omissis
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
Oneri di personale
Art 9
(Rinnovi contrattuali)
1 Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del
bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, determinati
in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo
dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati,
complessivamente, in 2.151 miliardi di lire per l'anno 2002 ed in 3.941 miliardi
di lire per ciascuno degli anni 2003-2004. Restano a carico delle risorse dei
fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione
integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione
del nuovo ordinamento del personale.
2 Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale
militare e delle forze di polizia, al personale della carriera diplomatica e
prefettizia, sono determinate in lire 787 miliardi per l'anno 2002 e in 1.445
miliardi per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
3 Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale
del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma
1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa,
è incrementato di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2002.Subordinatamente
al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni
contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 14, in misura comunque non inferiore
a lire 600 miliardi per l'anno 2003 ed a lire 1.250 miliardi per l'anno 2004,
è disposto un ulteriore incremento del fondo di lire 490 miliardi a decorrere
dall'anno 2003 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2004. In relazione
alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica,
ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di lire 40 miliardi destinata al personale
dirigente delle istituzioni scolastiche.
4 In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002,
la somma di lire 200 miliardi e, a decorrere dal 2003, la somma di lire 300
miliardi da destinare al trattamento accessorio del personale dei Corpi di polizia
e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto
alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che
presentano un elevato grado di rischio.
5 Le somma di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 , comprensive degli oneri contributi
ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituto dell'articolo 5 della legge 23 agosto
1988, n. 362.
6 Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003
del personale dei comparti degli Enti pubblici non economici delle Regioni,
delle Province autonome di Trento e bolzano e delle autonomie locali, dal servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri per la corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono a carico delle Amministrazioni
di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
attengono anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il
personale delle Amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione
delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
Art. 10
(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale
ed integrativa)
1 Alla fine del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è aggiunto il seguente periodo: "Per le amministrazioni
di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato
dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione
del consiglio dei Ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri
e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo
resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello stato alla copertura delle
spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".
2 Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
aggiunto il seguente articolo:
40 bis
(compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa)
"1 Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 2, comma 2, ad
eccezione delle Amministrazioni dello Stato, i comitati di settore ed il Governo
procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive
della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri
di riscontro anche a campione sui contratti integrativi dei singoli enti.
2 Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano
annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa
al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone allo scopo uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.
3 Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2, evidenziano
costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo
40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4 Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, quarto
periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si
intendono ricompresi anche quelli destinatari dell'articolo 70, comma 4".
Art. 11
(Riordino organismi collegiali)
1 Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei
servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche Amministrazioni
di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali,
ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili
per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso
l'utilizzazione del proprio personale.
2 Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già
operanti nelle pubbliche Amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del
comma 1. Per le Amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non
regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti Amministrazioni
pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile
da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante o/e alla verifica
degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati
come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
omissis
Art. 13
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
1 Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome
o delle reti di scuole sono costituite sulla base della consistenza numerica
degli alunni iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche
dei curriculi obbligatori, secondo parametri definiti con Decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse.
2 Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione,
dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente
dell'istituzione scolastica, nel limite dell'organico complessivo determinato
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3 La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere
inferiore a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, fissata
rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per
la scuola elementare e in 25 per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle
18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche fino ad un massimo, di norma, di 24 ore settimanali.
4 L'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma
assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico d'istituto.
5 Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e
finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative alla sostituzione del
personale assente fino a 30 giorni.
6 In attuazione di quanto stabilito dal presente articolo sono disapplicate
le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.
7 La commissione di cui all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è
composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato.
Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente
e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico,
con il compito di organizzare e coordinare le operazioni.
8 Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 10 dicembre
1997, n. 425 e successive modificazioni.
omissis
Roma, 1 ottobre 2001