La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili.
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale.
Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2012, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:
Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva.
L’inagibilità dell’immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale; non sono pertanto, in nessun caso, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Sono esenti da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel Comune di Bologna - classificato parzialmente montano - sono pertanto esenti da IMU.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2012, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2012 determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Competenze
Normativa di riferimento »
L. n. 662 del 23 dicembre 1996 - art. 3articolo 3, comma 48
D. Lgs.n. 42 del 22 gennaio 2004
Testo unico 445 del 28 dicembre 2000
D.Lgs. n. 23 del 2011 - art. 9, comma 8
D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
L. n. 662 del 23 dicembre 1996 - art. 3, comma 51
Ultimo aggiornamento: lunedì 27 maggio 2013