Il contrassegno H permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in ZTL comprese, in caso di necessità, le corsie riservate bus-taxi e le zone pedonali. Consente inoltre la sosta negli spazi riservati e sulle strisce blu (gratuitamente), oltre che la circolazione quando sono vigenti provvedimenti "antismog".
E' uguale e valido in tutta Italia (colore arancione) ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando lo stesso, come recita la legge "è al servizio della persona disabile".
Il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, nè esposto in fotocopia. Si rammenta che l'uso improprio del contrassegno, fatte salve eventuali implicazioni di natura penale, comporta il ritiro del documento originale.
In caso di decesso del titolare il contrassegno non è più valido, deve quindi essere restituito, da parte degli eredi, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione.
Pass disabili: dal 15 settembre 2012 in vigore il modello europeo
Può essere rilasciato per un periodo inferiore ai 5 anni, a:
Documentazione necessaria
Attenzione: a far data dal 01/01/2010, con l’entrata in vigore
della legge 102/2009 la competenza per il riconoscimento delle
invalidità civili è passata dall’Azienda USL all’INPS. L'Azienda USL nel
luglio 2011 ha comunicato che non sono più applicabili le modalità
precedentemente concordate per il rilascio del contrassegno handicap
riferite a persone in possesso di certificato di invalidità civile (su
mod. ministeriale A-SAN o rilasciato dal Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica) in cui era espressamente
certificata la "impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di
un accompagnatore". I cittadini potranno ottenere la certificazione che
consente il rilascio del contrassegno H, se ne sussistono i requisiti,
richiedendolo direttamente in sede di visita per il riconoscimento
dell’invalidità civile (1), in applicazione della L.R. 4/2008, oppure
sottoponendosi ad apposita visita medica prenotabile attraverso il Cup.
(1) Si ricorda che la legge 102/09 è relativa al rilascio delle
certificazioni inerenti le invalidità civili e non agli accertamenti
utili ai fini del rilascio del contrassegno H. Coloro che avviano le
procedure per il riconoscimento dell’invalidità e contestualmente
desiderano chiedere anche l’accertamento per il rilascio del
“contrassegno H” potranno farne richiesta, all’inizio della visita,
direttamente alla Commissione Medica, che rilascerà apposita
certificazione (non dovranno quindi farne richiesta al proprio medico
curante al momento dell’inoltro per via telematica all’INPS delle
certificazioni utili per il riconoscimento delle invalidità civili).
I contrassegni rilasciati per un periodo inferiore ai 5 anni, in
scadenza dal 15 gennaio 2012, non sono più rinnovabili con il
certificato del medico curante.
Ai sensi dell’art. 381, comma 4 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada” (così come
modificato dal D.P.R. n. 610/96) il titolare di contrassegno rilasciato
per invalidità temporanea che, alla scadenza, presenti ancora gravi
difficoltà di deambulazione, per ottenerlo nuovamente deve sottoporsi a
visita del Settore Medico Legale dell'Azienda USL Città di Bologna,
competente a certificare parere favorevole al rilascio e indicazione
della durata.
I contrassegni rilasciati per un periodo inferiore ai 5 anni, in scadenza prima del 15 gennaio 2012, potranno essere prorogati, con certificato del medico curante, fino al 29 febbraio 2012; successivamente, la modalità di rilascio di un nuovo contrassegno, è la stessa sopra richiamata ai sensi dell' art. 381, comma 4 del D.P.R. n. 495/92 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada " (così come modificato dal D.P.R. n.610/96).
Ai fini dell’inserimento nella lista degli autorizzati al passaggio dai varchi telecontrollati di Bologna, al momento della richiesta di rilascio/rinnovo contrassegno debbono essere comunicate le targhe dei veicoli da abbinare al permesso.
Nel caso di:
Competenze
Normativa di riferimento »
D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (art. 188) - Nuovo Codice della Strada
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (art. 381)
D.P.R. n. 503 del 24 luglio 96 (art. 11) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
Del. Giunta Municipale PG n. 86153/2002 del 27 maggio 2002, progr. 201/2002 - Dichiarazione di Zone a Traffico Limitato ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.LGS 285/92 e successive modificazioni- Nuovo Codice della Strada
Ord. Sindacale PG 35746/94 e successive modifiche e integrazioni (testo coordinato allegato a ordinanza PG 8550/2005)
Ord. PG n. 8550/2005 Testo Unico ZTL
Ultimo aggiornamento: mercoledì 14 novembre 2012