Le aliquote IMU sottoelencate, approvate con Delibera Odg. 176/2012 del 28/5/2012, sono definitive per l'anno 2012.
Per l'anno 2012 sono stabilite – ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 12bis del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):
Entro il 17 dicembre 2012 il contribuente dovrà verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 2012, calcolare l’imposta applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune ed effettuare il versamento a saldo con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto versato).
| aliquota dello 0,2 per cento | relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; |
| aliquota dello 0,4 per cento | relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; |
| aliquota dello 0,4 per cento | relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori; |
| aliquota dello 0,4 per cento | relativamente all’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; |
| aliquota dello 0,4 per cento | relativamente all’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata; |
| aliquota dello 0,4 per cento | relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori; |
| aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11) | relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione; |
| aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11) | relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali; |
| aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11) | relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08 rep.n.206395. |
| aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11) | relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997; |
| aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11) |
relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:
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| aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11) | relativamente agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05- che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell’imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico; |
| aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11 | relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell’art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; |
| aliquota dello 0,94 per cento (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11 + aumento 0,18 punti percentuali) | relativamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale; |
| aliquota dello 0,96 per cento (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11+ aumento 0,2 punti percentuali) | relativamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A10, B, D e C (con esclusione delle categorie C6 e C7), a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale; |
| aliquota (ordinaria) dell’1,06 per cento (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11 + aumento 0,3 punti percentuali) | relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolate. |
Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all’abitazione principale sono al netto dell’imu statale.
Per l'applicazione delle aliquote 0,94% e 0,96% non devono essere presentate dichiarazioni o comunicazioni. Il Comune di Bologna non ha previsto proprie comunicazioni e non deve essere fatta dichiarazione con modello ministeriale in quanto non si tratta di un'aliquota per gli immobili locati ma di un'aliquota per gli immobili utilizzati per attività lavorativa o istituzionale, anche se nel caso dell'aliquota 0,96 possono essere locati.
Per l’applicazione dell’aliquota 0.76% relativa alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (locazione a canone concordato), la dichiarazione delle aliquote deve essere presentata solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato per ICI, in caso contrario la dichiarazione già inviata per ICI ha valore anche per IMU per l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,76%.
Nel caso dell'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione, è necessario presentare la dichiarazione per potere usufruire dell'aliquota 0,76%, in quanto la fattispecie agevolata per IMU è differente da quella ICI (più limitata) ed è relativa ad una agevolazione differente (esenzione ICI e aliquota ridotta IMU).
Competenze
Normativa di riferimento »
D.l. 201/2011
Ultimo aggiornamento: venerdì 14 dicembre 2012