ORDINANZA N.346
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
regionale Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale
25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), promosso con ordinanza
emessa il 20 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
sul ricorso proposto dal Comitato bolognese "Scuola e Costituzione"
ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 491 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,
prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione del Comitato bolognese "Scuola e Costituzione"
ed altri, della regione Emilia- Romagna, nonché l'atto di intervento
della Federazione italiana scuole materne (FISM) ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il Giudice relatore Franco
Bile;
uditi gli avvocati Massimo Luciani, Federico Sorrentino, Corrado Mauceri,
Maria Virgilio e Sergio Panunzio per il Comitato bolognese "Scuola e
Costituzione" ed altri, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia- Romagna,
Michele Scudiero, Mauro Giovannelli e Giuseppe Totaro per la Federazione italiana
scuole materne ed altri.
Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1999 il Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n.
52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto
allo studio"), per violazione degli artt. 33, primo, secondo e terzo
comma, e 117, primo comma, della Costituzione;
che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio promosso avanti
al Tribunale amministrativo regionale dal Comitato bolognese "Scuola
e Costituzione", dalla Chiesa Evangelica Metodista di Bologna, dalla
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Bologna e dalla Comunità
Ebraica di Bologna, per ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio
regionale dell'Emilia-Romagna in data 28 settembre 1995, n. 97, concernente
l'approvazione dei criteri per l'assegnazione ai Comuni, per l'anno 1995,
dei contributi previsti dalla legge citata, in vista dell'attivazione di convenzioni
per la qualificazione e il sostegno delle scuole dell'infanzia gestite da
soggetti privati senza fini di lucro;
che, come risulta dall'ordinanza, il Tribunale amministrativo regionale, con
sentenza in data 1° aprile 1997, aveva dichiarato inammissibile il secondo
ed il terzo motivo del ricorso ed aveva accolto il primo motivo (riconoscendo
l'illegittimità della delibera, per violazione della legge regionale,
nella parte in cui prevedeva la ripartizione dei fondi anche in favore di
Comuni che non avessero stipulato le ricordate convenzioni) e contestualmente,
con separata ordinanza, aveva proposto la questione di legittimità
costituzionale della medesima legge regionale in riferimento agli artt. 33,
secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione;
che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 del 1998 - ritenuto ammissibile
l'intervento della FISM (Federazione italiana scuole materne) - ha dichiarato
la questione manifestamente inammissibile, rilevando che con la sentenza di
accoglimento di una parte del ricorso, per violazione della legge impugnata,
il giudice a quo aveva già fatto applicazione di essa; che, pertanto,
ai fini della motivazione sulla rilevanza, egli avrebbe dovuto <<dar
conto del fatto che non si fosse ormai esaurito il suo potere decisorio, rimanendo
come unico oggetto del giudizio le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dai ricorrenti in logica subordinazione all'ipotesi che l'impugnata
delibera fosse ritenuta conforme a legge>>; che, invece, il rimettente
si era <<limitato ad affermare in modo apodittico la rilevanza della
sollevata questione, il cui accoglimento peraltro avrebbe reso inutiliter
data la sentenza ch'egli aveva già pronunciato>>;
che - sulla base di queste premesse - il giudice a quo ripropone la questione
di legittimità costituzionale della citata legge regionale, in riferimento
agli artt. 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite
l'Avvocatura generale dello Stato, il quale con una memoria ha chiesto che
la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata, e poi, con
la memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, ha dichiarato di <<revocare>>
l'intervento;
che si sono costituite congiuntamente le parti ricorrenti del giudizio a quo,
chiedendo l'accoglimento della questione;
che si è costituita la Regione Emilia-Romagna, sostenendo l'inammissibilità
e l'infondatezza della questione;
che ha spiegato intervento la FISM (Federazione italiana scuole materne),
già intervenuta nel giudizio deciso dall'ordinanza n. 67 del 1998,
rilevando che la legge regionale impugnata è stata abrogata, e sostenendo
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza n. 67 del 1998 di questa Corte - con cui la questione
proposta dal rimettente, ed oggi riproposta, è stata dichiarata manifestamente
inammissibile - ha ritenuto ammissibile l'intervento già allora spiegato
dalla FISM, del quale persistono le condizioni di ammissibilità;
che la presente questione di legittimità costituzionale è, come
quella decisa dall'ordinanza n. 67 del 1998, manifestamente inammissibile,
anche a prescindere dal totale difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione
(emessa in data 20 dicembre 1999) relativamente all'incidenza sul giudizio
pendente della legge della Regione Emilia-Romagna 25 maggio 1999, n. 10 (Diritto
allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema
formativo integrato), il cui art. 16, terzo comma, ha espressamente abrogato
la legge regionale n. 52 del 1995, e relativamente al significato da attribuire
all'art. 17, che in via transitoria assoggetta ancora alla legge del 1995
i soli <<procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria
in corso>>;
che, infatti, il remittente afferma anzitutto che - essendo stata la delibera
regionale impugnata sia nella sua interezza, sia (col primo motivo) in riferimento
ad un profilo parziale - <<oggetto largamente prevalente del thema decidendum>>
è <<l'asserita illegittimità derivata dell'impugnata delibera
per illegittimità costituzionale della legge regionale citata>>,
onde la sentenza di accoglimento del primo motivo non ha esaurito il potere
decisorio del giudice, avendo <<definito soltanto una parte secondaria
(e sostanzialmente marginale) dell'oggetto del contendere>>;
che l'argomentazione nulla di decisivo aggiunge alla motivazione del precedente
provvedimento di rimessione, circa il quale questa Corte, con l'ordinanza
n. 67 del 1998, ha già rilevato che il Tribunale amministrativo regionale
- proprio in ragione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso - aveva
applicato la legge regionale in esame, utilizzandola come parametro per valutare
(e in concreto escludere) la legittimità della delibera impugnata,
e che non risultava come, a seguito di tale applicazione, non si dovesse considerare
esaurito il correlativo potere decisorio del giudice, con la conseguenza -
ora come allora - della manifesta inammissibilità, per irrilevanza,
della questione di costituzionalità;
che, infine, le restanti considerazioni svolte dal remittente si risolvono
in meri rilievi critici alla precedente ordinanza di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta,
il 5 novembre 2001.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2001.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA