Gentili Signori,
la VII Commissione (Cultura, scienza e
istruzione) della Camera dei deputati ha
ripreso l’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 774 Angela
Napoli, C. 1186 Grignaffini, C. 1954 Gambale, C. 2010 Adornato e C. 2221 Titti
De Simone, in materia di organi
collegiali della scuola, dopo il loro rinvio in Commissione deliberato
dall’Assemblea il 1° aprile 2004.
All’esito dei lavori
condotti in questi mesi, il relatore sul provvedimento, on. Giovanna Bianchi
Clerici, ha predisposto una proposta di nuovo
testo unificato, che modifica in alcuni punti il testo già licenziato per
l’Assemblea nel 2002.
La Commissione ha
convenuto sull’opportunità che, su tale testo, siano acquisite le valutazioni
del più ampio novero di soggetti interessati.
Considerata peraltro
l’esiguità dei tempi a disposizione e la natura “integrativa”, rispetto alle
audizioni informali già svolte nel 2002, di questa nuova attività conoscitiva,
la Commissione ha convenuto di acquisire
parte dei contributi informativi in questione mediante la richiesta di memorie
scritte.
Con la presente Vi
chiediamo perciò di valutare la possibilità di trasmettere alla Segreteria di
questa Commissione, ai fini della sua acquisizione agli atti del procedimento,
un Vostro contributo sul nuovo testo unificato in oggetto,
che si trasmette in allegato, in un testo a fronte con quello licenziato dalla Commissione nel 2002.
Il Vostro contributo
potrà essere trasmesso, possibilmente
entro la prossima settimana, via e-mail all’indirizzo com_cultura@camera.it, ovvero per fax al numero 0667603217.
Cordiali saluti.
La Segreteria della VII Commissione
Organi
collegiali della scuola (C. 774 e abb.)
TESTO
UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE ALL’ESITO DEL COMITATO RISTRETTO
(TESTO A FRONTE
CON IL TESTO C. 1186 e abb.-A)
C. 1186 e
abb.-A
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TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE |
Art. 1.
(Governo delle istituzioni scolastiche). |
Art. 1.
(Governo delle istituzioni scolastiche). |
2. Le disposizioni della
presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano la propria
potestà legislativa nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche.
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1.
Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali
sull’istruzione, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
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1. Al governo delle
istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i
genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i principi della presente
legge.
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2. Identico. |
3. Le istituzioni scolastiche,
nell’esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione e il
funzionamento degli organi di governo secondo i principi della presente
legge. Per il dirigente scolastico restano ferme le disposizioni legislative
vigenti, salvo quanto disposto dalla
presente legge.
|
3. Le istituzioni
scolastiche, nella loro autonomia,
costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il
funzionamento secondo le norme generali della presente legge.
4. Restano
ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei
dirigenti scolastici
|
4. Gli organi di governo
concorrono alla definizione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso
percorsi articolati e flessibili coerenti con l’autonomia scolastica, che
trovano compiuta espressione nel piano dell’offerta formativa, comprensivo
delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di
insegnanti nell’ambito della libertà di insegnamento. Essi valorizzano la
funzione educativa dei docenti, il diritto all’apprendimento e alla
partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei
genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.
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5. Gli organi di governo
concorrono alla definizione e realizzazione degli obiettivi educativi
e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con le
indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n.
53, che trovano compiuta espressione nel piano dell’offerta formativa. Il
piano tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie ed è
comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da
gruppi di insegnanti nell’ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la
funzione educativa dei docenti, il diritto all’apprendimento e alla
partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei
genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.
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5. L’organizzazione delle
istituzioni scolastiche si articola in funzioni di indirizzo e
programmazione, che spettano agli organi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), e compiti di gestione e coordinamento, che spettano al dirigente
scolastico.
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6. Le istituzioni scolastiche sono organizzate
sulla base del principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo e programmazione, spettanti agli organi di cui all’articolo
2, comma 1, lettere b) e c), e compiti di gestione e
coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.
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6. Le disposizioni della
presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole
paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole
paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all’ente gestore, il
cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio
della scuola.
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7. Le disposizioni della
presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole
paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole
paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all’ente gestore, il
cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio
della scuola. Nelle scuole paritarie resta salva la responsabilità propria
del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché
l’applicazione dell’articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
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Art.
2. (Organi delle istituzioni scolastiche). |
Art.
