L’apertura di un accesso o passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica e uno spazio privato, quale ad esempio l'interno di una proprietà confinante, cortili, autorimesse, parcheggi, distributori di carburante. Tali spazi debbono comunque essere idonei alla sosta o allo stazionamento di veicoli. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea a tale scopo, il titolo autorizzaztivo è revocato.
Si considera passo carrabile anche l'accesso ad una strada privata ad esclusivo uso privato: l'autorizzazione ed il cartello valgono per tutti i frontisti all'interno della strada privata; il cartello va posto all'inizio della strada stessa.
Gli accessi devono essere realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione.
Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata su richiesta del titolare dell'autorizzazione.
La scelta fra i vari tipi di passo carrabile (leggero, pesante, a raso), è effettuata dall'ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate.
Nota bene: l'autorizzazione non consente l'utilizzo dell'area relativa
al passo carrabile come zona di sosta anche temporanea, o per lo scarico
merci; non lo consente neppure per i titolari stessi
dell'autorizzazione.
La fine dei lavori dev'essere comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione al concessionario, che provvederà alla consegna del cartello, contestualmente al pagamento del canone. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo dev'essere restituito all'amministrazione comunale che ne è proprietaria.
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Carlo Michelacci, responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni del Settore Mobilità Sostenibile.
Ai sensi dell'art. 2 comma bis L. 241/1990 il Direttore del Settore Mobilità Sostenibile. Ing. Cleto Carlini, è titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del responsabile del procedimento.
La pratica può essere avviata solo dalla proprietà interessata (privato o azienda) o dall'amministratore se si tratta di un condominio.
Documentazione necessaria
Tutti i documenti da allegare obbligatoriamente alla richiesta sono indicati nell'apposito modulo, tra cui un progetto redatto e firmato da un tecnico abilitato.
Nel caso in cui il proprietario intenda, prima di decidere se presentare formale richiesta di autorizzazione al passo carrabile, richiedere un parere preventivo, dovrà presentare specifica richiesta secondo le indicazioni e conformemente alle istruzioni contenute nella modulistica.
Il parere preventivo favorevole ha una validità di 12 mesi dalla data del rilascio. Un parere preventivo favorevole non costituisce atto autorizzativo a nuovo passo carrabile o modifica di esistente.
Tempi di rilascio
90 giorni
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17 - venerdì dalle 8.30 alle 13 - lunedì e mercoledì chiuso.
martedì e giovedì dalle 9 alle 13
Competenze
Normativa di riferimento »
D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo Codice della Strada (artt. 6, 7, 20 e 21)
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 - Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada (artt. dal 30 al 43)
Regolamento dei Passi Carrabilli approvato con Del. di Consiglio
comunale Odg 13 del 3 aprile 2013 P.G. n. 284002/2012
Classificazione strade (documento tratto dalla Relazione Generale del PGTU - Piano Generale del traffico urbano 2006 approvato dal Consiglio comunale il 25 giugno 2007
Reg. per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone
Ultimo aggiornamento: lunedì 06 maggio 2013