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Rimborsi e ravvedimenti


In caso di maggiori versamenti per le annualità precedenti, non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno in corso. L'ICI indebitamente versata può essere recuperata presentando la domanda di rimborso, motivata, in carta libera.
La domanda deve essere presentata, o spedita tramite raccomandata, al Protocollo Generale del Comune o direttamente all’Ufficio ICI, Settore Entrate.
Se la domanda viene respinta il cittadino riceve una comunicazione scritta. Se viene accolta riceve dalla Ragioneria Comunale un avviso per riscuotere il suo credito.

Versamento omesso o tardivo

Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Ravvedimento

Il ravvedimento permette al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti già notificati).
Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi, purché tutti siano effettuati entro il termine previsto.
Il pagamento va effettuato con il modello F24 barrando la casella “ravv” (ravvedimento).

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta.

Ravvedimento per omesso versamento dell’imposta relativa all’anno 2011

  1. Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
  2. Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto dalla Legge per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata (entro il 30 settembre 2012 per l’anno di imposta 2011), si applica la sanzione del 3,75 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.

In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

Ravvedimento per la rettifica di errori  ed omissioni nelle dichiarazioni presentate

La regolarizzazione deve avvenire entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui è stata presentata, o non è stata rettificata, la dichiarazione infedele o errata,

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione rettificativa ed il pagamento, dell’imposta o differenza di imposta dovuta, degli interessi legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione ridotta sull’imposta versata in ritardo.

La sanzione ridotta prevista dal ravvedimento per la rettifica di errori ed omissioni nelle dichiarazioni presentate è il 6,25%. Per l’anno di imposta 2010 il ravvedimento può essere effettuato entro il 30 settembre 2012, per l’anno di imposta 2011 il ravvedimento può essere effettuato entro il 30 settembre 2013.

In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

Ravvedimento per omessa dichiarazione

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine di 90 giorni dalla scadenza avvenga la presentazione della dichiarazione omessa ed il pagamento dell’imposta o differenza di imposta dovuta, degli interessi legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione del 10 % sull’imposta, con un minimo di Euro 5,16.

In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

(*)  Saggio degli interessi legali:

1% dal 1/1/2010 al 31/12/2010 D.M. 04/12/2009
1,5% dal 1/1/2011 al 31/12/2011 D.M. 07/12/2010
2,5% dal 1/1/2012 D.M. 21/12/2011

Dove presentare domanda


  • + Ufficio IMU - ICI
    Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 10 - piano 1 Torre A - 40129 Bologna
    Orari:

    Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 14.30 alle 16.30 Per le informazioni telefoniche: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 - martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.


    Tel.: 051 2193690 - 3471
    E-mail: infoici@comune.bologna.it
  • + Protocollo Generale
    Indirizzo: piazza Maggiore, 6 (presso Ufficio Relazioni con il Pubblico) - 40124 Bologna
    Orari:

    da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17; sabato dalle 8.30 alle 12.30; chiuso domenica, festivi e 4 ottobre (Festa di San Petronio).


    Tel.: 051 2193304 - 2194542 - 2193731
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Competenze

Ultimo aggiornamento: lunedì 30 aprile 2012