2. (Organi delle istituzioni scolastiche). |
1. Gli organi delle
istituzioni scolastiche sono:
a) il dirigente scolastico; b) il consiglio della scuola di cui agli articoli 4 e
5; c) il collegio dei docenti di cui all’articolo 6; d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni
di cui all’articolo 7; e) il nucleo di valutazione di cui all’articolo 9. |
Identico.
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Art. 3.
(Dirigente scolastico). |
Art. 3.
(Dirigente scolastico). |
1. Il dirigente
scolastico, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e delle altre disposizioni legislative vigenti, assicura la gestione
unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio.
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Identico.
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Art. 4.
(Consiglio della scuola). |
Art. 4.
(Consiglio della scuola). |
1. Il consiglio della
scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal
collegio dei docenti, ha compiti
di indirizzo e programmazione delle attività dell’istituzione scolastica.
Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:
|
1.
Il consiglio della scuola ha compiti di indirizzo e programmazione
delle attività dell’istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche
definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità di
bilancio.
Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:
|
a) delibera il regolamento relativo al proprio
funzionamento; |
a) identica; |
b) adotta il piano dell’offerta formativa, elaborato
dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi
generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie
disponibili; |
b) identica; |
c) approva il bilancio annuale ed il conto
consuntivo; |
c) identica; |
d) delibera il regolamento della scuola, che
definisce i criteri per l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione,
per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della
scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi; |
d) identica; |
e) approva l’adesione della scuola ad accordi e
progetti coerenti con il piano dell’offerta formativa. |
e) identica. |
2. Il consiglio della
scuola dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 31 ottobre
successivo alla sua scadenza.
|
2. Identico.
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3. In sede di prima
attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di
circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il
consiglio della scuola può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento
deliberato ai sensi del presente comma.
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3. Identico.
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4. Nel caso di persistenti
e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata
inattività del consiglio della scuola, il dirigente scolastico regionale
provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che
resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.
|
4. Identico.
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Art. 5.
(Composizione del consiglio della scuola). |
Art. 5.
(Composizione del consiglio della scuola). |
1. Il consiglio della
scuola è composto da undici membri, tra cui il dirigente scolastico nonché
cinque genitori e tre docenti nella
scuola materna, elementare e media e
tre genitori, tre docenti e due studenti nella scuola secondaria superiore.
Fanno altresì parte del consiglio della scuola il direttore dei servizi
generali e amministrativi e un rappresentante dell’ente tenuto per legge alla
fornitura dei locali della scuola.
|
1. Il consiglio della
scuola è composto da undici membri. Di esso fanno parte il dirigente scolastico, quattro docenti,
quattro genitori, il direttore dei servizi generali e
amministrativi e un rappresentante dell’ente tenuto per legge alla fornitura
dei locali della scuola. Negli istituti del secondo ciclo dell’istruzione
i rappresentanti dei genitori sono due, e sono chiamati a far
parte del consiglio altrettanti rappresentanti degli studenti. Il regolamento della scuola può
prevedere, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell’istituzione,
l’aumento dei componenti fino
a un massimo di quattro unità suddivise,
in modo paritetico tra genitori e docenti negli istituti del primo ciclo
dell’istruzione, ed in misura pari ad un genitore, uno studente e due docenti
negli istituti del secondo ciclo dell’istruzione.
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2. Le modalità di elezione
delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono
stabilite dal regolamento della scuola.
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2. Identico.
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3. Il consiglio della
scuola è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e fissa
l’ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta di almeno
i due terzi dei suoi componenti o su
richiesta del Garante dell’utenza di cui al comma 4.
|
3. Il consiglio della scuola è presieduto da uno
dei genitori di cui al comma 1. Il presidente convoca il consiglio e ne fissa
l’ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su
richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti.
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4. Il primo degli eletti tra i genitori assume, su delibera del
consiglio della scuola, la funzione di Garante dell’utenza, con il compito di
rappresentare, attraverso risoluzioni, documenti e altri strumenti, il punto
di vista e le esigenze degli utenti del servizio. Il Garante dell’utenza è
membro di diritto del nucleo di valutazione di cui all’articolo 9 e lo
presiede.
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Soppresso.
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5. Il direttore dei
servizi generali e amministrativi svolge anche le funzioni di segretario del
consiglio della scuola. Non ha diritto di voto per le delibere riguardanti il
bilancio e il conto consuntivo. Per le medesime delibere, non hanno altresì
diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio della
scuola.
