L’imposta è dovuta da chiunque effettua la pubblicità tramite insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simile o altri mezzi similari nonché le pubblicità effettuate per mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche, con veicoli pubblicitari, con veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporti di merci, con aeromobili, in forma ambulante e per mezzo di apparecchi sonori.
Per insegne di esercizio, cartellonistica, insegne pubblicitarie e simili
Il pagamento si effettua con versamento in conto corrente postale su apposito bollettino fornito dall’Ufficio Imposta sulla pubblicità del concessionario ABACO SpA all’atto della denuncia.
Il numero di c/c postale è: 1410173 attualmente intestato a "ABACO SpA concessionario Comune di Bologna imposta pubblicità e affissioni", per bonifici: IBAN IT-52-O-07601-12000-000001410173
Termine di scadenza per il pagamento della pubblicità permanente: 31 gennaio di ogni anno.
Nota bene: nei casi di tardivo pagamento l’Ufficio Imposta sulla pubblicità del concessionario ABACO è a disposizione, anche telefonicamente, per calcolare la sanzione ridotta che dovrà essere versata entro 30 giorni dalla scadenza.
Termine di scadenza per la presentazione delle cessazioni: entro il 31 gennaio con effetto sull’imposta relativa all’anno in corso.
Continua ad applicarsi l’esenzione prevista per le insegne d'esercizio dalla legge finanziaria 2002.
Condizioni per ottenere l’esenzione:
I contribuenti che riceveranno il bollettino prestampato per il versamento annuale e che non sono stati riconosciuti in possesso di tutti i requisiti sopra elencati, potranno far valere elementi a proprio favore prendendo contatto direttamente con l’Ufficio.
Le variazioni di titolarità e/o di superficie tassata devono essere sempre denunciate.
Per pubblicità diversa da quella sopra indicata e per gli uomini sandwich, occorre compilare apposita denuncia presso l’Ufficio Imposta sulla pubblicità del concessionario ABACO per l’applicazione dell’imposta in oggetto. Il pagamento si effettua con versamento in conto corrente postale su apposito bollettino fornito dall’Ufficio Pubblicità all’atto della denuncia (la ricevuta di pagamento in questo caso vale anche come autorizzazione).
La distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti può avvenire soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone. In questo caso è sufficiente fare la denuncia ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità presso il concessionario ABACO SpA e la ricevuta di pagamento vale anche come autorizzazione.
L'autorizzazione comunale è implicita nell'avvenuto pagamento nei casi di pubblicità temporanea effettuata esclusivamente all'interno degli esercizi pubblici (es.scritte saldi, vendita promozionale in arredo vetrina). Quindi, anche in questi casi, è sufficiente presentare la denuncia ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità al concessionario ABACO.
Documentazione necessaria
Denuncia su modulo prestampato in distribuzione anche all’Ufficio Imposta sulla pubblicità del concessionario ABACO.
Costo e modalità di pagamento
La determinazione dell’imposta è effettuata dall’ufficio imposta sulla pubblicità del concessionario ABACO, sulla base della normativa vigente.
Per informazioni
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Competenze
Normativa di riferimento »
D. Lgs. n.507 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
Del. del Consiglio comunale O.d.G. n.207 del 27 giugno 1994 P.G. n. 46001/94 e successive modificazioni - Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
Ord. del Sindaco P.G. n.511/84 - Cartelli di compravendita - Uomini/sandwich
D. Lgs. nn. 471-472-473 del 1997 e successive modificazioni - relativi alla riforma del sistema sanzionatorio in materia tributaria
Del. del Consiglio comunale O.d.G. n. 278 del 21 dicembre 1998 P.G. n. 161723/98 e successive modificazioni:
Regolamento tributario recante norme in materia di diritto di interpello, accertamento con adesione, autotutela nonché determinazione delle sanzioni
L. n. 448 del 28 dicembre 2001 (Legge finanziaria per il 2002), articolo 10
D. L. n. 13 del 22 febbraio 2002, n. 13 convertito, con modificazioni, con la L. n. 75 del 24 aprile 2002, articolo 2 bis (col quale sono state precisate le condizioni per il riconoscimento dell’esenzione ed esclusa l’applicazione della franchigia)
Del. del Consiglio comunale P.G. n. 3775/2007 del 29 gennaio 2007
Reg. di Polizia Urbana - art.13
Ultimo aggiornamento: giovedì 19 aprile 2012