Veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno H)


Il contrassegno H permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in ZTL comprese, in caso di necessità, le corsie riservate bus-taxi e le zone pedonali. Consente inoltre la sosta negli spazi riservati e sulle strisce blu (gratuitamente), oltre che la circolazione quando sono vigenti provvedimenti "antismog".
E' uguale e valido in tutta Italia (colore arancione) ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

Deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando lo stesso, come recita la legge "è al servizio della persona disabile".

Il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, nè esposto in fotocopia. Si rammenta che l'uso improprio del contrassegno, fatte salve eventuali implicazioni di natura penale, comporta il ritiro del documento originale.
In caso di decesso del titolare il contrassegno non è più valido, deve quindi essere restituito, da parte degli eredi, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione.

Pass disabili: dal 15 settembre 2012 in vigore  il modello europeo


Requisiti

  • persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
  • ciechi assoluti e invalidi con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti)


Può essere rilasciato per un periodo inferiore ai 5 anni, a:

  • persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a seguito di infortunio o di altre cause patologiche
  • persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

Documentazione necessaria

Per il rilascio

  1. istanza redatta come da apposito modulo
  2. certificazione rilasciata dal Settore Medico Legale dell'Azienda USL Città di Bologna riportante parere favorevole al rilascio e indicazione della durata. La visita deve essere prenotata presso qualunque punto CUP, escluse le farmacie. Questa certificazione non occorre per ciechi assoluti e “ventesimisti” (persone con residuo visivo non superiore ad un ventesimo) per cui è sufficiente la presentazione del certificato di invalidità.

Attenzione: a far data  dal 01/01/2010, con l’entrata in vigore della legge 102/2009 la competenza per il riconoscimento delle invalidità civili è passata dall’Azienda USL all’INPS. L'Azienda USL nel luglio 2011 ha comunicato che non sono più applicabili le modalità precedentemente concordate per il rilascio del contrassegno handicap riferite a  persone in possesso di certificato di invalidità civile (su mod. ministeriale A-SAN o rilasciato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) in cui era espressamente certificata la "impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore". I cittadini potranno ottenere la certificazione che consente il rilascio del contrassegno H, se ne sussistono i requisiti,  richiedendolo direttamente in sede di visita per il riconoscimento dell’invalidità civile (1), in applicazione della L.R. 4/2008, oppure sottoponendosi ad apposita visita medica prenotabile attraverso il Cup.

(1) Si ricorda che la legge 102/09 è relativa al rilascio delle certificazioni inerenti le invalidità civili e non agli accertamenti utili ai fini del rilascio del contrassegno H. Coloro che avviano le procedure per il riconoscimento dell’invalidità e contestualmente desiderano chiedere anche l’accertamento per il rilascio del “contrassegno H”  potranno farne richiesta, all’inizio della visita, direttamente alla Commissione Medica, che rilascerà apposita certificazione (non dovranno quindi farne richiesta al proprio medico curante al momento  dell’inoltro per via telematica all’INPS delle certificazioni utili per il riconoscimento delle invalidità civili).

Per il rinnovo

  1. istanza redatta come da apposito modulo
  2. certificato del medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (fatta eccezione per ciechi assoluti e ventesimisti e per persone in possesso di certificato di invalidità civile rilasciato su modello ministeriale A-SAN o dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in cui era espressamente certificata la "impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore").
  3. vecchio contrassegno


I contrassegni rilasciati per un periodo inferiore ai 5 anni, in scadenza dal 15 gennaio 2012, non sono più rinnovabili con il certificato del medico curante.
Ai sensi dell’art. 381, comma 4 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada” (così come modificato dal D.P.R. n. 610/96) il titolare di contrassegno rilasciato per invalidità temporanea che, alla scadenza, presenti ancora gravi difficoltà di deambulazione, per ottenerlo nuovamente deve sottoporsi a visita del Settore Medico Legale dell'Azienda USL Città di Bologna, competente a certificare parere favorevole al rilascio e indicazione della durata.

I contrassegni rilasciati per un periodo inferiore ai 5 anni, in scadenza prima del 15 gennaio 2012, potranno essere prorogati, con certificato del medico curante, fino al 29 febbraio 2012; successivamente, la modalità di rilascio di un nuovo contrassegno, è la stessa sopra richiamata ai sensi dell' art. 381, comma 4 del D.P.R. n. 495/92 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada " (così come modificato dal D.P.R. n.610/96).

Comunicazione targhe veicoli a servizio del disabile

Ai fini dell’inserimento nella lista degli autorizzati al passaggio dai varchi telecontrollati di Bologna, al momento della richiesta di rilascio/rinnovo contrassegno debbono essere comunicate le targhe dei veicoli da abbinare al permesso.

Nel caso di:

  • variazione delle targhe: inviare comunicazione specifica, per posta o per fax (vedi modulo allegato)
  • passaggio ai varchi di un veicolo non comunicato: inviare la stessa comunicazione entro le 48 ore successive al passaggio (nel caso di dimenticanza, si potrà richiedere alla Polizia Municipale l'annullamento della sanzione)

Dove rivolgersi

Sportello contrassegni ATC

Competenze

Normativa di riferimento »

D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (art. 188) - Nuovo Codice della Strada

D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (art. 381)

D.P.R. n. 503 del 24 luglio 96 (art. 11) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

Del. Giunta Municipale PG n. 86153/2002 del 27 maggio 2002, progr. 201/2002 - Dichiarazione di Zone a Traffico Limitato ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.LGS 285/92 e successive modificazioni- Nuovo Codice della Strada

Ord. Sindacale PG 35746/94 e successive modifiche e integrazioni (testo coordinato allegato a ordinanza PG 8550/2005)

Ord. PG n. 8550/2005 Testo Unico ZTL

Ultimo aggiornamento: mercoledì 14 novembre 2012