XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1186
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. Nel quadro del sistema
nazionale pubblico di istruzione, la presente legge disciplina le forme di
rappresentanza, di partecipazione e di responsabilità delle componenti che
concorrono all'autogoverno delle istituzioni scolastiche, alle quali è stata
attribuita personalità giuridica e riconosciuta l'autonomia a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. Le diverse componenti
cooperano, nel rispetto delle differenziate esigenze formative e degli
obiettivi generali dei diversi indirizzi di studio stabiliti in sede nazionale,
alla progettazione e alla realizzazione di percorsi educativi, che trovano
compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle
diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti
nell'ambito della libertà di insegnamento.
3. Gli organi collegiali delle
istituzioni educative sono disciplinati dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo i
princìpi di cui alla presente legge e tenendo conto delle finalità delle
predette istituzioni.
Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).
1. Sono organi delle
istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:
a)
il consiglio dell'istituzione;
b)
il collegio dei docenti e le sue articolazioni funzionali di cui agli articoli
6 e 7;
c)
gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
d)
la commissione di verifica e di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia
del servizio scolastico.
2. Il dirigente scolastico
svolge le proprie funzioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. La composizione, il
funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati ai
princìpi di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di
gestione, di distinzione nei ruoli e nelle responsabilità e di tutela della
libertà di insegnamento, tenuto conto delle necessità di integrazione
dipendenti dalle specificità ordinamentali e delle finalità educative,
didattiche e formative proprie delle istituzioni scolastiche.
Art. 3.
(Competenze del consiglio dell'istituzione).
1. Al consiglio
dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi
gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spetta, in
particolare, al consiglio dell'istituzione:
a)
definire gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione
ai rapporti con il contesto territoriale;
b)
adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato
dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali
e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
c)
approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta
formativa;
d)
determinare i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese
quelle acquisite per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse
a destinazione specifica;
e)
approvare i documenti contabili fondamentali;
f)
adottare il regolamento dell'istituzione di cui all'articolo 13.
2. Il consiglio
dell'istituzione è eletto da tutte le componenti della comunità scolastica
chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza, con le modalità
previste dal regolamento dell'istituzione. Il consiglio resta in carica tre
anni.
Art. 4.
(Composizione del consiglio dell'istituzione).
1. Nel consiglio
dell'istituzione, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il
responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i genitori e, limitatamente alla
scuola secondaria superiore, gli studenti.
2. Il numero dei componenti il
consiglio è di norma pari a undici. Il regolamento dell'istituzione può
prevedere l'aumento fino a un massimo di quattro unità, in relazione alle
dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.
3. La rappresentanza dei
genitori nella scuola materna, elementare e media è paritetica rispetto a
quella dei docenti. La rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria
superiore è paritetica rispetto a quella dei docenti.
4. Il consiglio
dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori
nella prima riunione. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'elezione,
nella medesima riunione, di un vicepresidente.
Art. 5.
(Competenze del collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti, con
le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni
scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione
secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. Il collegio dei docenti
definisce ed approva:
a)
il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica elaborato ai
fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b); il
piano è comprensivo dei curricoli ed è elaborato sulla base degli indirizzi
generali di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), tenendo conto
delle proposte formulate dagli organismi di partecipazione dei genitori e degli
studenti;
b)
i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali
l'istituzione intende aderire o che intenda promuovere;
c)
la proposta di regolamento dell'istituzione per le parti relative ai
profili didattici, al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue
articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa;
d)
ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.
Art. 6.
(Composizione e articolazione del collegio dei
docenti).
1. Il collegio dei docenti è
costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso
l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. Il collegio dei docenti si
articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di
programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma
corrispondenti a consigli dei docenti della classe. Il regolamento
dell'istituzione può prevedere differenti articolazioni funzionali del collegio
dei docenti. Ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore. Il
regolamento dell'istituzione stabilisce la costituzione, la composizione, le
competenze e le modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei
coordinatori.
Art. 7.
(Organi di programmazione didattico-educativa e di
valutazione).
1. La valutazione periodica e
finale degli alunni è impegno collegiale ed esclusivo dei docenti della classe
e, comunque, dei docenti corresponsabili dell'attività didattica. Le funzioni
di programmazione didattico-educativa sono svolte dagli organi individuati a
norma dell'articolo 6.
2. Gli organi di cui al comma 1
sono presieduti dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente
coordinatore eletto ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
3. Il regolamento
dell'istituzione garantisce le forme e le modalità del raccordo tra gli organi
e le funzioni di cui al comma 1 e l'assemblea di classe dei genitori e
l'assemblea di classe degli studenti al fine di assicurare la regolarità degli
scambi di informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della
programmazione.
