Scuola pubblica e scuola privata : quale parità ?

 

Il dibattito che si è sviluppato negli ultimi due anni sul rapporto fra pubblico e privato ha preso nuovo vigore alla luce delle prime indiscrezioni sul disegno di Legge che il Governo proporrà nei prossimi mesi e del documento del Ministro Berlinguer sul riordino dei cicli.

Tale dibattito ha evidenziato un intreccio di questioni diverse e di diversi punti di vista.

E’ allora necessario richiamare schematicamente i principi affermati nella Costituzione, poiché ogni intervento legislativo ad essi dovrà rispondere e comunque ogni possibile modifica costituzionale con tali principi dovrà confrontarsi.

L’articolato costituzionale si sviluppa attorno a due temi fondamentali :

  1. l’istruzione è una funzione primaria dello Stato che deve garantirla a tutti nell’interesse della collettività ;
  2. l’insegnamento è libero per tutti.

Sotto il primo profilo la Costituzione stabilisce :

  1. "la Repubblica della le norme generali nell’istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi" (art. 33, comma 2)
  2. "la scuola è aperta a tutti" (art. 34, comma 1)
  3. "l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria" (art. 34, comma 2)
  4. ai capaci e meritevoli deve essere garantito un "effettivo" diritto allo studio fino ai "gradi più elevati negli studi" (art.34 commi 3,4)

Sotto il secondo profilo la Costituzione afferma :

  1. la libertà di insegnamento nelle scuole pubbliche (art. 33, comma 1)
  2. la libertà per tutti (Enti e privati) di istituire scuole, "senza oneri per lo Stato" (art.33, com. 3)
  3. la fissazione dei "diritti e degli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità" e l’assicurazione ai loro alunni di "un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali" (art 33, comma 4).

 

Prima posizione : debbono essere considerate pubbliche tutte le scuole che soddisfano determinati requisiti, stabiliti per Legge.

Tale posizione, che si ritrova espressa nel programma dell"Ulivo", parte dal presupposto che tutte le scuole che non si pongono fini di lucro nella loro attività svolgano "un servizio pubblico" e che se tali scuole garantiscono libertà di apprendimento e osservanza degli stessi programmi delle scuole statali, nonché un servizio di livello qualitativo simile a quello statale, possano essere considerate parte del sistema pubblico e quindi godere degli stessi diritti in termini di finanziamento e quant’altro.

L’esperienza di questi due anni in Emilia Romagna per quanto riguarda le convenzioni dei Comuni con le scuole materne private aderenti alla FISM è andata in tale direzione, fino al punto da costringere centinaia di genitori bolognesi, esclusi dalla scuola dell’infanzia comunale, ad iscrivere i loro figli alle scuole materne private.

Se questo è il modello assunto come riferimento per la Legge di parità nazionale occorre dire subito che un conto è svolgere un servizio pubblico, nel senso che è rivolto al pubblico, un conto è svolgere una funzione pubblica.

La Costituzione infatti prevede due sistemi scolastici profondamene diversi proprio nelle loro finalità giacché da una parte abbiamo un sistema pubblico aperto a tutti, per sua natura caratterizzato dalla libertà di insegnamento e quindi pluralista, che adempie al compito costituzionale del superamento delle differenze di sesso, religione, lingua, condizioni psico fisiche e sociali, dall’altro un sistema di scuole private che garantisce la libertà del cittadino italiano di educare i propri figli secondo le proprie tendenze ideologiche o religiose e comunque permette a chi lo voglia di fornire agli alunni un servizio scolastico diverso da quello previsto dalle strutture pubbliche.

Tale secondo sistema o per motivi ideologici o per motivi commerciali limita la libertà di insegnamento degli operatori e la libertà di accesso e di apprendimento dei cittadini.

Pertanto :

  1. l’istituzione di tali scuole deve avvenire senza oneri per lo Stato ;
  2. lo Stato deve dettare le condizioni alle quali tali scuole debbono sottostare per poter fornire ai loro alunni un trattamento equipollente a gli alunni della scuola statale.

Ciò era del tutto chiaro nel dibattito della Costituente nel quale la principale preoccupazione dei cattolici più illuminati (Dossetti e Moro) fu quella di garantire la libertà della scuola privata dalle interferenze dello Stato, memori delle lesioni del regime fascista alle libertà ideologiche e religiose nella scuola. Ma è ulteriormente chiarito dal fatto che il governo democristiano dell’istruzione per 50 anni abbia avuto come obiettivo fondamentale quello di garantire il predominio culturale dei cattolici nella scuola pubblica da una parte ed evitare ogni controllo a quella privata dall’altro.

Il fatto che oggi la Conferenza episcopale italiana chieda a gran voce contributi alla scuola cattolica è motivato dalla profonda crisi finanziaria di tali scuole, causata da una netta diminuzione dell’utenza e del personale religioso impiegato.

In ogni caso la "Legge di parità" prevista dall’art. 33 può :

  1. stabilire gli standards culturali per ciascun ordine e grado, che devono essere osservati per la validità giuridica dei titoli di studio conseguiti in dette scuole ;
  2. disciplinare le modalità degli esami di licenza di stato e di ogni altra valutazione equipollente a quella delle scuole statali.

Tale legge non può :

  1. prevedere sotto nessuna forma un finanziamento da parte dello Stato ;
  2. prevedere regole volte a limitare la libertà di istituire scuole conformi a specifiche tendenze ideologiche, confessionali e/o commerciali ; non può quindi precludere regole che, per garantire tale libertà, limitino la libertà di insegnamento degli insegnanti di tali scuole o impongano agli studenti particolari adempimenti (partecipazione ad atti di culto, ..).

