Dal 2008 non si paga più l'ICI sulla prima casa, con l'eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali si applica una detrazione di 103,29 euro.
L'esenzione si applica all'abitazione in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente con residenza anagrafica e si estende alle eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI del Comune.
L'esenzione si estende anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e precisamente:
l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non sia locata.
L'esenzione spetta esclusivamente per i fabbricati a condizione che siano utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.
Per il calcolo dell’imposta si assume la rendita determinata applicando la tariffa d’estimo di minore ammontare (categoria A5 di classe 1) della zona censuaria nella quale si trova il fabbricato.
Per quantificare il valore, la rendita va aumentata del 5 per cento e moltiplicata per 100 (anche se il fabbricato è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nei gruppi B e D).
La disposizione non si applica ai fabbricati del gruppo D, sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, per i quali il valore è determinato sulla base dei costi contabili.
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno in cui ci si verificano queste condizioni). L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L’inagibilità dell’immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale. Gli immobili oggetto di interventi edilizi in nessun caso si considerano inagibili.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva.
Sono previste riduzioni d'imposta per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale che coltivano direttamente i propri terreni.
Competenze
Ultimo aggiornamento: lunedì 30 aprile 2012