Dichiarazioni


La dichiarazione va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi specifici elencati.

Per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI.

La dichiarazione ICI non deve inoltre essere più presentata quando le variazioni immobiliari dipendono da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI). I notai utilizzano il MUI per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale degli atti relativi a diritti sugli immobili.
In particolare, non deve più essere presentata la dichiarazione ICI quando le variazioni avvenute nel 2010 sono relative ad atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà di immobili o ad atti di cessione o costituzione, a titolo oneroso, di diritti reali sugli immobili.


Per le variazioni avvenute nell’anno 2011 la dichiarazione ICI dovrà essere presentata, al Settore Entrate del Comune di Bologna, entro e non oltre il 31 gennaio 2012, oppure potrà essere spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio.

Per le variazioni avvenute nell’anno 2010 la dichiarazione ICI deve essere presentata o spedita al Settore Entrate del Comune di Bologna, tra il 2 maggio ed il 30 settembre 2011.

Dichiarazione delle aliquote applicate

Per l'applicazione delle aliquote previste:

  • per le unità immobiliari ad uso abitativo prive di contratto di locazione (debitamente registrato) da oltre 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio successivo alla mancanza di tale requisito;
  • per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, locate con contratto registrato, da persone fisiche (soggetti passivi) residenti nel Comune a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;
  • per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
  • per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale, limitatamente ai casi in cui non è applicabile l'esenzione dall'imposta;
  • per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art.10 del D.Lgs. 460/97;
  • per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, interamente locate, con contratto registrato, da imprese ai propri dipendenti che le utilizzano come abitazione principale;


Il soggetto passivo di imposta deve presentare al Comune, entro il 16/12/2011, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione:

  • dell'aliquota applicata;
  • dell’ubicazione e degli identificativi catastali dell’immobile;
  • dei dati anagrafici del conduttore che abita l’immobile (nell'ipotesi di abitazione locata).


La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata una nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

Per l’applicazione dell’aliquota dello zero per mille alle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare, alla dichiarazione delle aliquote applicate, copia del contratto di locazione, oppure, in alternativa, l’attestazione delle Organizzazioni Sindacali, delle quali una degli inquilini e una della proprietà, che hanno verificato e controfirmato la documentazione contrattuale.

Competenze

Ultimo aggiornamento: martedì 26 aprile 2011