DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249 (GU n. 175 del 29/07/1998)
Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
Materia: ISTRUZIONE, SCUOLE
URN: urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-24;249
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
Visto
l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991,
n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e
106 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14,
15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36 della
legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto
l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il
parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio
1998;
Sulla proposta del Ministro
della pubblica istruzione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Statuto delle studentesse e degli studentidella scuola
secondaria
Art. 1. Vita della comunità scolastica
1 . La scuola è luogo di formazione
e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2 . La scuola è una comunità di
dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui
diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi
generali dell'ordinamento italiano.
3 . La comunità scolastica,
interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il
suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnantestudente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione della identità di genere, del loro
senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione
delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4 . La vita della comunità
scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio
di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2. D i r i
t t i
1 . Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso una adeguata informazione, la possibilità
di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome.
2 . La comunità scolastica promuove
la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il
diritto dello studente alla riservatezza.
3 . Lo studente ha diritto di essere
informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4 . Lo studente ha diritto alla
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione
che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
5 . Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola
gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono
essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6 . Gli studenti hanno diritto alla
libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente
il diritto di scelta tra le attività curricolari
integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le
attività didattiche curricolari e le attività
aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di
vita degli studenti.
7 . Gli studenti stranieri hanno
diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e
alla realizzazione di attività interculturali.
8 . La scuola si impegna
a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente
favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativodidattico di qualità;
b) offerte formative
aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative
concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
d) la salubrità e la
sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati
a tutti gli studenti anche con handicap;
e)
la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di
sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9 . La scuola garantisce e
disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e
di istituto.
10 . I regolamenti delle singole
istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria
superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e
delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono
inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art. 3. D o v e r i
1 . Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
2 . Gli studenti sono tenuti ad
avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per
se stessi.
3 . Nell'esercizio dei loro diritti
e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono
tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all'articolo 1.
4 . Gli studenti sono tenuti ad
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti
dei singoli istituti.
5 . Gli studenti sono tenuti ad
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
6 . Gli studenti condividono la
responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4. Disciplina
1 . I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto
svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2 . I provvedimenti disciplinari
hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3 . La responsabilità disciplinare è
personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
4 . In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalità.
5 . Le sanzioni sono sempre
temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare
e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è
sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica.
6 . Le sanzioni
e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
sempre adottati da un organo collegiale.
7 . Il temporaneo allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai
quindici giorni.
8 . Nei periodi di
allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica.
9 . L'allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano
stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
In tal caso la durata dell'allontamento è commisurata
alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si
applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
10 . Nei casi in cui l'autorità
giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia
o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi,
anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11 . Le sanzioni
per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5. Impugnazioni
1 . Per l'irrogazione delle sanzioni
di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2 . Contro le sanzioni disciplinari
diverse da quelle di cui al comma l è ammesso ricorso
da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei
genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3 . L'organo di garanzia di cui al
comma 2 decide, su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento.
4 . Il dirigente
dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami
proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la
scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta
provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico
provinciale, e presieduto da una persona di elevate
qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica
periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri
due genitori.
Art. 6. Disposizioni finali
1 . I regolamenti delle scuole e la
carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati
o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
2 . Del presente regolamento e dei
documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3 . È abrogato il
capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì
24 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 25