DISPOSIZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER
L'ESPANSIONE, LA DIVERSIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
NEL SISTEMA PUBBLICO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
Articolo 1
(Offerta di istruzione e formazione)
1. La Repubblica individua come obiettivi
prioritari la generalizzazione della domanda di istruzione dalla prima
infanzia lungo tutto l'arco della vita e la corrispindente espansione
dell'offerta formativa, e, in relazione a tali obiettivi, riconosce il
valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione
e formazione, promosse da enti e privati, che corrispondono agli
ordinamenti generali dell'istruzione e della formazione e sono coerenti
con la domanda formativa. 2. Entrano a far parte del sistema pubblico
dell'istruzione e della formazione e si definiscono scuole pubbliche
paritarie, con conseguente idoneità a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale e attestati di qualifica professionale, le istituzioni
scolastiche e formative non statali, comprese quelle degli enti locali,
che ne facciano richiesta e la cui offerta formativa è caratterizzata dai
livelli di qualità ed efficacia di cui all'articolo 2. 3. Gli oneri
connessi con l'attuazione della complessiva offerta formativa sono
sostenuti dalle istituzioni scolastiche e formative con risorse proprie,
con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e con risorse
comunitarie.
Articolo 2
(requisiti dell'offerta formativa)
1. L'offerta formativa di cui all'articolo 1, coerente
con i valori della Costituzine, è caratterizzata, nel quadro
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, da livelli di qualità ed
efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo. 2. Nelle
istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, l'offerta formativa si attua
garantendo, con un processo di gradualità da verificare anche con
strumenti convenzionali e secondo gli standard stabiliti per le
corrispondenti istituzioni pubbliche statali e regionali: spazi, sedi,
strutture e attrezzature adeguati; fini e ordinamenti didattici conformi a
quelli delle corrispondenti istituzioni pubbliche statali; l'accoglienza
di chiunque richiede di iscriversi accettando il progetto educativo, ivi
compresi gli alunni e gli studenti con handicap; idonea qualificazione
professionale dei dirigenti, dei docenti e dei formatori, nel rispetto
della identità culturale dell'istituzione; organizzazione improntta ai
principi della democrazia e della partecipazione; disponibilità a
possibili collaborazioni a progetti per l'integrazione dell'offerta
formativa sul territorio; trasparenza e pubblicità di gestione e di
bilancio garantiti anche mediante controlli amministrativi. 3. Le
istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono soggette alla valutazione
dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità
dell'istruzione, e delle apposite strutture per la cartificazione e
l'accreditamento degli enti di formazione professionale, secondo gli
standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti per le scuole statali e sono
tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato
del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle
prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente fornito di titoli scientifici o professionali adeguati
ai compiti affidati, ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione
d'opera di personale fornito dei necessari requisiti. 4. Lo Stato e le
Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono con appositi
regolamenti le modalità per l'accertamento dell'originario possesso e
della permanenza dei requisiti di cui al comma 2, ai fini dell'inserimento
e del mantenimento nel sistema pubblico dell'istruzione e della
formazione. I regolamenti prevedono tempi di attuazione rapportati alla
definizione e all'attuazione degli interventi di cui all'articolo
3.
Articolo 3
(Diritto allo studio e incentivazione della
scolarizzazione e della formazione).
1. Lo Stato predispone e attua, tenendo conto
degli stanziamenti previsti negli attuali capitoli di bilancio per la
scuola non statale, interventi in favore dei genitori dei bambini e dei
giovani in età scolare, a partire dal terzo anno di età, ivi compresi i
genitori degli alunni che abbiano completato la scuola dell'obbligo e
intendano proseguire negli studi o nella formazione negli istituti statali
o paritari. 2.A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al
comma 1 sono determinati ai sensi dell'articolo 11,comma 3, lettera c),
della legge 5 agosto 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, nel
rispetto degli obblighi di di copertura di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo 11. Tali interventi sono volti ad alleggerire, anche mediante
sgravi fiscali, gli oneri sostenuti dai genitori per il costo dei libri di
testo, dei sussidi didattici di uso personale e per le rette nonchè a
sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate. 3. Le somme
destinate agli alunni delle scuole paritarie sono accreditate presso le
scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni. 4. Lo Stato
assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio '92,
numero 104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni
con handicap.
Articolo 4
(Interventi per il diritto allo studio, l'istruzione e la
formazione degli adulti).
1. la scolarizzazione e la formazione sono
incentivate, nei limiti degli ordinari stanziamenti regionali per il
diritto allo studio, anche mediante la corresponsione, agli alunni capaci
e meritevoli o che versano in disagiate condizioni economiche, che abbiano
completato la scuola dell'obbligo, di borse di studio, contributi o altre
provvidenze per consentire la prosecuzione degli studi o della formazione
anche negli istituti di cui all'articolo 1, comma2. 2. I criteri di
erogzione delle borse di studio, contributi e altre provvidenze sono
stabiliti dalle regioni anche in riferimento alla programmazione
dell'offerta formativa territoriale. 3. Le regioni possono istitutire
borse di studio anche per l'istruzione e formazione degli adulti. 4. E'
data priorità alle iniziative volte all'acquisizione da parte degli adulti
delle competenze di base e alle iniziative a forte contenuto specialistico
nei settori trainanti dell'economia nazionale e nei settori di nuova
espansione, nei quali si preveda una crescita dell'occupazione e un forte
fabbisogno di quadri tecnici, anche attraverso l'istituzione di scuole
tecniche superiori. 5. Al fine di sostenere la crescita di una cultura
europea del lavoro, sono favorite le esperienze di formazione
professionale in istituti di formazione professionale o in imprese della
Comunità europea di accertata idoneità. Tali esperienze possono essere
realizzate anche mediante scambio temporaneo di maestranze, di quadri e
dirigenti.
|