Seconda posizione : l’importante è che ci sia un efficiente sistema di valutazione dei risultati delle scuole pubbliche o private che siano.

L’esperienza fatta in quasi due anni di convenzioni fra Comuni e scuole materne private dimostra che questo è un falso problema.

Tali convenzioni infatti si sono ben guardate dall’imporre alle scuole materne private l’assunzione del personale da graduatorie pubbliche o limitazione di ogni insegnamento diffuso della religione cattolica (preghiere, atti di culto,...), ma si sono limitate a chiedere da una parte l’autocertificazione dell’osservanza degli "Orientamenti educativi delle scuole materne statali", dell’utilizzo di personale dotato dei prescritti titoli di studio, dell’uso di locali idonei, della fornitura del servizio mensa secondo le norme del Comune e dell’U.S.L. e dall’altra a garantire un numero di alunni per sezione e insegnanti per sezione "vicino" a quello della scuola statale e che in ogni caso tenga conto "della specificità della scuola privata".

In sintesi le convenzioni fino ad oggi hanno avuto come unico risultato quello di stanziare

4,5 miliardi all’anno in tutta la regione Emilia Romagna di cui 630 milioni nel solo Comune di Bologna a favore delle spese di funzionamento di 49 sezioni di scuola materna privata, senza produrre alcun mutamento organizzativo e didattico nell’attività di dette scuole.

E’ quindi evidente che qualunque sistema di valutazione, anche nell’ipotesi che fosse in grado di svolgere efficienti controlli, non potrebbe imporre modelli educativi in contrasto con le finalità delle singole scuole private.

Da quanto apparso sulla stampa la stessa commissione che lavora sulla parità, pur composta da ferventi sostenitori del sistema misto pubblico-privato ha dovuto prevedere ipotesi di lavoro nettamente contrastanti, perché un conto è costringere le scuole private ad assumere il personale seguendo una graduatoria pubblica, un conto è permettere la chiamata nominativa.

Terza posizione : già oggi le scuole private godono di finanziamenti statali ; si tratta solo di disciplinare tali erogazioni.

Tutti i contributi alle scuole private materne ed elementari parificate, pur essendo comprese nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, fanno riferimento a contributi finalizzati al perseguimento del diritto allo studio.

Tali contributi sono il residuo di vecchie disposizioni, addirittura risalenti all’anteguerra, che incentivavano forme di assistenza ai bambini, in assenza di un intervento diretto dello Stato : basti pensare che la legge istitutiva della scuola materna statale risale al 1969.

Si tratta quindi di residui di bilancio non trasmessi alla gestione diretta delle Regioni, come previsto, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione, dall’art.42 del d.lgs. 616 del 1977, che assegna a queste le funzioni amministrative riguardanti "i servizi e le attività destinate a facilitare...l’assolvimento dell’obbligo scolastico" e la prosecuzione degli studi per "gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi".

E’ quindi necessario mettere ordine nella selva di questi contributi e delle competenze delle Regioni e dello Stato in materia di assistenza, ma comunque sempre di questo si tratta, cioè nulla che ha a vedere con il problema della parità fra scuole pubbliche e private.

Conclusioni :

Nessun paese europeo mette sullo stesso piano e assegna gli stessi diritti alle scuole pubbliche e private, pur prevedendo i diversi sistemi scolastici contributi erogati in vario modo e con diverse modalità di controllo delle attività delle scuole private.

In tutti i paesi europei si mantiene netta la distinzione fra la scuola statale, alla quale è assegnata la funzione "costituzionale" di educare i cittadini alle regole di convivenza fissate in quel paese e a fornire il livello di istruzione ritenuto necessario e la scuola privata, che è finalizzata ad educare secondo specifiche tendenze ideologiche, religiose e/o commerciali.

Io credo nessuno possa pensare di impedire alla Chiesa cattolica di perseguire attraverso le proprie scuole l’obiettivo dell’evangelizzazione del popolo italiano ( questa è la finalità della scuola cattolica in base al sillabo) ; il problema è che tutto ciò non può avvenire a spese di tutti i contribuenti, cioè con oneri a carico dello Stato.

Chi pensa perciò al sistema delle convenzioni come modello risolvente il dilemma del rapporto scuola pubblica-scuola privata o pensa si possa ledere realmente il principio della libertà di religione, di pensiero e di istituzione di scuole private o non comprende che qualunque istituzione scolastica privata non accetterà mai di mettere in discussione le proprie finalità educative e quindi la selezione privata del personale educativo e degli alunni.

Se tali scuole accettassero ciò non solo non avrebbero più alcuna ragione di esistere, ma decreterebbero la loro immediata scomparsa.

Io penso sia nostro compito difendere il ruolo fondamentale della scuola pubblica in Italia, difendendo nel contempo il diritto dei privati di istituire loro scuole, purchè con finalità educative non in contrasto con i principi di libertà e convivenza civile sanciti dalla nostra carta Costituzionale.

Bologna 13/2/97 Bruno Moretto

Comitato bolognese Scuola e Costituzione

Via del Porto 12 , 40122, tel 247867, fax 246190.

Ci si può iscrivere all’associazione tramite versamento annuale di L. 40.000 sul c.c.p. 19520402,

 

Il Comitato bolognese Scuola e Costituzione è un’associazione senza fini di lucro,regolarmente registrata alla quale aderiscono, oltre a singoli cittadini le seguenti Associazioni o Enti :

F.N.I.S.M., Federazione italiana insegnanti scuola media, Lista Genitori e Scuola : crescere insieme, M.C.E., Movimento di cooperazione educativa, Comunità ebraica, Chiesa evangelica metodista, Chiesa cristiana avventista, Comunità ortodossa S. Basilio, C.G.I.L. Scuola, Camera del Lavoro, U.I.L. Scuola