DPR 18 giugno 1998, n. 233
Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97
(pubblicato nella GU n. 164 del 16 luglio 1998)
Art. 1 - Finalit�
Art. 2 - Parametri
a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalit� minorile;
d) complessit� di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralit� di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attivit� di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonch� alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificit�.
Art. 3 - Piani provinciali di dimensionamento
Art. 4 - Attribuzione della personalit� giuridica e dell'autonomia
Art. 5 - Organici pluriennali
a) del numero degli alunni previsti,
distinti per et� e per ordine e grado di scuole;
b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle
stesse istituzioni sul territorio;
c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
d) degli indici di disagio economico e socio-culturale;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del
lavoro;
f) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.
Entro il limite dell'organico provinciale complessivo la dotazione Organica di ciascuna istituzione scolastica � definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformit� ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:
a) numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo
di studi;
b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi
previsti dai corrispondenti curricoli;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) attivit� didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli
insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi
ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo
criteri di flessibilit� e modularit�, alle esigenze di personalizzazione dei processi di
apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del
mercato del lavoro;
e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca
educativa e scientifica, di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei
processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente
sulla base di particolari profili di specializzazione;
f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza
giovanile e criminalit� minorile, ovvero nelle comunit� montane e nelle piccole isole;
g) prevedibili necessit� di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione
degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.
Art. 6 - Dotazione finanziaria di istituto
Art. 7 - Esclusioni
Art. 8 - Abrogazioni