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Art.9 | C.1 | Per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.110,90 milioni di euro per l’anno 2002 ed in 2.035,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004., | Non ci sono modifiche | Per il biennio contrattuale 2002/03 del pubblico
impiego, compresa la scuola, sono previsti circa 6.000 miliardi di lire
in riferimento ai tassi di inflazione programmata e alle risorse per la
contrattazione integrativa (0,5%):Si tratta di uno
stanziamento insufficiente anche ai soli fini della difesa del potere
di acquisto. Il tasso di inflazione programmata per il 2002 è di 1,7%
e di 1,3% per il 2003 ed è considerato al di sotto delle previsioni di
inflazione reale. Non sono previste risorse di alcun tipo per recuperare lo scostamento, pari a circa 2,2 punti, tra inflazione programmata e inflazione reale nel biennio 2000/01. |
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C.3 | Per la prosecuzione delle iniziative
dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l’apposito fondo
costituito ai sensi dell’articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato
di 108,46 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002. Subordinatamente
al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle
disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 13 della presente
legge, in misura comunque non inferiore a 309,87 milioni di euro per l’anno
2003 ed a 645,57 milioni di euro per l’anno 2004, è disposto un ulteriore
incremento del fondo di 253,06 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003
e di 108,46 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. In
relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell’autonomia
scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata,
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di
euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
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Il secondo periodo é stato
sostituitocon i seguenti: «Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 13 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale». Dopo il secondo periodo, é stato aggiunto il seguente: “Un ulteriore somma di 35 milioni di euro, per l’anno 2002, è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento debitamente documentate, sostenute dai docenti». |
Le risorse aggiuntive previste
per la scuola sono ancora irrisorie rispetto all’obiettivo di adeguare
le retribuzioni a livello europeo. Accade che dopo le modifiche all'articolo 13, giudicate soddisfacenti da alcune organizzazioni sindacali, il Governo sostenga che i tagli riguardano sempre oltre 33.000 posti e i relativi risparmi, che risultano immutati rispetto al testo originario(sic!) sono tutti dedicati al finanziamento di cui al presente comma. |
Art.13 | C.1 sostituito dai C1-C2 |
1.Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricoli obbligatori, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, finalizzati all’ottimizzazione delle risorse. | 1. Nel quadro della piena valorizzazione
dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale. |
I nuovi criteri introdotti dalla modifica, si riferiscono ai contesti territoriali e agli alunni con particolari condizioni di disagio, sono criptici e generici e rappresentano un salto nel buio rispetto alla precisione alla ricchezza della normativa vigente(DPR n.233 del 19 giugno 1998) Si prospetta una dotazione organica attribuita alle scuole dal Ministero
limitata alla copertura del curricolo obbligatorio. Un apposito decreto ministeriale, di concerto con il
Ministero dell’Economia, modificherà i criteri di determinazione degli
organici dei docenti. |
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C.2 sostituito da C3 |
2.Le dotazioni di personale
di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto
all’ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente dell’istituzione
scolastica, nel limite dell’organico complessivo determinato con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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3. Le dotazioni organiche di cui
al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione dal dirigente
proposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2. |
Non vi sono più riferimenti agli organici funzionali,
quale dotazione onnicomprensiva, arricchita e flessibile di risorse
professionali in relazione al piano dell’offerta formativa. |
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C.3 sostituito da C.4 |
3.La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola" sottoscritto in data 4 agosto 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di 24 ore settimanali. | 4. Nel rispetto dell'orario di
lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici
attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali. |
Si saturano con gli spezzoni
le cattedre inferiori a 18 ore e si rende facoltativo l'impiego fino a
24 ore settimanali. La formulazione è contorta e si presta a diverse interpretazioni.
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C.4 sostituito da C.5 |
4. L’insegnamento di una lingua
straniera nella scuola elementare viene di norma assicurato all’interno
del piano di studi obbligatorio e dell’organico d’istituto.
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5. L'insegnamento della lingua
straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno
del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto. |
Il "di norma" é sostituito
da "prioritariamente" dovrebbe significare che se non c'é il docente
lo si nomina fuori dell'organico. Meno chiara é la "priorità" all'interno del piano di studi obbligatorio! |
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C.5 sostituito dal C.6 Il vecchio C.6 é soppresso |
5.Le istituzioni scolastiche autonome
provvedono con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune
scelte organizzative, alla sostituzione del personale assente fino a trenta
giorni.
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6. Le istituzioni scolastiche
autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari,
possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto. |
Le scuole secondarie possono
provvedere alla sostituzione del personale assente fino a 15 giorni
con le proprie risorse di personale. |
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C.7 e C.8 sono sostituiti dal C.7 |
7.La commissione di cui all’articolo 4 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie
d’esame della classe del candidato. Il dirigente regionale competente
nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole
secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di
organizzare e coordinare le operazioni. 8.Sono abrogati il comma 5 dell’articolo 4 e l’articolo 9 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. |
7. La commissione di cui all'articolo
4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle
materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Il dirigente regionale competente nomina il presidente fra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori per ogni sede d'esame. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro». |
Si escludono dalla nuova normativa le scuole
private non paritarie cioé le pareggiate e le legalmente riconosciute.
Le commissioni di esame saranno composte solo da docenti interni (gli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato). Solo il presidente,sempre uno per istituto, sarà esterno, nominato dal direttore regionale. Continua il pasticcio infinito di una riforma che non si può fare nella finanziaria. Elenchiamo alcune perle: 1)I compiti del presidente, che sono di nuovo quelli stabiliti dalla legge 425/97, sono incompatibili con una pluralità di commissioni. 2)Le loro nomine non possono essere affidate ad un Dirigente perché ciò non è mai accaduto in quanto é necessario il massimo di oggettività di riservatezza e di casualità. 3)I presidenti debbono appartenere a scuole statali o al massimo paritarie con la garanzia che in questo ultimo caso non solo non provengano dalla scuola sede di esame ma che non provengano neppure da scuole appartenenti alla stessa azienda o cordata di aziende. 4)Provate ad immaginare cosa avviene nelle scuole private non paritarie: una commissione ogni due classi di cui una statale, la metà di commissari esterni,un presidente per ogni due classi.Il presidente della classe statale abbinata é presidente anche di tutte le altre commissioni della scuola statale.Chi sa chi saranno i presidenti delle commissioni delle altre classi della stessa scuola non paritaria? Ecco i nostri sapienti governanti!
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