Comitato bolognese Scuola e Costituzione

 

Il 24 febbraio 1998 la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia Romagna n.52/95.

Il ricorso è stato presentato da: Comitato bolognese Scuola e Costituzione, Chiesa evangelica metodista, Chiesa cristiana avventista, Comunità ebraica di Bologna.

E’ patrocinato dagli avv.ti: Paolo Barile, Giuseppe F. Ferrari, Massimo Luciani, Corrado Mauceri, Sergio Panunzio, Federico Sorrentino, Maria Virgilio,

 

Sintesi della ordinanza n.1 del 1/4/97. del T.A.R. Emilia Romagna che solleva il dubbio di incostituzionalità della legge della Regione Emilia Romagna n.52/95.

 

Dopo le delibere dei Comuni di Reggio Emilia e Bologna del 1994, che prevedevano il finanziamento delle scuole materne private, l’atto più significativo a livello locale e nazionale è la Legge della Regione Emilia Romagna n. 52 del 24 Aprile 1995.

Tale legge introduce il sistema integrato a gestione mista nella scuola materna, e offre aiuti finanziari ai Comuni che stipulino convenzioni con le scuole materne private, che prevedano contributi a tali scuole per le "spese correnti o di funzionamento".

Tali convenzioni prevedono che tali scuole:

  1. adottino i programmi delle scuole materne statali;
  2. garantiscano l’uso di locali idonei e del servizio mensa;
  3. garantiscano il titolo di studio necessario del personale dipendente e dei volontari;
  4. promuovano la gestione collegiale della scuola;
  5. concorrano alla programmazione del servizio, cioè entrino a far parte del sistema di offerta territoriale delle scuole materne.

Per la prima volta una Legge parla esplicitamente di finanziamento diretto alle scuole private.

Il Comitato bolognese Scuola e Costituzione, la Chiesa evangelica metodista, la Chiesa avventista e la Comunità ebraica di Bologna hanno impugnato la Legge davanti al T.A.R. Emilia Romagna, che ha ravvisato "non manifestamente infondata e rilevante" la questione di legittimità costituzionale della Legge e inviato gli atti alla Corte per un suo pronunciamento previsto per il giorno 24 Febbraio 1998.

Nel contempo la Procura della Corte dei Conti regionale ha inviato un avviso di garanzia ai 26 consiglieri comunali di Bologna (appartenenti a PDS, PSI, CCD, AN, VERDI) che nel Dicembre 1994 approvarono il finanziamento delle scuole materne private di Bologna, ipotizzando il "danno patrimoniale" e aprendo un procedimento basato sulla responsabilità amministrativa personale.

 

Gli effetti del sistema integrato:

ben 202 Comuni emiliani hanno stipulato convenzioni con le scuole materne private aderenti alla FISM corrispondendo oltre 14 miliardi all’anno a dette scuole, che sommati ai 4,5 stanziati dalla Regione portano il contributo a 18,6 miliardi.

La logica del sistema integrato porta gli enti pubblici a rispondere alla domanda degli utenti attraverso l’offerta sia di strutture pubbliche che private convenzionate.

Pertanto nel Comune di Bologna, a fronte di un aumento della domanda di iscrizione alle scuole comunali dell’infanzia di circa il 13 % all’anno, si sono prodotte in questi due anni consistenti liste di attesa per l’iscrizione a queste scuole (oltre 400 bambini per il 1997).

In due anni l’effetto delle convenzioni con le scuole materne private è stato quello di fornire loro circa 13 milioni a sezione annuali (630 milioni in totale), senza che esse abbiano prodotto alcuna modificazione significativa nella loro organizzazione educativa e didattica o nei costi delle rette.

Si può ben affermare che c’è stato un consistente spostamento di risorse necessarie per soddisfare le esigenze pubbliche (nuove sezioni comunali o statali) verso fini privati.

 

 

I punti più significativi della ordinanza del T.A.R. 1/97 del 1 Aprile 1997 sono:

  1. viene riconosciuto alla scuola materna "un ruolo formativo della personalità infantile ed educativo così come viene chiarito nelle premesse del Decreto M.P.I. del 3/9/91" e assunto dalla stessa Legge regionale 6/83, integrata dalla n.52/95; pertanto la scuola materna, come ogni altro ordine scolastico, si inserisce nel sistema di istruzione disegnato dagli art. 33 e 34 della Costituzione;
  2. il compito di intervenire in materia di istruzione e di formazione "...nel disegno costituzionale esistente è di competenza dello Stato, cui spetta dettare le norme generali (art.33, c.1) sull’istruzione e non delle Regioni ( e men che meno dei Comuni) alle quali invece l’art.117, c.1, attribuisce, alla luce dei criteri dell’art.34, c. 3 e 4, il diverso compito di legiferare nella materia dell’assistenza scolastica...". Ora la Regione e i Comuni si sono arrogati la competenza di istituire il "sistema integrato a gestione mista pubblico-privato delle scuole dell’infanzia", che non è previsto né dalla Costituzione né da alcuna legge nazionale.
  3. risulta violato "anche il principio sancito dall’art.33, c.3: Enti e privati hanno diritto ad istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato", cioè senza "oneri finanziari a carico del bilancio pubblico". Ora tutte le convenzioni stipulate dai Comuni interessati, e lo stesso schema di convenzione proposto dalla Regione prevedono finanziamenti diretti alle spese di funzionamento o correnti delle scuole private e non provvidenze alle famiglie e agli alunni finalizzate all’esercizio del diritto allo studio;
  4. risulta violata anche "la stessa libertà di insegnamento sancita dall’art.33, c.1 della Costituzione. Ogni contribuzione pubblica ove rivolta direttamente al funzionamento e alla gestione della scuola contiene il rischio elevato di un’ingerenza sull’organizzazione della scuola stessa"

5) Si costringono tutte le scuole che volessero convenzionarsi a sottostare ad un accordo stipulato tramite protocolli di intesa fra la FISM, la Regione e i vari Comuni, privilegiando apertamente una associazione privata rispetto ad altre.

Pertanto il T.A.R. "dichiara rilevante e non manifestamente infondata,...., la questione di legittimità costituzionale della legge regionale.." ..."sospende il giudizio e dispone l’invio degli atti alla Corte Costituzionale", in quanto unico giudice competente in materia di costituzionalità legislativa.

Se la Corte, come noi auspichiamo, sarà d’accordo con il T.A.R., la legge sarà dichiarata incostituzionale. Di conseguenza saranno illegittime tutte le delibere comunali al riguardo.

 

Le implicazioni nazionali

La sentenza della Corte sarà decisiva sull’esito della discussione in Parlamento del D.D.L. del Consiglio dei Ministri sulla "parità scolastica".

Tale disegno di legge ricalca l’impostazione della legge della Regione Emilia Romagna, prevedendo un sistema scolastico nazionale del quale entrano a far parte "le scuole pubbliche paritarie", cioè le scuole private di ogni ordine e grado che si convenzionino con lo Stato, pur mantenendo le proprie finalità educative e le proprie modalità di selezione del personale e degli alunni, che debbono condividere tali finalità.

 

Bologna 26/11/97

  

Comitato bolognese Scuola e Costituzione

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