Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Nota
31 luglio 2008
Prot n. 3602/P0
Oggetto: D.P.R. n. 235 del
21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria
Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
PREMESSA
I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli
ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli
episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di
integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato
con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile
e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più
idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva
sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli
altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo
competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano
senso di identità, appartenenza e responsabilità .
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che
consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con
gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le
istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita
umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il
regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più
adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la
realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori
scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano
condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l’impianto
culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli
studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l’affermazione
di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti.
Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver
sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei
genitori, si è ritenuto necessario
apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari
(art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di
fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa
alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un
apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti
sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.
Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità
di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e
di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando
un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza
disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se
consumati all’interno dell’istituzione pubblica preposta all’educazione dei
giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia
educativo che sanzionatorio per far comprendere ai
giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o
comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili,
portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di
difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino
delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona
umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e che, al contempo,
nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati
ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti
analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito
della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive
in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza
al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di
prevenire il verificarsi dei predetti fatti.
I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore
sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni
disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con
maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la
sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa.
L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra
citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla
cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole
poste a fondamento della convivenza sociale.
CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO
Occorre innanzitutto premettere che destinatari
delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli
alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della
scuola elementare risulta ancora vigente il Regio
Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da
ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente
intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione
delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990,
come più avanti si ricorderanno.
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento
amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere
generale per gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti
degli studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con
specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e
all’impugnazione di quest’ultime.
Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di
adeguare ad esse i regolamenti interni.
Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto,
ricapitolare i contenuti dei regolamenti d’istituto in tema di disciplina, come
risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme.
Detti regolamenti dovranno individuare:
PRINCIPI GENERALI
Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione
disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio
della comunità scolastica (Art. 4 comma 2).
Pertanto i regolamenti d’istituto individueranno le sanzioni disciplinari
rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell’ambito
della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali
della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di
cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di
formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di
elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno
sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella
scuola, etc.
Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano
non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità
scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni
di allontanamento dalla comunità stessa .
Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con
maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della
situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei
comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.
Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio
di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità
della mancanza disciplinare commessa.
Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni
disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla
riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5).
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come
reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico
sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in
applicazione dell’art 361 c.p..
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione
delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono
esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni,
ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle
esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d’istituto.
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né
dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite
ed individuate dai singoli regolamenti d’istituto, insieme, come già detto nel
paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti
ad irrogarle ed alle procedure
B) Sanzioni
che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 -
Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione
dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine
di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due
condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto
della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie,
reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di
pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal
7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è
adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al
permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la
scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie
astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e
ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari
accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura
inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice
penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni,
la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e,
ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di
recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
D) Sanzioni che comportano
l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine
dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto,
è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la
dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o
connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a
livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che
l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il
superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno
scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva
attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si
vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti
automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la
possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E) Sanzioni che
comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4
comma 9 bis e 9 ter)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere
delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre
l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti
B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte
dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e
precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello
studente (Comma 9 ter).
* * *
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le
motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art.
3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di
dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della
sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno
scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami
di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui
”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica)
le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla
carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale
e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento
da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola.
Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia
riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti
che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali
circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei
dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone
coinvolte e comunque nel necessario rispetto del
D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei
confronti dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si
suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo
studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola
non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo
iter fino alla conclusione.
Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.
IMPUGNAZIONI
Per quanto attiene all’impugnazione (Art. 5) delle
suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il
diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza
e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla
luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è
azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto
costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa
introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di
avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di
conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del
D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare
eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di
esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà
essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto
diversamente stabilito nel regolamento di istituto.
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso
ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori,
studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un
apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5
- Comma 1).
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale
termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito,
anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole
istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal
Dirigente Scolastico - di norma, si compone
, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal
consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado,
invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due
rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma
1).
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno
precisare:
a) la composizione del suddetto organo in
ordine:
1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che
devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di
nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte
dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di
astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo
genitore)
b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che occorrerà
precisare:
1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni
valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione
funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al
contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che
siano presenti tutti i membri;
2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno
sul conteggio dei voti).
L’organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche
sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione
del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).
ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore
fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni
dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista
dall’originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla
competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del
provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica
del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell’emanazione del
provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione del regolamento
d’istituto ad esso presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo
sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell’art.
5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della
scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso
attribuito.
La decisione è subordinata al parere
vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione
– che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è
composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da
due studenti designati dal coordinamento regionale delle
consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e
da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica
regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma
decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa
avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni
dei genitori (FORAGS).
Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti,
lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la
scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell’opportunità di non
procurare aggravi di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.
L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente
sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte
prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4). Non
è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri
controinteressati.
Il comma 5 fissa il termine
perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale
deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l‘organo di
garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato
esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo
massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7
agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può
decidere indipendentemente dal parere.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Si tratta di un’assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse
scuole già anticipata dalla prassi in essere.
La disposizione di cui all’art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni
dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a “diritti e doveri nel
rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, essa va
coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già “diritti” e
“doveri” degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di
corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d’istituto e/o di
disciplina.
Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui
alla disposizione in questione siano i genitori,
ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli
(art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le
famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei
fondanti dell’azione educativa.
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa
soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il
territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti
ed i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a
porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie
nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i
loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che
intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento
pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà
delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti
e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e
dall’esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente
enucleati a livello centrale.
Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di
bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l’azione
educativa al rispetto dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio, la scuola
opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del
regolamento d’istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall’altro, si
avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la
condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei
diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.
Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo
di corresponsabilità dal regolamento d’istituto.
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo,
vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i
propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua
adozione e pubblicazione all’albo.
L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire
occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri
“documenti” di carattere generale che fondano le regole della comunità
scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e la Carta dei
servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel
contenuto.
Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di corresponsabilità
si inserisce all’interno di una linea di interventi di
carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti
richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità
scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al
fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le
finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta,
ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che
l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica,
pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto
degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli
articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato
dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli
attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti
collettivi nazionali di lavoro.
L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l’applicazione
delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato,
per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del
potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente
normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del
M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l’art. 2 comma 1 del D.L. 7
settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre
2007 n.176).
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a
carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di
bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o
cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene
opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno
essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere
dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che
non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti
illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà
concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico
del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il
necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.
Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito
delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di
corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle
disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di
informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in
uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse
componenti della comunità scolastica.
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse
responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato
alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.)..
La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del
“precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un
minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro
alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se
solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva
da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a
dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore
pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore
stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez
III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).
Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità
educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i
propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da
comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità
altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.
In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai
configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle
clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile
in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza.
Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti
previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell’ipotesi
in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di
vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali
clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.
Con riferimento, poi, alle modalità di
elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento
d’istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di
sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove
lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di attribuire la
competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto,dove sono rappresentate le diverse componenti
della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.
Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1
dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti,
“contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la
presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la
conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito dell’acquisizione del titolo
definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell’anno
scolastico di riferimento.
Pertanto, è proprio nell’ambito delle due settimane di inizio
delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà
porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la
presentazione del patto di corresponsabilità. (v.allegato)
Si invitano, pertanto, le singole istituzioni
scolastiche a far pervenire presso il Ministero della Pubblica Istruzione –
Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per lo studente, la
partecipazione e la comunicazione, all’indirizzo e-mail:studenti@istruzione.it
o via fax al numero 06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al
fine di raccogliere esperienze e metterle a disposizione di tutte le scuole
italiane durante questa fase sperimentale di prima applicazione della nuova
normativa.
IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini