa;
d)
approvare i documenti contabili fondamentali.
2. Il consiglio dell'istituzione
scolastica nella sua prima seduta elegge, nel suo ambito, una giunta esecutiva,
composta da un rappresentante di ciascuna categoria rappresentata; ne fanno
parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo. La
giunta esecutiva ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre all'esame
del medesimo consiglio, formulando la proposta di ordine del giorno delle
sedute, sulla base anche delle richieste formulate dai singoli componenti il
consiglio stesso e ferma restando la sua autonoma iniziativa; la giunta
esecutiva ha inoltre il compito di garantire l'esecuzione delle deliberazioni
del consiglio dell'istituzione scolastica.
Art. 5.
(Composizione e
articolazione collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti è
costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso
l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. Il collegio dei docenti può
articolarsi in dipartimenti disciplinari, interdisciplinari e in commissioni di
lavoro funzionali alle sue esigenze. Al loro interno le commissioni eleggono un
coordinatore.
Art. 6.
(Competenze del
collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti
definisce ed approva il piano dell'offerta formativa dell'istituzione
scolastica e ne cura la verifica. Definisce inoltre:
a)
i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali
l'istituzione scolastica intende aderire o che intenda promuovere;
b)
la proposta di regolamento dell'istituzione scolastica per le parti relative ai
profili didattici, alle sue articolazioni e agli organi cui compete la
programmazione didattica;
c)
ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.
Art. 7.
(Consigli di classe e
di interclasse).
1. I consigli di classe e di
interclasse sono gli organi di programmazione didattico-formativa e di
valutazione. Ne fanno parte gli insegnanti delle classi e, fatta eccezione per
le sedute di valutazione, i rappresentanti dei genitori nelle scuole
elementari, e dei genitori e degli studenti nelle scuole superiori, secondo la
composizione ed i compiti previsti dal capo I del titolo I del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni.
2. I consigli di classe e di
interclasse sono convocati e presieduti dal dirigente scolastico o da un suo
delegato. I docenti della classe designano nella prima riunione il docente
incaricato di svolgere le funzioni di segretario.
3. Il consiglio di classe si
riunisce, oltre che per gli adempimenti connessi con la valutazione e la scelta
dei libri di testo, almeno due volte ogni quadrimestre.
Art. 8.
(Assemblea degli
studenti e sue articolazioni).
1. Nelle scuole superiori tutti
gli studenti costituiscono l'assemblea degli studenti. L'assemblea organizza e
gestisce le iniziative e le attività degli studenti, compresi gli spazi e le
iniziative di autogestione, su proposta del comitato degli studenti composto
dai rappresentanti di classe.
2. Il diritto di convocazione
dell'assemblea degli studenti è esercitato dal comitato degli studenti, a
maggioranza dei due terzi, e dall'assemblea stessa sulla base di richiesta
sottoscritta dal 10 per cento dei suoi componenti.
Art. 9.
(Assemblea dei
genitori e sue articolazioni).
1. In ciascuna istituzione
scolastica viene garantita la partecipazione dei genitori. I rappresentanti di
classe dei genitori costituiti in comitato possono convocare in assemblea i
genitori della scuola.