Il contrassegno si rilascia, dopo istruttoria della "commissione permessi", a soggetti che esercitano una pubblica funzione o attività assimilabile e che per svolgere tale attività hanno necessità di usare l'auto: enti pubblici (tra cui case di cura, forze armate, AUSL, regione, province, Università, ministeri), organi di informazione, consolati, scuole.
Ha validità biennale e consente la circolazione nella
Zona a Traffico Limitato, nel rispetto della
segnaletica, del Codice della Strada e delle ordinanze in materia di
circolazione, sosta e prevenzione dell'inquinamento.
Il contrassegno può essere rilasciato con o senza targa.
Nel caso di rilascio senza targa, il titolare del contrassegno è tenuto a comunicare al Settore Mobilità - e a tenere aggiornata - la lista delle targhe su cui il contrassegno viene utilizzato a rotazione.
La comunicazione della targa costituisce convalida dell’accesso, pertanto senza tale comunicazione il veicolo che espone contrassegno senza targa non risulterà autorizzato al transito in ZTL.
L’autorizzazione all’accesso è costituita dal contrassegno ed è valida, pertanto, per un solo veicolo alla volta.
Il titolare del permesso dovrà comunicare tempestivamente (entro due giorni dall’avvenuta sostituzione del veicol/dei veicoli) ogni modifica delle targhe associate al contrassegno, utilizzando il modulo allegato.
Documentazione necessaria
In caso di rinnovo/cambio targhe associate al titolo, al momento del ritiro occorre portare:
1) i vecchi titoli
2) eventuale delega del referente per l'Ente o legale rappresentante, se il ritiro è fatto da altro personale dell'ente.
Tempi di rilascio
30 giorni
In caso di risposta positiva, il richiedente verrà avvisato telefonicamente per il ritiro del contrassegno o dei contrassegni.
In caso di risposta negativa riceverà risposta scritta.
Dove rivolgersi
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17 - venerdì dalle 8.30 alle 13 - lunedì e mercoledì chiuso.
Competenze
Ultimo aggiornamento: giovedì 05 maggio 2011