Domande ricorrenti

Domande ricorrenti

Le pertinenze esenti sono quelle ammesse dal regolamento ICI:

  • la soffitta e la cantina se ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione;
  • il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi.

Nel caso di abitazione con due autorimesse, una di queste (quella con rendita maggiore) sarà esente mentre l'altra sarà soggetta di imposta all'aliquota ordinaria del 7 per mille.

L'imposta versata può essere recuperata tramite istanza di rimborso in carta libera, oppure utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'ufficio tributi - sezione "modulistica".
La richiesta di rimborso può essere consegnata spedita con raccomandata all'ufficio ICI – Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna, oppure inviata via fax al numero 051 2195701.

Si, può ricalcolare l'imposta dovuta per i 12 mesi e versare il saldo previa deduzione di quanto già pagato in acconto, recuperando così la maggiore imposta versata a giugno.
Non occorrono comunicazioni all'ufficio ICI in quanto l'imposta annua è corretta e l'acconto non è versato in misura inferiore al dovuto. Potrà  richiedere rimborso dell'eventuale differenza, nel caso in cui l'imposta già versata a giugno sia superiore a quella dovuta per l'intero anno.

I contribuenti che non hanno versato l'imposta in acconto o a saldo dell’anno 2011, possono ravvedersi entro il 30 settembre 2012, versando le somme dovute, piu’ la sanzione del 3,75 %, piu’ gli interessi legali calcolati sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Il tasso di interesse legale annuo è pari all'1,5% fino al 31/12/2011 e del 2,5% a decorrere dal 1/1/2012. Nel modello di pagamento deve essere barrata l'apposita casella “ravvedimento”.

Il Comune di Bologna ha deliberato l'aliquota dello zero per mille relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, locate alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale.
Per abitazione principale del conduttore si intende quella dove lui ed i suoi familiari dimorano abitualmente con residenza anagrafica. In alternativa il conduttore, se studente o lavoratore fuori sede, con autocertificazione, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio.
Per l'applicazione dell'aliquota ridotta il soggetto passivo dell'imposta deve presentare al Comune, entro il 16 dicembre 2010, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata, dei propri dati anagrafici, dell’ubicazione e degli identificativi catastali dell’immobile e dei dati anagrafici del conduttore che abita l’immobile. Nel caso di conduttore studente o lavoratore non residente, alla dichiarazione delle aliquote deve essere allegata la autocertificazione di dimora abituale nell'immobile del conduttore stesso.
E' tenuto anche ad allegare copia del contratto di locazione alla dichiarazione delle aliquote se lo stesso non è stato verificato e controfirmato da almeno due Organizzazioni Sindacali, delle quali una degli inquilini e una della proprietà.
La dichiarazione può essere consegnata o spedita  all'ufficio ICI - Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A - 40129 Bologna, o inviata via fax allo 051 2195701, con fotocopia di un documento di riconoscimento.

Imposta Comunale sugli Immobili


L'imposta comunale sugli immobili è stata istituita dal Decreto Legislativo n. 504/92, con decorrenza dal primo gennaio 1993, e si applicava agli immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, fino al 31 dicembre 2011. Dal primo gennaio 2012 l'ICI è  sostituita dall'imposta municipale propria (IMU).

Dal 2008 non si paga più l'ICI sulla prima casa, con l'eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali si applica una detrazione di 103,29 euro.

L'esenzione si applica all'abitazione in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente con residenza anagrafica e si estende alle eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI del Comune.

L'esenzione si estende anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e precisamente:

  • alle abitazioni che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
  • agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari
  • al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui si trova l'ex casa coniugale
  • all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (a seguito di ricovero permanente) a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata
  • all’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale (ovvero quella in cui il parente di primo grado e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica)
  • l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non sia locata.

Chi deve pagare:

  • i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli che si trovano sul territorio del Comune di Bologna
  • i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi
  • il locatario nei contratti di leasing
  • il concessionario nel caso di concessione su area demaniale

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Nel caso di abitazione locata o di abitazione utilizzata a titolo gratuito da un parente, dal coniuge, da un affine o da un contitolare del soggetto passivo di imposta, la nozione di abitazione principale deve essere riferita al conduttore, ritenendosi tale quella nella quale egli e i suoi familiari dimorano abitualmente.

L’abitualità della dimora, ai fini dell’identificazione dell’abitazione principale ICI è di regola attestata dalle risultanze degli archivi anagrafici.
Esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota, nel caso di:

  • abitazione locata con contratto registrato;
  • abitazione concessa in uso a qualsiasi titolo dal soggetto passivo di imposta ai parenti di 2° e 3° grado, al coniuge, ad affini fino al 2° grado o ai contitolari dell'immobile;

il conduttore, con autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio.
Copia dell’autocertificazione deve essere allegata, nei casi di applicazione delle aliquote ridotte, alla dichiarazione delle aliquote applicate.

Pertinenze delle abitazioni

Art. 2 del Regolamento ICI

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili,  si considerano parti integranti delle abitazioni le seguenti pertinenze, anche se autonomamente censite in catasto:

  • la soffitta e la cantina se ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione;
  • il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi.


L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Dove rivolgersi


  • + Ufficio IMU - ICI
    Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 10 - piano 1 Torre A - 40129 Bologna
    Orari:

    Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 14.30 alle 16.30 Per le informazioni telefoniche: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 - martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.


    Tel.: 051 2193690 - 3471
    E-mail: infoici@comune.bologna.it
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Competenze

Normativa di riferimento »

D. Lgs. n.504 del 30 dicembre 1992 - Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421

D. Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie

Legge n. 342 art. 74 del 21 novembre 2000

D. Lgs. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella legge n.126 del 24 luglio 2008 - Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

Del. del Consiglio Comunale n. 232/2008 del 24 dicembre 2008 P.G. n. 271363/2008

Del. del Consiglio Comunale n. 3/2010 del 28.01.2010 - PG n. 302828/2009 - Deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione per abitazione principale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 2010

Ultimo aggiornamento: lunedì 30 aprile 2012