DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
(GU n. 293 del 18-12-2007
)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di
seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello
studente attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a
vantaggio della comunita' scolastica.
3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo'
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento puo' influire sulla valutazione del
profitto.
4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalita'.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualita' nonche', per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle
conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in
attivita' in favore della comunita' scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita'
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato
conclusivo del corso di studi sono adottate dal
consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo'
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento
superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola
promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il
rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone.
In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata
dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque
connotati da una particolare gravita' tale da ingenerare un elevato allarme
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile
e tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno scolastico, la
sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunita' scolastica con
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato
conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento
fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e
precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il
rientro nella comunita' scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito
di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e'
ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni
dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto
dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola
media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di
istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto
dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola
secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e'
presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del
presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi
delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della
scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli
istituti. La decisione e' assunta previo parere
vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria
superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte
provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati
nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal Direttore
dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione
della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria
esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il
reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta
giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico
regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito
atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e
dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire
un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni
scolastici.».
Art. 3.
Patto educativo di corresponsabilita'
e giornata della scuola
1. Dopo l'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita). - 1.
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli
studenti di un Patto educativo di corresponsabilita', finalizzato a definire in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di
sottoscrizione nonche' di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui
al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attivita' didattiche,
ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le
opportune attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e
la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano
dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilita'.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni,
Ministro della pubblica istruzione
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
Registrato
alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 129