Versamento


L'IMU può essere versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 18 giugno 2012, è pari 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote e la detrazione base. La seconda rata, da versare entro il 17 dicembre 2012, è a saldo dell'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

Per la prima rata, il contribuente deve calcolare l’imposta applicando le aliquote base e la detrazione previste dal D.L. 201/2011 alla situazione imponibile relativa al 2012 ed effettuare il versamento del 50% dell’imposta dovuta, a titolo di acconto.

Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 2012, calcolare l’imposta applicando le aliquote e la detrazione deliberate per l’anno 2012 ed effettuare il versamento a saldo previa deduzione di quanto già corrisposto come acconto.

Per l'anno 2012 relativamente alla sola abitazione principale e alle relative pertinenze il contribuente può scegliere, in alternativa al versamento su due rate, di versare in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando le aliquote base e la detrazione previste dal D.L. 201/2011, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata dovrà essere versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Per il versamento in acconto 2012 il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24; per il pagamento a saldo può essere utilizzato anche l’apposito bollettino postale.

Per il pagamento dell’IMU è stato approvato un nuovo modello F24 contenente la sezione “IMU e altri tributi locali”; fino al 31 maggio 2013 è comunque possibile utilizzare anche il vecchio modello F24 compilando la sezione “ICI ed altri tributi locali”.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune Bologna: A944

Codici Tributo:

  • 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE;
  • 3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
  • 3914 IMU per i terreni – COMUNE;
  • 3915 IMU per i terreni – STATO;
  • 3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;
  • 3917 IMU aree fabbricabili – STATO;
  • 3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;
  • 3919 IMU peraltri fabbricati – STATO.

Il modello F24 può essere utilizzato anche per versare contestualmente l’imposta di immobili ubicati in comuni diversi.

Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Dal primo giugno 2012, oltre al modello F24 ordinario è possibile utilizzare per il pagamento dell'IMU il nuovo modello di pagamento F24 semplificato che si compone di un'unica pagina.

Nella compilazione del modello F24 per il versamento dell’IMU dovuta per l’abitazione principale, il contribuente dovrà compilare il campo Rateazione/mese rif.

Nel caso di versamento in due rate: (18 giugno e 17 dicembre) occorre compilare il campo Rateazione/mese rif. indicando:

0101 nel versamento in acconto del 18 giugno (dell’acconto in unica soluzione);

0101 nel versamento a saldo del 17 dicembre.

Nel caso di versamento in tre rate: (18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre) occorre compilare il campo Rateazione/mese rif. Indicando:

0102 nel versamento in acconto del 18 giugno (pagamento prima rata);

0202 nel versamento in acconto del 17 settembre (pagamento seconda rata);

0101 nel versamento a saldo del 17 dicembre.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per cui non è previsto il pagamento rateale, non deve essere compilato il campo Rateazione/mese rif.

Competenze

Ultimo aggiornamento: lunedì 03 dicembre 2012