DISEGNI DI LEGGE NN.2741, 61, 547, 553, 595, 1140, 1458, 2217, 2304, 2331, 2827

(RELATORE SEN. BISCARDI)

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE

Attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione in materia di scuole private, parità scolastica e diritto allo studio

TITOLO I

Disciplina della scuola privata

CAPO I

SCUOLE ED ISTITUTI PRIVATI

Art. 1

(Istituzione e funzionamento)


1. La Repubblica garantisce il diritto di enti pubblici e privati, persone fisiche e persone giuridiche, ad istituire scuole ed istituti di educazione con piena libertà di programmi e di ordinamenti, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. L’istituzione di una scuola o di un istituto di istruzione privato è subordinata esclusivamente al rilascio di nulla osta da parte dell’amministrazione scolastica, con il quale è accertata la sussistenza dei seguenti requisiti:

    1. la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento e ogni altro elemento utile ad identificare con certezza la scuola;
    2. il possesso da parte del richiedente, legale rappresentante della scuola, della residenza, della maggiore età, nonché dei diritti civili e politici;
    3. l’adeguata pubblicità dei programmi didattici, dei nomi e dei titoli professionali dei componenti il corpo insegnante e del gestore;
    4. l’idoneità dei locali destinati alla scuola o all’istituto dal punto di vista igienico sanitario;
    5. la sussistenza di adeguata garanzia finanziaria per il normale funzionamento della scuola o dell’istituto.
3. E’ vietata ogni forma di controllo sull’orientamento culturale e sull’indirizzo pedagogico-didattico delle scuole ed istituti di educazione privati.

4. Le scuole e gli istituti di educazione privati possono assumere una denominazione corrispondente a quella di scuole e istituti statali solo se i programmi di insegnamento e gli ordinamenti sono conformi a quelli in vigore nelle scuole ed istituti dello Stato; in ogni caso la denominazione deve prevedere le parole: "Scuola privata" o "Istituto di istruzione privato".

5. Chi intende istituire una scuola o un istituto di educazione privati deve presentare domanda scritta all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, documentando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

6. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nel termine di tre mesi, rilascia il nella osta, ovvero lo nega, con provvedimento motivato, qualora accerti la mancanza di taluno dei requisiti. Contro i provvedimenti del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione entro il termine di trenta giorni.

7. Le scuole e gli istituti privati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi centrali e periferici, esclusivamente per ciò che concerne l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, il permanente dei requisiti richiesti, la corrispondenza dell’insegnamento ai programmi resi pubblici.

8. Il dirigente del competente ufficio scolastico regionale, con provvedimento motivato, sospende il funzionamento della scuola o dell’istituto quando accerti irregolarità e deficienze gravi e revoca il nulla osta quando sia venuto meno uno o più dei requisiti prescritti al comma 2.

9. Contro i provvedimenti del dirigente dell’ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione nel termine di trenta giorni. In caso di revoca del nulla osta, il ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento e il Ministro della Pubblica Istruzione deve decidere nel termine di novanta giorni.

Trascorso tale termine, il ricorso si intende accolto.

10. Gli studi compiuti nelle scuole e negli istituti privati e gli attestati eventualmente rilasciati non hanno valore legale.

11. Le regioni disciplinano con legge le scuole private di formazione professionale in conformità ai principi del presente capo.
 
 


CAPO II

SCUOLE PARITARIE
 
 

Art. 2

(Scuole paritarie private)





1. Ai sensi all’articolo 33 della Costituzione, le scuole private hanno diritto al riconoscimento della parità con le scuole statali, del grado e del tipo corrispondente, quando presentino, oltre ai requisiti indicati nell’articolo 1, anche quelli previsti nel presente articolo.

2. Alle scuole paritarie è garantita piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale, l’indirizzo pedagogico-didattico e il progetto educativo che da essi discende. L’insegnamento, tenuto conto del progetto educativo della scuola, deve essere improntato ai principi di libertà, secondo il primo comma dell’articolo 33 della Costituzione. Agli insegnanti, all’atto della nomina, può essere chiesto il rispetto del progetto educativo della scuola.

