Con la dichiarazione IMU il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La dichiarazione non deve essere presentata quando le variazioni risultano dalle dichiarazioni ICI già presentate dallo stesso contribuente oppure quando sono relative ad eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia del Territorio, dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale.
Per conoscere i casi per cui deve essere presentata la dichiarazione IMU è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello, approvate con D.M. il 30 ottobre 2012.
La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune di Bologna - Settore Entrate, oppure spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio, oppure inviata tramite posta elettronica certificata, entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione, salvo che per le variazioni avvenute prima del 5 novembre 2012 (data di pubblicazione del decreto che ha approvato il modello) che dovranno essere dichiarate entro il 4 febbraio 2013.
La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
Rimangono valide anche per IMU le dichiarazioni già presentate ai fini ICI in quanto compatibili.
Per l'applicazione delle aliquote 0,94% e 0,96% non devono essere presentate dichiarazioni o comunicazioni. Il Comune di Bologna non ha previsto proprie comunicazioni e non deve essere fatta dichiarazione con modello ministeriale in quanto non si tratta di un'aliquota per gli immobili locati ma di un'aliquota per gli immobili utilizzati per attività lavorativa o istituzionale, anche se nel caso dell'aliquota 0,96 possono essere locati.
Per l’applicazione dell’aliquota 0.76% relativa alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (locazione a canone concordato), la dichiarazione delle aliquote deve essere presentata solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato per ICI, in caso contrario la dichiarazione già inviata per ICI ha valore anche per IMU per l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,76%.
Nel caso dell'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione, è necessario presentare la dichiarazione per potere usufruire dell'aliquota 0,76%, in quanto la fattispecie agevolata per IMU è differente da quella ICI (più limitata) ed è relativa ad una agevolazione differente (esenzione ICI e aliquota ridotta IMU).
Il soggetto passivo dell'imposta, per l’applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all’aliquota ordinaria) per l'anno 2012, è tenuto, nelle sotto elencate ipotesi, a presentare al Comune, entro il 17 dicembre 2012, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:
La suddetta dichiarazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:
Per le ipotesi di applicazione dell'aliquota dello 0.76% di cui alle lettere 1), 2) ed 5) è stato predisposto un modello di dichiarazione .
Per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare alla dichiarazione copia del contratto se lo stesso non è stato verificato e controfirmato da almeno due Organizzazioni Sindacali, delle quali una degli inquilini, e una della proprietà. Tale obbligo si rende necessario per consentire un'attività adeguata di verifica e controllo circa la spettanza dell'agevolazione.
Restano valide, i fini dell’applicazione dell’aliquota IMU dello 0,76%, le dichiarazioni delle aliquote già presentate ai fini ICI relativamente agli immobili locati alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale.
Devono, invece, essere trasmesse - per l’applicazione dell’aliquota dello 0,76% - le dichiarazioni relative all’abitazione ceduta in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale, anche se già presentate ai fini ICI, in quanto per IMU è prevista, per questa fattispecie, una tipologia di agevolazione differente da quella che era prevista per ICI.
La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.
La dichiarazione delle aliquote può essere consegnata all'ufficio IMU - Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A , oppure può essere spedita tramite raccomandata allo stesso indirizzo o inviata via fax al numero 051 2195701, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento, oppure può essere scansionata ed inviata tramite posta elettronica all'indirizzo: infoici@comune.bologna.it
Competenze
Ultimo aggiornamento: venerdì 14 dicembre 2012