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4.
Identico.
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6. Il consiglio della
scuola può decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto,
soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo, culturale, sociale ed
economico.
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5.
Identico.
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Art. 6.
(Collegio dei docenti). |
Art. 6.
(Collegio dei docenti). |
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1. Il collegio dei docenti
è composto da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio nella
scuola, nonché dai docenti a contratto e dagli esperti che svolgono incarichi
per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali secondo quanto previsto dalle
norme in vigore.
|
1. Il collegio dei docenti
ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla
elaborazione del piano dell’offerta formativa, secondo i principi di cui
all’articolo 1, comma 4.
|
2.
Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione,
coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso
provvede, in particolare, alla elaborazione, secondo i principi di cui
all’articolo 1, comma 4, del piano dell’offerta formativa, comprensivo delle attività
educative e didattiche, sia obbligatorie che facoltative ed opzionali, sulla
base dell’orario per esse previsto dalle norme emanate in attuazione della
legge 28 marzo 2003, n. 53
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2. Sono rimesse
all’autonomia del collegio dei docenti le forme di articolazione interna
ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione del
collegio è recepita dal regolamento della scuola.
|
2. Identico.
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3. Il collegio dei docenti
è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l’ordine
del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su richiesta di almeno
un terzo dei suoi componenti.
|
3. Il collegio dei docenti
è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l’ordine
del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su richiesta di almeno
un terzo dei suoi componenti. Il presidente del collegio è coadiuvato da
un vice presidente, da lui scelto tra i docenti di ruolo, al quale può
delegare specifici compiti.
|
Art. 7.
(Organi di valutazione collegiale degli alunni). |
Art. 7.
(Organi di valutazione collegiale degli alunni). |
1. I docenti,
nell’esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli
alunni, periodicamente ed alla fine dell’anno scolastico, in sedi collegiali
e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli
alunni stessi indicate dal regolamento della scuola.
|
Identico.
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Art. 8.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie). |
Art. 8.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie). |
1. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica
riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della
scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di
riunione e di associazione.
|
Identico.
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2. Salvo quanto previsto
dall’articolo 5, il regolamento della scuola può stabilire altre forme di
partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori
quanto previsto per gli studenti dall’articolo 2, commi 9 e 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249.
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Art. 9.
(Nuclei di valutazione del funzionamento dell’istituto). |
Art. 9.
(Nuclei di valutazione del funzionamento dell’istituto). |
1. In ogni istituzione
scolastica è istituito un nucleo di valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia del servizio, che opera anche tenendo conto delle finalità
fissate dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell’istruzione in ordine alla qualità complessiva dell’offerta formativa. Il
nucleo di valutazione, su indicazione del consiglio della scuola, si collega
a rete con i nuclei di altri istituti. Il nucleo di valutazione è composto
dal Garante dell’utenza di cui all’articolo 5, comma 4, nonché da un docente
e da un soggetto esterno
all’istituzione scolastica, nominato dal consiglio della scuola.
|
1. In ogni istituzione
scolastica è istituito un nucleo di valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia del servizio, che opera anche tenendo conto delle finalità
fissate dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell’istruzione in ordine alla qualità complessiva dell’offerta formativa. Il
nucleo di valutazione, su indicazione del consiglio della scuola, si collega
a rete con i nuclei di altri istituti. Il nucleo di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo
presiede, e da un genitore e da un docente, diversi da quelli che fanno parte del consiglio della
scuola, nonché da un soggetto
esterno all’istituzione scolastica, nominati dal consiglio della scuola.
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Art. 10.
(Comitato per la valutazione del servizio dei docenti). |
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1. Resta fermo, anche ai
fini della valutazione dell’attività di insegnamento svolta sulla base degli
appositi contratti di formazione e lavoro previsti dall’articolo 5, comma 1,
lettera e), della legge 28 marzo
2003, n. 53, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, di cui
all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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Art. 10.
(Disposizione finanziaria).
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Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).
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|
1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente
legge non comporta la corresponsione di compensi o gettoni di presenza.
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1. Dall’attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
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2.
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Art. 11.
(Abrogazioni). |
Art. 12.
(Abrogazioni). |
1. Sono abrogate le
disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, incompatibili con la presente legge.
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Identico.
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