Verifiche TARSU

L'ufficio è preposto esclusivamente alla riorganizzazione tecnico-informatica della gestione della banca dati dei contribuenti e alla verifica dei dati di ciascun contribuente attraverso la consultazione e l'incrocio di fonti di diversa provenienza. Tutte le altre attività inerenti la Tassa Rifiuti continuano ad essere svolte dagli sportelli dell'ufficio stesso.
Le verifiche riguardano sia l'omissione della denuncia dei locali da assogettare alla Tarsu - tassa rifiuti urbani, sia l'infedeltà delle denunce presentate (ovvero il fatto che non siano denunciati dati corretti).

Verifiche omessa denuncia

I controlli per accertare l'omissione di denunce Tarsu avvengono sia in modo massivo, utilizzando integralmente le banche dati a disposizione per incroci, sia in modo puntuale, a seguito di anomalie emerse nel corso dell'attività dell'ufficio relativamente a singole posizioni.

Modalità

controllo massivo:

Le verifiche si svolgono inviando due tipi di comunicazioni (questionari invito) ai potenziali contribuenti:

  • una in base alla residenza (c'è un nucleo familiare residente cui non corrisponde un'iscrizione alla tassa);
  • un'altra, per i non residenti e le attività, in base a un incrocio di banche dati.

Sanzioni

  • Nel caso in cui non riceva un riscontro completo ed esauriente a tali comunicazioni di verifica delle posizioni, l'ufficio provvederà a notificare un avviso di accertamento, che è un provvedimento coattivo con cui viene recuperata l'imposta evasa e vengono applicate sanzioni pari al 150% su ogni anno di arretrato. In caso vi sia adesione all'avviso di accertamento (entro i 60 gg. dalla notifica), la sanzione è ridotta a 1/3; l'adesione preclude la possibilità di presentare ricorso (e viceversa), pertanto il soggetto cui è notificato l'avviso deve decidere se fare adesione o ricorso.
  • Nel caso in cui, invece, il cittadino fornisca le informazioni richieste, con le modalità indicate nella comunicazione, e si debba procedere a recuperi d'imposta non versata in seguito a denunce non presentate (che il cittadino in tal caso dovrà presentare tardivamente), l'ufficio applicherà una sanzione pari al 30% su ogni anno di arretrato.

Controllo puntuale a seguito di verifiche approfondite su una o più posizioni individuate, l'ufficio, qualora riscontri l'omissione di denunce Tarsu, emette avviso di accertamento per denuncia omessa, con sanzioni pari al 150% del tributo evaso.

Verifiche denuncia infedele

L'ufficio procede a verifica dei dati denunciati (superfici tassabili, riduzioni d'imposta richieste, ecc.) mediante incroci di banche dati (in particolare con il catasto); qualora si riscontrino denunce infedeli, al contribuente viene notificato un avviso di accertamento in rettifica, col quale l'ufficio contesta i diversi dati risultanti dalla verifica.

Sanzioni

La sanzione prevista in caso di accertamento per infedele denuncia è del 75% del tributo evaso. Se vi è adesione all'avviso di accertamento entro i 60 gg. dalla notifica, la sanzione è ridotta a 1/3; l'adesione esclude la possibilità di presentare ricorso (e viceversa), pertanto il soggetto cui è notificato l'avviso deve decidere se fare adesione o ricorso.

Documentazione necessaria

In caso di questionario - invito per omessa denuncia:

  • se la tassa viene regolarmente pagata ma è intestata ad altro nominativo:

è sufficiente indicare correttamente tale nominativo nell'apposito spazio presente nella comunicazione e ritrasmettere via fax o raccomandata A/R. la comunicazione stessa, debitamente sottoscritta, all'ufficio verifiche.

  • in tutti gli altri casi:

è necessario presentarsi personalmente o tramite persona delegata, munita di copia di valido documento d'identità del delegante, presso l'Ufficio verifiche TARSU con copia della comunicazione ricevuta e conoscendo la metratura a filo dei muri dei locali oggetto della comunicazione.
Solo nel caso di evasione dell'imposta è possibile definire la pratica trasmettendo all'Ufficio verifiche, via fax o raccomandata A/R, il modello di denuncia di iscrizione (ed eventualmente di cessazione, nel caso l'occupazione o detenzione dei locali non denunciata sia già cessata, indicando la data di cessazione sul modulo, che sarà comunque verificata dall'ufficio), debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, unitamente a copia di valido documento d'identità e copia della comunicazione ricevuta.

Nota Bene: per le attività iscritte alla Camera di Commercio è sempre necessario produrre anche una visura camerale aggiornata.

In caso di avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia:

  • se si vuole effettuare adesione all'atto, è sufficiente effettuare il pagamento del bollettino allegato allo stesso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
  • se si vogliono richiedere informazioni sull'avviso di accertamento ricevuto, è invece necessario presentarsi allo sportello negli orari di apertura indicati sull'atto (in caso allo sportello si presenti persona diversa dall'interessato, essa dovrà essere munita di delega scritta e copia di documento d'identità dell'interessato); in alternativa si può telefonare al call center Tarsu.

Dove rivolgersi


  • + Ufficio Tassa rifiuti
    Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 10 - piano 1 Torre A - 40129 Bologna
    Orari:

    lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Il martedì riceverà il pubblico dalle 14.30 alle 16.30 solo su appuntamento. Le prenotazioni e le disdette dovranno essere effettuate, esclusivamente, tramite i servizi online alle pagine dedicate: appuntamenti - disdette


    Tel.: Call center Tassa rifiuti: numero verde gratuito da telefono fisso 800430332 – da cellulare 199182661 (costo a carico del chiamante a seconda della tariffa applicata dal gestore telefonico) attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 - martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17. Per informazioni è disponibile anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP Entrate) tel. 051- 2193262
    E-mail: TassaRifiuti@comune.bologna.it
caricamento in corso...

Competenze

Ultimo aggiornamento: lunedì 06 maggio 2013