L’ICI si calcola applicando al valore dell’immobile (fabbricato, terreno agricolo o area fabbricabile) l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
Il valore dei fabbricati è costituito dalla rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata:
Sul valore ottenuto si applica poi l'aliquota in vigore.
Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore va calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta.
Periodo di possesso
L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni. La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.
Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'ICI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
Competenze
Ultimo aggiornamento: lunedì 30 aprile 2012