Aliquote


Aliquote IMU anno 2013

Per l'anno 2013 sono stabilite, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

aliquota dello 0,2 per cento relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
aliquota dello 0,5 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
aliquota dello 0,5 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
aliquota dello 0,5 per cento relativamente all’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
aliquota dello 0,5 per cento relativamente all’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
aliquota dello 0,5 per cento relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
aliquota dello 0,76 relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
aliquota dello 0,76 per cento relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;
aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e alle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08 rep.n.206395.
aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
aliquota dello 0,76 per cento

relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:

  • persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
  • studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l’Università degli Studi di Bologna;
  • lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti;
La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l’immobile come abitazione principale ovvero dello studente o lavoratore fuori sede.

aliquota dello 0,76 per cento relativamente agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05- che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell’imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;
aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell’art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
aliquota dello 0,94 per cento relativamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale;
aliquota dello 0,96 per cento relativamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A10, B, D e C (con esclusione delle categorie C6 e C7), a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale;
aliquota (ordinaria) dell’1,06 per cento relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolate.

Per l'applicazione delle aliquote 0,94% e 0,96% non devono essere presentate dichiarazioni o comunicazioni. Il Comune di Bologna non ha previsto proprie comunicazioni e non deve essere fatta dichiarazione con modello ministeriale

Per l’applicazione dell’aliquota 0,76% nell’anno 2013 relativa:

  • alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (locazione a canone concordato);
  • all'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
  • alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
  • agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dall’assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
  • agli immobili utilizzati direttamente ed esclusivamente da imprese che, successivamente al 31/12/2011, abbiano avuto una crescita dimensionale dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto di fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;

occorre trasmettere, entro il 16 dicembre 2013, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata. Nel caso di locazione a canone concordato alla dichiarazione delle aliquote deve essere allegata copia del contratto di locazione.

La dichiarazione delle aliquote deve essere presentata solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato, in caso contrario la dichiarazione già inviata ha valore anche per gli anni successivi.

Competenze

Normativa di riferimento »

D.l. 201/2011 - art. 13 comma 12bis, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni

Del. Odg. 176/2012 del 28 maggio 2012

Ultimo aggiornamento: lunedì 20 maggio 2013