Nota sui dissuasori di sosta a protezione dei passi carrabili


Per i dissuasori di sosta a protezione di passi carrabili si applica la particolare disciplina dettata dal Regolamento Comunale Passi Carrabili. Ai sensi di detto Regolamento possono essere autorizzati unicamente i seguenti dispositivi:

  • dissuasori fisici della sosta (fittoni), sul lato stradale del passo carrabile, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
  1. su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
  2. sulla sede stradale in linea con alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti, in quanto in tale caso essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, i dissuasori non creano ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione.
  • segnaletica orizzontale: zebrature, solamente in carreggiata, di norma agli estremi laterali del passo carrabile.

Nota bene:

  • l'eventuale sosta sulle zebrature non comporta comunque la rimozione del veicolo
  • per l'installazione di barriere fisiche (cancelli, sbarre, catene con lucchetto) a tutela dell'accesso a passi carrabili, poste su suolo privato ad uso privato, è necessario presentare una denuncia di inizio attività (DIA).

Competenze

Ultimo aggiornamento: martedì 06 luglio 2010