IMU - Imposta Municipale Propria


L'imposta municipale propria (IMU) è stata istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal primo gennaio 2012, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI), ed ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Sono tenuti al pagamento dell’IMU:

  • l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;

  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

L’IMU si calcola applicando al valore dell’immobile (fabbricato, terreno agricolo o area fabbricabile) l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Cosa cambia nel 2013

Sospensione del pagamento della prima rata IMU per le abitazioni principali, per gli immobili degli IACP e delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale.

In attesa delle revisione dell’imposizione sul patrimonio immobiliare, prevista entro il 31 agosto 2013, il versamento della prima rata dell'IMU 2013 è sospeso fino al 16 settembre 2013 per le seguenti categorie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  • terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Soppressione della riserva a favore dello Stato della quota di  imu calcolata con aliquota 0,38% e costituzione della riserva per gli immobili del gruppo catastale D.

E’ stata soppressa, dal 2013, la disposizione vigente nell’anno 2012 che prevedeva che fosse riservata allo Stato la quota di IMU calcolata con l’aliquota 0,38 per cento per gli “altri fabbricati” i “terreni agricoli” e le “aree fabbricabili”.

E' ora riservato allo Stato esclusivamente il gettito dell’IMU, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Per l’anno 2013, il contribuente non dovrà più dividere l’imposta riservata allo Stato da quella di competenza del Comune, salvo che per i fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, per i quali dovrà essere versata direttamente allo Stato l’IMU calcolata sulla base dell’aliquota 0,76% mentre è destinata al Comune la differenza tra l’imposta calcolata sulla base dell’aliquota deliberata e l'imposta riservata allo Stato.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 3925 per l'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
  • 3930 per l'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  – INCREMENTO COMUNE.

Fabbricati classificati del gruppo D: il moltiplicatore  è  elevato a 65.

Il moltiplicatore per ottenere la base imponibile per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, è elevato, dal 1° gennaio 2013, da 60 a 65; modifica del termine per la presentazione della dichiarazione  IMU su modello ministeriale.

Il Decreto Legislativo 35 del 8 aprile 2013 ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU su modello ministeriale, che deve ora essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a quello in cui sono intervenute le variazioni.

Dove rivolgersi


  • + Ufficio IMU
    Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 10 - piano 1 Torre A - 40129 Bologna
    Orari:

    Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 14.30 alle 16.30 Per le informazioni telefoniche: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 - martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.


    Tel.: 051 2193690 - 3471
    E-mail: infoici@comune.bologna.it
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Competenze

Normativa di riferimento »

D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 - art. 13

D. Lgs n. 23 del  14 marzo 2011 - Articoli 8 e 9;

Articoli 2 e 5, commi 1, 3, 5 e 6, art. 7, commi 1 lettere b), c), d), e), f), h), ed i), art.8, comma 4, art. 10, comma 6, art. 11, commi 3, 4 e 5, art. 12, art. 14 e art. 15 del D. Lgs 30/12/1992 n. 504;

D.L. del 2 marzo 2012 n. 16 - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44;

Legge 27/12/2006 n. 296 - articolo 1, commi da 161 a 170;

D. Lgs. n. 471 - 472 – 473 del  18 dicembre 1997;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012 “Modalità di versamento dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 – Agenzia delle Entrate – Direzione centrale servizi ai contribuenti – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili;

Ultimo aggiornamento: lunedì 27 maggio 2013