Progetto di Legge Norme concernenti gli organi di governo delle istituzioni scolastiche
Art. 1 - Governo delle istituzioni scolastiche 1. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i principi della presente legge. 2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi di governo secondo i principi della presente legge. 3. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con l'autonomia scolastica, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà d'insegnamento. Essi valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti. 4. L'organizzazione delle istituzioni scolastiche è improntata al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, che spettano agli organi di governo, e compiti di gestione, che spettano al dirigente scolastico. Art. 2 - Organi delle istituzioni scolastiche 1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono: a) Il Consiglio di amministrazione di cui agli articoli 3 e 4; Art. 3 - Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale della attività dell'istruzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico: 2. Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a) è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma. 4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di amministrazione, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio. Art. 4 - Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a undici membri, ivi compreso il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria superiore, degli studenti. Ne fanno parte altresì un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola, e, in numero non superiore a tre esperti in ambito educativo, tecnico o gestionale. 2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e fissa l'ordine del giorno. Il consiglio di riunisce altresì su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. 4. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio, il direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge le funzioni di segretario del Consiglio. Art. 5 - Collegio dei docenti 1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla elaborazione del piano dell'offerta formativa. 2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari secondo modalità stabilite dal regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), nonchè in altre forme organizzative, quali commissioni, gruppi di lavoro e di progetto ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti, definite dal collegio stesso. 3. Il collegio è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l'ordine del giorno dei lavori. Art. 6 - Valutazione collegiale degli alunni 1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano in sede collegiale gli alunni, periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento di istituto. Art. 7 - Nuclei di valutazione di istituto 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il servizio nazionale di valutazione, un nucleo di valutazione del funzionamento della scuola e della qualità complessiva del servizio scolastico, composto in prevalenza da esperti nel campo della valutazione, secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d). Art. 8 - Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie 1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione e di associazione. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) stabilisce le altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti, anche attraverso la costituzione di commissioni, comitati e consigli. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti, dall'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. |