3. La scuola privata paritaria deve essere aperta a tutti coloro che ne accettano il progetto educativo. L’organizzazione della scuola deve risultare improntata ai principi di democrazia e della partecipazione e deve essere garantita l’applicazione delle norme statali riguardanti i diritti e i doveri degli studenti.

4. Sono altresì requisiti per il riconoscimento della parità:

    1. lo statuto, approvato con atto pubblico, in cui siano stabiliti il progetto educativo della scuola e le finalità educative e formative specifiche in armonia con i principi della Costituzione, il piano dell’offerta formativa secondo modalità e contenuti conformi alle disposizioni vigenti per il sistema nazionale dell’istruzione, la titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
    2. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti per le scuole statali;
    3. il funzionamento degli organi collegiali previsti dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;
    4. l’apertura della scuola a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
    5. la formazione delle classi secondo il numero massimo di studenti per classe previsto per le scuole statali;
    6. l’applicazione delle norme vigenti per le scuole statali in materia di inserimento di studenti portatori di handicap o in condizioni di svantaggio e una dotazione di personale di sostegno adeguata alle loro particolari esigenze educative;
    7. la personalità giuridica’ e almeno un anno di funzionamento come scuola privata ai sensi dell’articolo 1;
    8. la organica costituzione in corsi completi corrispondenti a quelli delle scuole statali. In nessun caso può essere concessa la parità a singole classi o a singoli corsi;
i) mezzi didattici rispondenti alle esigenze proprie del tipo di scuola;

l) un organico di cattedre coperto con personale fornito di legale titolo di

abilitazione. Il preside deve avere superato le prove di un corrispondente

concorso statale per titoli ed esami;

m) una disciplina del rapporto di impiego del personale dirigente e insegnante

della scuola, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolato in modo da assicurare al personale stesso la stabilità dell’impiego ed un trattamento economico adeguato alle sue funzioni; n) controlli amministrativi atti ad assicurare la trasparenza e la pubblicità di

gestione dei bilanci della scuola;
 
 

5. La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente ufficio scolastico regionale a cui è affidata l’istruttoria delle domande in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.

6. Le scuole private alle quali è riconosciuta la parità sono dette paritarie private ed assumono la denominazione delle corrispondenti scuole statali, accompagnata dalla parola:" paritaria".

7. Il riconoscimento della parità con le scuole statali determina per gli studenti delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli studenti delle scuole statali, gli studi compiuti e gli esami sostenuti in tali scuole hanno validità legale.

8. Per le iscrizioni, la frequenza e gli esami, si applicano agli studenti delle scuole paritarie le norme vigenti per gli studenti delle scuole statali. La misura delle rette scolastiche è stabilita dalla scuola.

9. Le scuole paritarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione nei limiti stabiliti dall’articolo 1: Esse sono soggette altresì alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità dell’istruzione, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.

10. Nel caso di comprovate infrazioni alle leggi ad ai regolamenti o se viene meno qualcuna delle condizioni previste per la concessione della parità, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può disporre, con decreto motivato, la sospensione a tempo determinato o la revoca della parità ovvero anche la revoca del nulla osta di cui all’articolo 1, fatti salvi i diritti degli studenti che potranno scriversi, in qualunque momento, presso le scuole statali equiparate di pari tipo e grado.
 
 


Art. 3

(Scuole paritarie degli enti locali)





1. Gli enti localo possono istituire autonomamente scuole paritarie. Tali scuole devono soddisfare ai seguenti requisiti:

    1. quelli indicati all’articolo 2, con l’eccezione di quelli di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, e al comma 3, primo periodo;
    2. l’applicazione ai docenti delle norme in materia di libertà di insegnamento in vigore nelle scuole statali;
    3. l’apertura della scuola a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
    4. la nomina dei docenti e del personale dirigente effettuata attingendo, nell’ordine, alle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale della scuola statale e la nomina dei supplenti attingendo, nell’ordine, alle graduatorie provinciali compilate dall’amministrazione scolastica.

 
 
Art. 4

(Finanziamenti)





1. Non è consentito alcun finanziamento pubblico, nè diretto, nè indiretto alle scuole private, paritarie e non.
 
 
 
 
 
 
 
 

bs/varie/dis-legge