(RELATORE SEN. BISCARDI)
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
Attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione in materia di scuole private, parità scolastica e diritto allo studio
TITOLO I
Disciplina della scuola privata
CAPO I
SCUOLE ED ISTITUTI PRIVATI
Art. 1
(Istituzione e funzionamento)
1. La Repubblica garantisce il diritto di enti pubblici e privati, persone fisiche e persone giuridiche, ad istituire scuole ed istituti di educazione con piena libertà di programmi e di ordinamenti, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. L’istituzione di una scuola o di un istituto di istruzione privato è subordinata esclusivamente al rilascio di nulla osta da parte dell’amministrazione scolastica, con il quale è accertata la sussistenza dei seguenti requisiti:
4. Le scuole e gli istituti di educazione privati possono assumere una denominazione corrispondente a quella di scuole e istituti statali solo se i programmi di insegnamento e gli ordinamenti sono conformi a quelli in vigore nelle scuole ed istituti dello Stato; in ogni caso la denominazione deve prevedere le parole: "Scuola privata" o "Istituto di istruzione privato".
5. Chi intende istituire una scuola o un istituto di educazione privati deve presentare domanda scritta all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, documentando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
6. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nel termine di tre mesi, rilascia il nella osta, ovvero lo nega, con provvedimento motivato, qualora accerti la mancanza di taluno dei requisiti. Contro i provvedimenti del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione entro il termine di trenta giorni.
7. Le scuole e gli istituti privati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi centrali e periferici, esclusivamente per ciò che concerne l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, il permanente dei requisiti richiesti, la corrispondenza dell’insegnamento ai programmi resi pubblici.
8. Il dirigente del competente ufficio scolastico regionale, con provvedimento motivato, sospende il funzionamento della scuola o dell’istituto quando accerti irregolarità e deficienze gravi e revoca il nulla osta quando sia venuto meno uno o più dei requisiti prescritti al comma 2.
9. Contro i provvedimenti del dirigente dell’ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione nel termine di trenta giorni. In caso di revoca del nulla osta, il ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento e il Ministro della Pubblica Istruzione deve decidere nel termine di novanta giorni.
Trascorso tale termine, il ricorso si intende accolto.
10. Gli studi compiuti nelle scuole e negli istituti privati e gli attestati eventualmente rilasciati non hanno valore legale.
11. Le regioni disciplinano con legge le scuole private di formazione
professionale in conformità ai principi del presente capo.
CAPO II
SCUOLE PARITARIE
Art. 2
(Scuole paritarie private)
1. Ai sensi all’articolo 33 della Costituzione, le scuole private hanno diritto al riconoscimento della parità con le scuole statali, del grado e del tipo corrispondente, quando presentino, oltre ai requisiti indicati nell’articolo 1, anche quelli previsti nel presente articolo.
2. Alle scuole paritarie è garantita piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale, l’indirizzo pedagogico-didattico e il progetto educativo che da essi discende. L’insegnamento, tenuto conto del progetto educativo della scuola, deve essere improntato ai principi di libertà, secondo il primo comma dell’articolo 33 della Costituzione. Agli insegnanti, all’atto della nomina, può essere chiesto il rispetto del progetto educativo della scuola.
3. La scuola privata paritaria deve essere aperta a tutti coloro che ne accettano il progetto educativo. L’organizzazione della scuola deve risultare improntata ai principi di democrazia e della partecipazione e deve essere garantita l’applicazione delle norme statali riguardanti i diritti e i doveri degli studenti.
4. Sono altresì requisiti per il riconoscimento della parità:
l) un organico di cattedre coperto con personale fornito di legale titolo di
abilitazione. Il preside deve avere superato le prove di un corrispondente
concorso statale per titoli ed esami;
m) una disciplina del rapporto di impiego del personale dirigente e insegnante
gestione dei bilanci della scuola;
5. La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente ufficio scolastico regionale a cui è affidata l’istruttoria delle domande in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.
6. Le scuole private alle quali è riconosciuta la parità sono dette paritarie private ed assumono la denominazione delle corrispondenti scuole statali, accompagnata dalla parola:" paritaria".
7. Il riconoscimento della parità con le scuole statali determina per gli studenti delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli studenti delle scuole statali, gli studi compiuti e gli esami sostenuti in tali scuole hanno validità legale.
8. Per le iscrizioni, la frequenza e gli esami, si applicano agli studenti delle scuole paritarie le norme vigenti per gli studenti delle scuole statali. La misura delle rette scolastiche è stabilita dalla scuola.
9. Le scuole paritarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione nei limiti stabiliti dall’articolo 1: Esse sono soggette altresì alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità dell’istruzione, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.
10. Nel caso di comprovate infrazioni alle leggi ad ai regolamenti o
se viene meno qualcuna delle condizioni previste per la concessione della
parità, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può disporre,
con decreto motivato, la sospensione a tempo determinato o la revoca della
parità ovvero anche la revoca del nulla osta di cui all’articolo
1, fatti salvi i diritti degli studenti che potranno scriversi, in qualunque
momento, presso le scuole statali equiparate di pari tipo e grado.
Art. 3
(Scuole paritarie degli enti locali)
1. Gli enti localo possono istituire autonomamente scuole paritarie. Tali scuole devono soddisfare ai seguenti requisiti:
(Finanziamenti)
1. Non è consentito alcun finanziamento pubblico, nè diretto,
nè indiretto alle scuole private, paritarie e non.