Il testo integrale del disegno di legge
presentato in Consiglio dei ministri



DISPOSIZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER L'ESPANSIONE, LA DIVERSIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA NEL SISTEMA PUBBLICO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

Articolo 1

(Offerta di istruzione e formazione)



1. La Repubblica individua come obiettivi prioritari la generalizzazione della domanda di istruzione dalla prima infanzia lungo tutto l'arco della vita e la corrispindente espansione dell'offerta formativa, e, in relazione a tali obiettivi, riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da enti e privati, che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e della formazione e sono coerenti con la domanda formativa.
2. Entrano a far parte del sistema pubblico dell'istruzione e della formazione e si definiscono scuole pubbliche paritarie, con conseguente idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e attestati di qualifica professionale, le istituzioni scolastiche e formative non statali, comprese quelle degli enti locali, che ne facciano richiesta e la cui offerta formativa è caratterizzata dai livelli di qualità ed efficacia di cui all'articolo 2.
3. Gli oneri connessi con l'attuazione della complessiva offerta formativa sono sostenuti dalle istituzioni scolastiche e formative con risorse proprie, con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e con risorse comunitarie.



Articolo 2

(requisiti dell'offerta formativa)


1. L'offerta formativa di cui all'articolo 1, coerente con i valori della Costituzine, è caratterizzata, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, da livelli di qualità ed efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo.
2. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, l'offerta formativa si attua garantendo, con un processo di gradualità da verificare anche con strumenti convenzionali e secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti istituzioni pubbliche statali e regionali: spazi, sedi, strutture e attrezzature adeguati; fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni pubbliche statali; l'accoglienza di chiunque richiede di iscriversi accettando il progetto educativo, ivi compresi gli alunni e gli studenti con handicap; idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei docenti e dei formatori, nel rispetto della identità culturale dell'istituzione; organizzazione improntta ai principi della democrazia e della partecipazione; disponibilità a possibili collaborazioni a progetti per l'integrazione dell'offerta formativa sul territorio; trasparenza e pubblicità di gestione e di bilancio garantiti anche mediante controlli amministrativi.
3. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, e delle apposite strutture per la cartificazione e l'accreditamento degli enti di formazione professionale, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti per le scuole statali e sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente fornito di titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati, ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
4. Lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono con appositi regolamenti le modalità per l'accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti di cui al comma 2, ai fini dell'inserimento e del mantenimento nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione. I regolamenti prevedono tempi di attuazione rapportati alla definizione e all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3.



Articolo 3

(Diritto allo studio e incentivazione della scolarizzazione e della formazione).



1. Lo Stato predispone e attua, tenendo conto degli stanziamenti previsti negli attuali capitoli di bilancio per la scuola non statale, interventi in favore dei genitori dei bambini e dei giovani in età scolare, a partire dal terzo anno di età, ivi compresi i genitori degli alunni che abbiano completato la scuola dell'obbligo e intendano proseguire negli studi o nella formazione negli istituti statali o paritari.
2.A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 1 sono determinati ai sensi dell'articolo 11,comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli obblighi di di copertura di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 11. Tali interventi sono volti ad alleggerire, anche mediante sgravi fiscali, gli oneri sostenuti dai genitori per il costo dei libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per le rette nonchè a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate.
3. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni.
4. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio '92, numero 104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap.



Articolo 4

(Interventi per il diritto allo studio, l'istruzione e la formazione degli adulti).


1. la scolarizzazione e la formazione sono incentivate, nei limiti degli ordinari stanziamenti regionali per il diritto allo studio, anche mediante la corresponsione, agli alunni capaci e meritevoli o che versano in disagiate condizioni economiche, che abbiano completato la scuola dell'obbligo, di borse di studio, contributi o altre provvidenze per consentire la prosecuzione degli studi o della formazione anche negli istituti di cui all'articolo 1, comma2.
2. I criteri di erogzione delle borse di studio, contributi e altre provvidenze sono stabiliti dalle regioni anche in riferimento alla programmazione dell'offerta formativa territoriale.
3. Le regioni possono istitutire borse di studio anche per l'istruzione e formazione degli adulti.
4. E' data priorità alle iniziative volte all'acquisizione da parte degli adulti delle competenze di base e alle iniziative a forte contenuto specialistico nei settori trainanti dell'economia nazionale e nei settori di nuova espansione, nei quali si preveda una crescita dell'occupazione e un forte fabbisogno di quadri tecnici, anche attraverso l'istituzione di scuole tecniche superiori.
5. Al fine di sostenere la crescita di una cultura europea del lavoro, sono favorite le esperienze di formazione professionale in istituti di formazione professionale o in imprese della Comunità europea di accertata idoneità. Tali esperienze possono essere realizzate anche mediante scambio temporaneo di maestranze, di quadri e dirigenti.