Art. 8.
(Organismi di partecipazione e diritto di riunione e di
assemblea).
1. In ciascuna istituzione
scolastica viene garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei
genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono
disciplinati dal regolamento dell'istituzione.
2. Si applica anche ai genitori
quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. Gli studenti della scuola
secondaria superiore hanno il diritto di riunione e di assemblea ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249. L'assemblea, costituita da tutti gli studenti dell'istituzione,
organizza e gestisce, in collaborazione con l'organismo rappresentativo dei
coordinatori, una conferenza annuale di istituto per elaborare proposte per la
programmazione delle attività didattiche di istituto e, alla fine dell'anno
scolastico, un'assemblea per effettuare un bilancio delle attività svolte.
Art. 9.
(Attività di verifica e di valutazione).
1. Il collegio dei docenti, in
relazione alle proprie competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione
dei risultati dell'attività didattica sulla base di criteri predeterminati.
2. In ogni istituzione
scolastica opera una commissione che ha il compito di procedere alla
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico anche
tenendo conto degli standard stabiliti dall'organismo nazionale
competente. Essa è composta da cinque membri, nominati dal consiglio
dell'istituzione fra soggetti qualificati, di cui due esterni all'istituzione
stessa.
3. Il comitato di valutazione
del servizio del collegio dei docenti è definito ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni.
Art. 10.
(Attività docente).
1. In coerenza con il piano
dell'offerta formativa e con le scelte relative al funzionamento degli organi
collegiali, ciascuna istituzione scolastica si avvale, nel rispetto
dell'unitarietà della funzione, delle articolazioni e degli ampliamenti
qualitativi e quantitativi dell'impegno professionale dei docenti, disciplinati
dai contratti collettivi di lavoro in termini di orario di servizio, di
trattamento economico e di sviluppo di carriera.
Art. 11.
(Attività amministrativa).
1. Il responsabile
amministrativo è membro del consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo
4, comma 1, ed è preposto alle funzioni amministrative e contabili
dell'istituzione, con compiti di direzione dei servizi generali e di
segreteria, nell'ambito dei quali ha autonomia amministrativa e responsabilità
diretta. Il responsabile amministrativo risponde al dirigente scolastico, il
quale impartisce al riguardo le necessarie direttive generali e di
coordinamento. I profili professionali del personale di segreteria e del
responsabile amministrativo sono definiti in sede di contrattazione collettiva
di comparto anche con riferimento al titolo di studio richiesto per l'accesso
ai diversi profili e alle disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo
regime.
Art. 12.
(Organi collegiali di rete).
1. Ove due o più istituzioni
scolastiche, appartenenti al sistema nazionale pubblico d'istruzione, decidano
di collegarsi fra loro in un accordo di rete, possono costituire un organo di
gestione collegiale comune.
2. L'accordo di rete è
approvato dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 5, comma 1,
lettera b).
Art. 13.
(Regolamento dell'istituzione).
1. Il regolamento
dell'istituzione e le modifiche allo stesso sono adottati a maggioranza dei
componenti del consiglio dell'istituzione, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 5, comma 1, lettera c), tenuto conto del parere degli
organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.
2. In sede di prima attuazione
della presente legge, i consigli di istituto in carica alla data di entrata in
vigore della legge stessa adottano, a maggioranza dei componenti, i regolamenti
delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 5, comma 1, lettera c).
Art. 14.
(Disposizioni finanziarie).
1. Dall'attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 15.
(Disposizioni di coordinamento).
1. Il Governo è delegato ad
aggiornare e coordinare, apportandovi tutte le necessarie modifiche, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il citato testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, tenendo conto di tutte le disposizioni legislative emanate fino
alla data di esercizio della delega.
Art. 16.
(Disposizioni finali e abrogazioni).
1. La disciplina degli organi
delle istituzioni scolastiche, per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge, resta affidata all'autonomia organizzativa delle singole
istituzioni scolastiche, che possono esercitarla attraverso il regolamento, di
cui all'articolo 13, ovvero con le modalità prescelte di volta in volta dagli
organi collegiali dell'istituzione stessa.
2. Alle istituzioni scolastiche
dotate della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano di applicarsi, a decorrere dalla data
di efficacia del provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n. 233, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, comma
1, limitatamente alle parole da: "il consiglio di intersezione" fino
a: "di classe", 44, 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Tali
disposizioni sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia dell'ultimo
provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998.