XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 2221

 


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

(Oggetto e finalità).


        l. La presente legge disciplina le modalità e l'organizzazione dell'autogoverno delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire la gestione democratica dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà di insegnamento, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in conformità ai princìpi di democrazia, partecipazione e trasparenza e valorizzando l'apporto di tutte le componenti scolastiche.

Art. 2.

 

(Organi di autogoverno).


        1. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

            a) il consiglio dell'istituzione scolastica e la giunta del consiglio;

            b) il collegio dei docenti;

            c) i consigli di classe e di interclasse;

            d) l'assemblea degli studenti e le sue articolazioni;

            e) l'assemblea dei genitori e le sue articolazioni;

            f) il dirigente scolastico.

        2. Le funzioni del dirigente scolastico sono svolte nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli altri organi delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3.

 

(Composizione del consiglio dell'istituzione

scolastica).


        1. Nel consiglio dell'istituzione scolastica, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.
        2. Il numero dei componenti il consiglio dell'istituzione scolastica è pari a undici per la scuola di base e a quindici per la scuola secondaria superiore.
        3. Nella scuola di base il consiglio dell'istituzione scolastica è composto da quattro docenti, quattro genitori, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dal dirigente scolastico e dal responsabile amministrativo.
        4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio dell'istituzione scolastica è composto da quindici membri così ripartiti: tre rappresentanti dei genitori, quattro rappresentanti degli studenti, quattro rappresentanti degli insegnanti, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo.
        5. Il consiglio dell'istituzione scolastica, nella prima seduta, elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori. Il regolamento dell'istituzione scolastica può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.
        6. Il consiglio dell'istituzione scolastica è convocato dal presidente almeno una volta ogni due mesi, con le modalità previste dal regolamento. Al presidente spetta il compito di stabilire l'ordine del giorno su proposta della giunta esecutiva.

Art. 4.

 

(Competenze del consiglio dell'istituzione

scolastica).


        1. Al consiglio dell'istituzione scolastica spettano le competenze generali in materia di politiche scolastiche e di programmazione economica e finanziaria. In particolare al consiglio dell'istituzione scolastica spetta:

            a) definire gli indirizzi generali per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, ivi compresa la definizione dei criteri per la formazione dell'orario scolastico, per l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formazione della classi;

            b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

            c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta formativa;

            d) approvare i documenti contabili fondamentali.

        2. Il consiglio dell'istituzione scolastica nella sua prima seduta elegge, nel suo ambito, una giunta esecutiva, composta da un rappresentante di ciascuna categoria rappresentata; ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo. La giunta esecutiva ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre all'esame del medesimo consiglio, formulando la proposta di ordine del giorno delle sedute, sulla base anche delle richieste formulate dai singoli componenti il consiglio stesso e ferma restando la sua autonoma iniziativa; la giunta esecutiva ha inoltre il compito di garantire l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'istituzione scolastica.

Art. 5.

 

(Composizione e articolazione collegio dei docenti).


        1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.
        2. Il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti disciplinari, interdisciplinari e in commissioni di lavoro funzionali alle sue esigenze. Al loro interno le commissioni eleggono un coordinatore.

Art. 6.

 

(Competenze del collegio dei docenti).


        1. Il collegio dei docenti definisce ed approva il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e ne cura la verifica. Definisce inoltre:

            a) i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione scolastica intende aderire o che intenda promuovere;

            b) la proposta di regolamento dell'istituzione scolastica per le parti relative ai profili didattici, alle sue articolazioni e agli organi cui compete la programmazione didattica;

            c) ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

Art. 7.

 

(Consigli di classe e di interclasse).


        1. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi di programmazione didattico-formativa e di valutazione. Ne fanno parte gli insegnanti delle classi e, fatta eccezione per le sedute di valutazione, i rappresentanti dei genitori nelle scuole elementari, e dei genitori e degli studenti nelle scuole superiori, secondo la composizione ed i compiti previsti dal capo I del titolo I del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
        2. I consigli di classe e di interclasse sono convocati e presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti della classe designano nella prima riunione il docente incaricato di svolgere le funzioni di segretario.
        3. Il consiglio di classe si riunisce, oltre che per gli adempimenti connessi con la valutazione e la scelta dei libri di testo, almeno due volte ogni quadrimestre.

Art. 8.

 

(Assemblea degli studenti e sue articolazioni).


        1. Nelle scuole superiori tutti gli studenti costituiscono l'assemblea degli studenti. L'assemblea organizza e gestisce le iniziative e le attività degli studenti, compresi gli spazi e le iniziative di autogestione, su proposta del comitato degli studenti composto dai rappresentanti di classe.
        2. Il diritto di convocazione dell'assemblea degli studenti è esercitato dal comitato degli studenti, a maggioranza dei due terzi, e dall'assemblea stessa sulla base di richiesta sottoscritta dal 10 per cento dei suoi componenti.

Art. 9.

 

(Assemblea dei genitori e sue articolazioni).


        1. In ciascuna istituzione scolastica viene garantita la partecipazione dei genitori. I rappresentanti di classe dei genitori costituiti in comitato possono convocare in assemblea i genitori della scuola.