Dopo 3 mesi
di dibattito parlamentare ben poco è cambiato rispetto all'iniziale disegno di legge
finanziaria 2008. A questo punto possiamo tranquillamente affermare che
la Scuola non esiste sia per il Governo che per la maggioranza che in
Parlamento lo sostiene. La devastazione continua. Di seguito le parti della
Finanziaria 2008 che riguardano la Scuola.
Milano, 23 dicembre 2007
Mario Piemontese
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Articolo 1 comma 207 (Detrazione per le spese di autoaggiornamento dei
docenti)
207. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche
non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza
della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute
ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse
di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
Articolo 2 Commi 276 e 277 (Edilizia Scolastica)
276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da
destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli
edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire
quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di
rischiosità.
277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle
infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.
Articolo 2 Commi 411 e 412 (Riduzione organici personale della scuola e
clausola di salvaguardia)
411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare
anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti
interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale,
l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad
ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione
della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti
ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione
secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo
degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono
presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano
separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333, è sostituito dal seguente:
«Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal
dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente
direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998»;
d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico
2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche
prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il
reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi,
compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.
412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27
dicembre 2006, n.296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del
medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma
411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue:
euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro
1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno
2011. Al fine
di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi
agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Articolo 2 Commi 413 e 414 (Ridefinizione organico di sostegno)
413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di
sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente
il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste
nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della
pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il
conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e
modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze
rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente
abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in
modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due
alunni diversamente abili.
414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è
progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al
raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica
pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente
attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine
di evitare la formazione di nuovo
personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità»
fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi
sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con
le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.
Articolo 2 Comma 415 (Incremento assunzioni personale ATA)
415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n.296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle
seguenti: «30.000 unità».
Articolo 2 Comma 416 (Formazione iniziale e reclutamento dei docenti)
416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale
e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle
assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e
disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano
la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il
quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività
procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi
ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il reclutamento del personale docente,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il
vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la
validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge
28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
Articolo 2 Commi 417-425 (Razionalizzazione rete scolastica)
417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31
marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri
e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare
la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia
della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009,
2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali,
individuati nel medesimo atto di indirizzo.
418. L'atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della
programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della
rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli
relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga
ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24
luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
264 dell'11 novembre 1998;
b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti
locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore
efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e
alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e
monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della
quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica
effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano
disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di
istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi
e base informativa necessaria a tale valutazione.
419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma
417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da
rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica
istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche
statali, con il compito di:
a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli
elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 417,
definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla
lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano
triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa
ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli
obiettivi.
420. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono
adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti.
L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per la parte
di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
422. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 419, ne
riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una
relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero
della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive
effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione.
423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 422
confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche
che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di
miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.
424. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del
monitoraggio condotto ai sensi del comma 422 e della valutazione degli
effetti di tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di
indirizzo finalizzato all'estensione all'intero
territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti
territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo conto degli elementi
emersi dalla sperimentazione.
425. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il
settore
dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 423
può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Articolo 2 Comma 426 (Finanziamento licei linguistici degli enti locali)
426. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali,
è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il
personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e
delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui
a decorrere dal 2008.
Articolo 2 Comma 427 (Accantonamento 15% finanziamenti scuola per attività
istituzionali)
427. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un
importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di
spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione
della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con
particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale;
alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia
nell'Europa e nel mondo.
Articolo 2 Commi 442 e 443 (Messa in sicurezza edifici Scuola e Università)
442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai
commi da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli
edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle
caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono
ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello
Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni
in relazione ai programmi delle regioni.
443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di
cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2008.
ART. 2 comma 501 e 502 (Fondi per la previdenza integrativa pubblico
impiego ed accelerazione versamento quota Ministero per fondo ESPERO)
501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono
essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei
Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico
del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del
comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74,
comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già
iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito
capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è
versata, al relativo fondo di previdenza complementare,
con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento
della quota parte a carico del lavoratore.
Art. 3 commi 131-147 (Risorse per i rinnovi contrattuali)
131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi
intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico
impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per
il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008
di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente
disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento
dei benefìci stipendiali previsti
dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a
decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.
132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del
comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle
organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno
2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e
lo sviluppo professionale della carriera docente.
133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo
1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico
per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di
euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio
1995, n. 195.
134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere
dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività
di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare
anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle
tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto
legislativo n. 195 del 1995.
135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare
l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a
decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto
tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.
137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma
131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità
interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno
2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle
disposizioni del patto di stabilità.
138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla
valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e
provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della
categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del
principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo
alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti
fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata,
a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli
enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali
sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale,
puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi
indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti
dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli
oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il
rispetto del patto di stabilità interno.
139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma
131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è
incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di
398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate
ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle
intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di
personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio
dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno
2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente,
205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel
fondo di cui all'articolo 2, comma 428.
141. Le somme indicate ai commi 131,132, 133, 134, 135, 140 comprensive degli
oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei
limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i
comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita
retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti
per il personale delle amministrazioni dello Stato di
cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati
dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati
concernenti il personale dipendente.
143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del
bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati
complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009.
144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente,
di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195.
145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi
e dell'IRAP i
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso
quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di
cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche
metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di
settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al
biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione
giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo
trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999,
n. 124.
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