Aliquote e detrazioni per l'anno 2011 applicabili agli immobili situati nel Comune di Bologna.
| Casistica degli immobili | Aliquote | Detrazioni |
| abitazioni principali (escluse categorie A1, A8, A9) | esenti | |
| abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazioni principali (escluse categorie A1, A8 e A9) | esente |
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| abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (escluse categorie A1, A8 e A9) |
esente |
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| abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risulti locata (escluse categorie A1, A8 e A9) |
esente |
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| soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale; |
esente |
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| Limitatamente ai casi di immobili di categoria A/1, A/8 e A/9, (case di lusso, ville e castelli), per i quali non è applicabile l'esenzione dall'imposta prevista per l’abitazione principale, relativamente: a)alle unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune; b)alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale; c)all’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d)all'unità immobiliare e relative pertinenze ammesse, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; e)al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale; |
5,7 per mille |
103,29 euro |
| abitazioni e pertinenze locate con contratto registrato, da persone fisiche (soggetti passivi) residenti a Bologna a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come propria abitazione principale |
5,7 per mille |
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| abitazioni possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997) |
5,7 per mille |
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| abitazioni e pertinenze locate, con contratto registrato, da imprese ai propri dipendenti che le utilizzano come abitazione principale |
5,7 per mille |
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| sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia individuate nell'apposita delibera (rep.n.206395 in data 23/09/08) |
4 per mille |
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| unità immobiliari ad uso abitativo prive di contratto di locazione (debitamente registrato) da oltre 2 anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla mancanza di tale requisito |
9 per mille |
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| abitazione utilizzata dal coniuge anche se separato o divorziato nel caso in cui non siano applicabili le agevolazioni previste per l’ abitazione principale | 7 per mille | |
| unità immobiliari utilizzate da parenti di secondo e terzo grado o da affini di primo e secondo grado o dai cointestatari dell'immobile oggetto d'imposta, a condizione che vi dimorino abitualmente |
7 per mille | |
| fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per i quali è prevista la riduzione di imposta del 50% |
7 per mille |
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| unità immobiliari, e pertinenze ammesse, interamente locate -alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale. La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come propria abitazione principale | 0 per mille | |
| immobili posseduti da enti non commerciali e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali | 4 per mille | |
| tutti gli altri immobili | 7 per mille |
Competenze
Ultimo aggiornamento: martedì 26 aprile 2011