Disegno di Legge AC
2480
(approvato dalla Camera
il 5 dicembre 2002)
Insegnanti di religione cattolica degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
Art. 1
(Ruoli degli insegnanti di
religione cattolica)
1. Ai fini dell'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale
previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e
relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo
1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive
modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per
ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e
corrispondenti ai cicli scolastici previsti
dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione
cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto
stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di
seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione
collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e
nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere
affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente
autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e
successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.
Art. 2.
(Dotazioni organiche dei
posti per l'insegnamento della religione cattolica)
1. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è
stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione
cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per
cento dei posti d'insegnamento complessivamente
funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per
l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite
dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico
complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti
funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna
diocesi.
3. Le dotazioni organiche per
l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella
scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico
regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella
misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di
ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In
sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche
sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno
scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della
medesima legge.
Art. 3.
(Accesso ai
ruoli).
1. L'accesso ai ruoli di cui
all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami,
intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo
1, comma 1, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed
esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento
in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi
dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il
Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio
scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così
accorpati.
3. I titoli di qualificazione
professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4
dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive
modificazioni.
4. Ciascun candidato deve
inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5,
lettera a), del Protocollo addizionale reso esecutivo ai sensi della legge 25
marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per
territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di
pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove
d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente
legge, si applicano le norme dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che
prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come
quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici
dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici
dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario
o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due
docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di
insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i
componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale
e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i
concorsi.
7. Le commissioni compilano
l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato
delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale
approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i
nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti
delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei
docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per
segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che
si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di
validità del concorso.
8. L'assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con
l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera
a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge, e del punto 2.5 dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nell'ambito del regime autorizzatorio
in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del
rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca
dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio
divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca
della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità
collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non
coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede
mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti
scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario
diocesano competente per territorio.
Art.
4.
(Mobilità)
1. Agli insegnanti di religione
cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le
disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del
personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento,
da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata
all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di
scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario
diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo
ordinario.
2. La mobilità territoriale
degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del
riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per
territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.
3. L'insegnante di religione
cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata
revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di
contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale
nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per
l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di
diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
(Norme transitorie e
finali).
1. Il primo concorso per titoli
ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento
della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che
abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso
degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà
di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e
4.
2. Il programma di esame del
primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza
dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli
elementi essenziali della legislazione scolastica.
3. Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Restano ferme le potestà
legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai
sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative
norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera
c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della
presente legge.
Art. 6.
(Copertura
finanziaria).
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo
5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti
richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui
al precedente periodo sono altresì elencati con separata evidenza nell'allegato
di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e
successive modificazioni.