In attesa del referendum per abrogare i finanziamenti diretti ed indiretti
alle scuole private, fra cui i buoni scuola, che si terrà in Emilia Romagna
nel prossimo novembre, il 3 luglio 2001 la Corte Costituzionale discuterà
la legittimità della L. E.R. n. 52/95, da cui poi è scaturita
la legge della Regione Emilia Romagna n. 10/99 (Rivola). Tale legge, che ha
fatto da apripista per la legge nazionale di "parità" e per
le leggi di diverse Regioni, prevede finanziamenti diretti alle scuole materne
private per 5 miliardi e 200 milioni l'anno.
Sarà il primo pronunciamento della Corte sulla questione aperta anche
sui casi della Lombardia e del Veneto.
Dopo l'ordinanza del TAR del 1997 che sollevava il dubbio di incostituzionalità,
la Corte, con la sua ordinanza n. 67 del 17/3/98, aveva sollevato problemi procedurali
rinviando gli atti al Giudice amministrativo.
Il 21 Aprile 2000 la seconda sezione del T.A.R. E.R. aveva ribadito la posizione
del primo collegio ed emesso l'ordinanza n.1/2000 che rinvia nuovamente alla
Corte Costituzionale tale Legge, dichiarando rilevante e non manifestamente
infondata la questione della sua legittimità costituzionale, cioè
dei finanziamenti pubblici diretti alle scuole materne private. Il ricorso era
stato presentato nel 1996 da: Comitato bolognese Scuola e Costituzione, Chiesa
evangelica metodista, Chiesa cristiana avventista, Comunità ebraica di
Bologna.
E' patrocinato dagli avv.ti: Giuseppe F. Ferrari, Massimo Luciani, Corrado Mauceri,
Sergio Panunzio, Federico Sorrentino, Maria Virgilio.
Dall'altra parte la Regione Emilia Romagna, la FISM (Federazione scuole materne
cattoliche), interveniente anche l'Avvocatura di Stato.
Sintesi della ordinanza n.1 del T.A.R. Emilia Romagna che solleva il dubbio di incostituzionalità della legge della Regione Emilia Romagna n.52/95.
1) viene riconosciuto alla scuola dell'infanzia "un ruolo formativo della
personalità infantile ed educativo così come viene chiarito nelle
premesse del Decreto M.P.I. del 3/9/91" e dal D.ls 297/94 e assunto dalla
stessa Legge regionale 6/83, integrata dalla n.52/95; pertanto la scuola materna,
come ogni altro ordine scolastico, si inserisce nel sistema di istruzione disegnato
dagli art. 33 e 34 della Costituzione;
2) il compito di intervenire in materia di istruzione e di formazione "...nel
disegno costituzionale esistente è di competenza dello Stato, cui spetta
dettare le norme generali (art.33, c.1) sull'istruzione e non delle Regioni
( e men che meno dei Comuni) alle quali invece l'art.117, c.1, attribuisce,
alla luce dei criteri dell'art.34, c. 3 e 4, il diverso compito di legiferare
nella materia dell'assistenza scolastica...", cioè delle provvidenze
a favore di persone fisiche e non certo di istituzioni scolastiche. Ora la Regione
e i Comuni si sono arrogati la competenza di istituire il "sistema integrato
a gestione mista pubblico-privato delle scuole dell'infanzia", che non
è previsto dalla Costituzione.
3) risulta violato "anche il principio sancito dall'art.33, c.3: Enti e
privati hanno diritto ad istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato", cioè senza "oneri finanziari a carico del bilancio
pubblico". Ora tutte le convenzioni stipulate dai Comuni interessati, e
la stessa Regione prevedono finanziamenti diretti alle spese di funzionamento
o correnti delle scuole private e non provvidenze alle famiglie e agli alunni
finalizzate all'esercizio del diritto allo studio;
4) risulta violata anche "la stessa libertà di insegnamento sancita
dall'art.33, c.1 della Costituzione. Ogni contribuzione pubblica ove rivolta
direttamente al funzionamento e alla gestione della scuola contiene il rischio
elevato di un'ingerenza sull'organizzazione della scuola stessa"
Pertanto il T.A.R. "dichiara rilevante e non manifestamente infondata,....,
la questione di legittimità costituzionale della legge regionale.."
Considerazioni sulla rilevanza dell'udienza
1) se la Consulta si pronuncerà in sintonia con il TAR risulteranno illegittime tutte le deliberazioni comunali di finanziamento alle scuole materne private; pertanto i Comuni che hanno erogato denaro pubblico a tali scuole saranno soggetti alle censure della Corte dei Conti e i Consiglieri comunali che hanno approvato tali contributi saranno passibili della condanna al risarcimento nei confronti delle finanze comunali;
2) se la Corte emetterà una sentenza in sintonia con le posizioni del TAR salterà non solo la legge regionale del 1995, ma anche quella del 1999, che, oltre ad ampliare il sostegno diretto alle scuole materne private, estende la logica del sistema integrato ad ogni ordine di scuola in quanto fornisce attrezzature alle istituzioni e assegni di studio agli alunni di tutte le scuole private che adempiano a determinate regole, e tutte le leggi regionali che si sono mosse nella stessa logica (Lombardia, Friuli, Piemonte, Veneto, Lazio );
3) verrà messa in discussione la legittimità della legge nazionale di parità, che istituisce il sistema integrato fra scuole pubbliche e private convenzionate, prevedendo ulteriori finanziamenti alle scuole materne private e alle elementari parificate per un totale di 900 miliardi all'anno.
La scuola dell'infanzia in appalto ai privati: 1400 miliardi di finanziamento pubblico.
La legge regionale n. 10/99 prosegue la linea inaugurata dalla L. 52/95.
Essa prevede un sistema integrato nel quale l'offerta di scuola per i bambini
in età 3-6 anni venga erogato in modo indifferente dalle strutture pubbliche
e private.
Alle scuole materne private convenzionate con i Comuni vanno finanziamenti diretti
della Regione per 5 miliardi e 200 milioni, mentre nessun contributo è
previsto per le scuole dell'infanzia comunali o statali, che hanno in tutta
la regione consistenti liste d'attesa.
A questi contributi occorre aggiungere quelli statali, che a livello nazionale
raggiungono i 686 miliardi, cioè per classe circa 30 milioni e quelli
locali.
In Emilia Romagna i Comuni versano una media di 13 milioni per classe e la Regione
ne versa altri 4. Il totale regionale è pertanto di circa 47 milioni
per anno per ogni classe, una cifra di tutto rispetto, che permette l'assunzione
dei docenti, non solo il pagamento delle spese di funzionamento. Cifre analoghe
si hanno nelle altre regioni: in Lombardia il contributo regionale è
di 6 milioni per classe.
Il totale del finanziamento pubblico alle scuole private nel settore dell'infanzia
raggiunge ormai i 1.400 miliardi.
Si può ben dire che lo Stato italiano ha appaltato l'istruzione dei bambini
dai 3 a i 6 anni ad un sistema misto, venendo meno ai suoi obblighi costituzionali
(la Repubblica istituisce scuole statali per ogni ordine e grado, art. 33, comma
2) e ledendo i diritti dei cittadini che non trovano posto per i loro figli
nelle scuole dell'infanzia pubbliche.
Bologna 19 aprile 2001