L'imposta comunale sugli immobili è stata istituita dal Decreto Legislativo n. 504/92, con decorrenza dal primo gennaio 1993, e si applicava agli immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, fino al 31 dicembre 2011. Dal primo gennaio 2012 l'ICI è sostituita dall'imposta municipale propria (IMU).
Dal 2008 non si paga più l'ICI sulla prima casa, con l'eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali si applica una detrazione di 103,29 euro.
L'esenzione si applica all'abitazione in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente con residenza anagrafica e si estende alle eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI del Comune.
L'esenzione si estende anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e precisamente:
Chi deve pagare:
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
Nel caso di abitazione locata o di abitazione utilizzata a titolo gratuito da un parente, dal coniuge, da un affine o da un contitolare del soggetto passivo di imposta, la nozione di abitazione principale deve essere riferita al conduttore, ritenendosi tale quella nella quale egli e i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’abitualità della dimora, ai fini dell’identificazione dell’abitazione principale ICI è di regola attestata dalle risultanze degli archivi anagrafici.
Esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota, nel caso di:
il conduttore, con autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio.
Copia dell’autocertificazione deve essere allegata, nei casi di applicazione delle aliquote ridotte, alla dichiarazione delle aliquote applicate.
Art. 2 del Regolamento ICI
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti delle abitazioni le seguenti pertinenze, anche se autonomamente censite in catasto:
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Dove rivolgersi
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 14.30 alle 16.30 Per le informazioni telefoniche: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 - martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.
Competenze
Normativa di riferimento »
D. Lgs. n.504 del 30 dicembre 1992 - Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421
D. Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie
Legge n. 342 art. 74 del 21 novembre 2000
D. Lgs. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella legge n.126 del 24 luglio 2008 - Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
Del. del Consiglio Comunale n. 232/2008 del 24 dicembre 2008 P.G. n. 271363/2008
Del. del Consiglio Comunale n. 3/2010 del 28.01.2010 - PG n. 302828/2009 - Deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione per abitazione principale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 2010
Ultimo aggiornamento: lunedì 30 aprile 2012