Nota sui dissuasori di sosta a protezione dei passi carrabili
Per i dissuasori di sosta a protezione di passi carrabili si applica
la particolare disciplina dettata dal Regolamento Comunale Passi
Carrabili. Ai sensi di detto Regolamento possono essere autorizzati
unicamente i seguenti dispositivi:
- dissuasori fisici della sosta (fittoni), sul lato stradale del passo carrabile, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
- su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del
medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio,
anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle
barriere architettoniche.
- sulla sede stradale in linea con alberi, pali ed altri dispositivi
già esistenti, in quanto in tale caso essendo già presenti in sede
elementi di ostacolo, i dissuasori non creano ulteriore intralcio o
pericolo per la circolazione.
- segnaletica orizzontale: zebrature,
solamente in carreggiata, di norma agli estremi laterali del passo
carrabile.
Nota bene:
- l'eventuale sosta sulle zebrature non comporta comunque la rimozione del veicolo
- per l'installazione di barriere fisiche (cancelli,
sbarre, catene con lucchetto) a tutela dell'accesso a passi carrabili,
poste su suolo privato ad uso privato, è necessario presentare una
denuncia di inizio attività (DIA).
Competenze
Ultimo aggiornamento: martedì 06 luglio 2010