Riduzioni ed esenzioni


Esenzione per l’abitazione principale

Dal 2008 non si paga più l'ICI sulla prima casa, con l'eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali si applica una detrazione di 103,29 euro.

L'esenzione si applica all'abitazione in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente con residenza anagrafica e si estende alle eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI del Comune.

L'esenzione si estende anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e precisamente:

  • alle abitazioni che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
  • agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari
  • al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui si trova l'ex casa coniugale
  • all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (a seguito di ricovero permanente) a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata
  • all’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale (ovvero quella in cui il parente di primo grado e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica)

l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non sia locata.

Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali

L'esenzione spetta esclusivamente per i fabbricati a condizione che siano utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Riduzione d'imposta per i fabbricati di interesse storico e artistico

Per il calcolo dell’imposta si assume la rendita determinata applicando la tariffa d’estimo di minore ammontare (categoria A5 di classe 1) della zona censuaria nella quale si trova il fabbricato.
Per quantificare il valore, la rendita va aumentata del 5 per cento e moltiplicata per 100 (anche se il fabbricato è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nei gruppi B e D).
La disposizione non si applica ai fabbricati del gruppo D, sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, per i quali il valore è determinato sulla base dei costi contabili.

Riduzione di imposta per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno in cui ci si verificano queste condizioni). L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L’inagibilità dell’immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale. Gli immobili oggetto di interventi edilizi in nessun caso si considerano inagibili.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva.

Sono previste riduzioni d'imposta per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale che coltivano direttamente i propri terreni.

Competenze

Ultimo aggiornamento: lunedì 30 aprile 2012