Imposta Comunale sugli Immobili


Dal 2008 non si paga più l'ICI sulla prima casa, con l'eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali si applica una detrazione di 103,29 euro.

L'esenzione si applica all'abitazione in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente con residenza anagrafica e si estende alle eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI del Comune.

L'esenzione si estende anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e precisamente:

  • alle abitazioni che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
  • agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari
  • al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui si trova l'ex casa coniugale
  • all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (a seguito di ricovero permanente) a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata
  • all’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale (ovvero quella in cui il parente di primo grado e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica)
  • l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non sia locata.

Chi deve pagare:

  • i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli che si trovano sul territorio del Comune di Bologna
  • i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi
  • il locatario nei contratti di leasing
  • il concessionario nel caso di concessione su area demaniale

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Nel caso di abitazione locata o di abitazione utilizzata a titolo gratuito da un parente, dal coniuge, da un affine o da un contitolare del soggetto passivo di imposta, la nozione di abitazione principale deve essere riferita al conduttore, ritenendosi tale quella nella quale egli e i suoi familiari dimorano abitualmente.

L’abitualità della dimora, ai fini dell’identificazione dell’abitazione principale ICI è di regola attestata dalle risultanze degli archivi anagrafici.
Esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota, nel caso di:

  • abitazione locata con contratto registrato;
  • abitazione concessa in uso a qualsiasi titolo dal soggetto passivo di imposta ai parenti di 2° e 3° grado, al coniuge, ad affini fino al 2° grado o ai contitolari dell'immobile;

il conduttore, con autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio.
Copia dell’autocertificazione deve essere allegata, nei casi di applicazione delle aliquote ridotte, alla dichiarazione delle aliquote applicate.

Pertinenze delle abitazioni

Art. 2 del Regolamento ICI

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili,  si considerano parti integranti delle abitazioni le seguenti pertinenze, anche se autonomamente censite in catasto:

  • la soffitta e la cantina se ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione;
  • il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi.


L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.


Dove rivolgersi


  • + Ufficio ICI
    Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 10 - piano 1 Torre A - 40129 Bologna
    Orari:

    Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 14.30 alle 16.30 Per le informazioni telefoniche: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 - martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17


    Tel.: 051 2193690 - 3471
    E-mail: infoici@comune.bologna.it
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Competenze

Normativa di riferimento »

D. Lgs. n.504 del 30 dicembre 1992 - Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421

D. Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie

Legge n. 342 art. 74 del 21 novembre 2000

D. Lgs. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella legge n.126 del 24 luglio 2008 - Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

Del. del Consiglio Comunale n. 232/2008 del 24 dicembre 2008 P.G. n. 271363/2008

Del. del Consiglio Comunale n. 3/2010 del 28.01.2010 - PG n. 302828/2009 - Deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione per abitazione principale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 2010

Ultimo aggiornamento: martedì 26 aprile 2011