1. In attuazione dell’articolo 33 secondo comma della Costituzione, la scuola per l’infanzia accoglie le bambine e i bambini da tre a sei anni; l’iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.
2. Al fine di garantire a tutte le bambine e tutti i bambini il diritto all’istruzione pubblica in ogni Comune devono essere istituite sezioni di scuole per l’infanzia, statali o comunali, in misura adeguata al numero dei bambini/e per i quali è prevista la frequenza.
La scuola pubblica per l’infanzia non può rifiutare l’iscrizione di nessun bambino/a del Comune di residenza.
3. Ogni Comune, nei termini e con le modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui all’art. 5, è tenuto ogni anno a comunicare al competente Ufficio scolastico provinciale l’elenco dei bambini/e da tre a sei anni residenti nel Comune.
I comuni, ove non ritengano di istituire scuole per l’infanzia comunale, sono tenuti, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all’art. 5, a richiedere all’Ufficio Scolastico provinciale l’istituzione delle sezioni di scuole statali per l’infanzia necessarie a consentire la frequenza a tutte le bambine e a tutti i bambini da tre a sei anni.
Ove il Comune non provveda, sono legittimati a formulare la richiesta i Consigli di quartiere o le Circoscrizioni del Comune medesimo nonché i genitori dei bambini/e e le loro associazioni.
In ogni caso lo Stato deve provvedere ad istituire le scuole per l’infanzia per tutti, indipendentemente da una specifica richiesta.
4. Le Regioni ogni anno adeguano il Piano Regionale delle istituzioni scolastiche in modo da garantire a tutte le bambine e a tutti i vìbambini il diritto alla frequenza della scuola per l’infanzia pubblica nei Comuni di residenza.
5. Il Ministro P.I. con proprio regolamento che dovrà emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti la Commissione Stato-Regioni ed il CNPI, un regolamento per disciplinare i tempi e le modalità di tutti gli adempimenti per l’istituzione delle sezioni di scuola per l’infanzia in ogni comune in modo corrispondente alla domanda sociale.
6. All’onere derivante dall’attuazione dei precedenti articoli per l’importo di L. 347 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a L. 327 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione e quanto a L. 20 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; per l’importo pari a L. 250 miliardi per l’anno 2000 e L. 300 miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a L. 100 miliardi per l’anno 2000 e L. 70 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri, quanto a L. 100 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a L. 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
A decorrere dall’anno 2002 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio pubblico e per garantire il diritto di tutti a frequentare
sin dall’infanzia la scuola pubblica.