ICI
Imposta pubblicità
Pubbliche affissioni
Passi carrai
Tassa rifiuti
Le pertinenze esenti sono quelle ammesse dal regolamento ICI:
Nel caso di abitazione con due autorimesse, una di queste (quella con rendita maggiore) sarà esente mentre l'altra sarà soggetta di imposta all'aliquota ordinaria del 7 per mille.
L'imposta versata può essere recuperata tramite istanza di rimborso in carta libera, oppure utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'ufficio tributi - sezione "modulistica".
La richiesta di rimborso può essere consegnata spedita con raccomandata all'ufficio ICI – Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna, oppure inviata via fax al numero 051 2195701.
Si, può ricalcolare l'imposta dovuta per i 12 mesi e versare il saldo previa deduzione di quanto già pagato in acconto, recuperando così la maggiore imposta versata a giugno.
Non occorrono comunicazioni all'ufficio ICI in quanto l'imposta annua è corretta e l'acconto non è versato in misura inferiore al dovuto. Potrà richiedere rimborso dell'eventuale differenza, nel caso in cui l'imposta già versata a giugno sia superiore a quella dovuta per l'intero anno.
I contribuenti che non hanno versato l'imposta in acconto o a saldo, possono ravvedersi entro 30 giorni, versando le somme dovute, piu’ la sanzione del 2,50 %, piu’ gli interessi legali calcolati sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Se la regolarizzazione viene effettuata dopo i 30 giorni, ma entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello di imposta, la sanzione sale al 3% piu’ gli interessi legali calcolati sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Nel modello di pagamento deve essere barrata l'apposita casella “ravvedimento”.
Il Comune di Bologna ha deliberato l'aliquota dello zero per mille relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, locate alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale.
Per abitazione principale del conduttore si intende quella dove lui ed i suoi familiari dimorano abitualmente con residenza anagrafica. In alternativa il conduttore, se studente o lavoratore fuori sede, con autocertificazione, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio.
Per l'applicazione dell'aliquota ridotta il soggetto passivo dell'imposta deve presentare al Comune, entro il 16 dicembre 2010, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata, dei propri dati anagrafici, dell’ubicazione e degli identificativi catastali dell’immobile e dei dati anagrafici del conduttore che abita l’immobile. Nel caso di conduttore studente o lavoratore non residente, alla dichiarazione delle aliquote deve essere allegata la autocertificazione di dimora abituale nell'immobile del conduttore stesso.
E' tenuto anche ad allegare copia del contratto di locazione alla dichiarazione delle aliquote se lo stesso non è stato verificato e controfirmato da almeno due Organizzazioni Sindacali, delle quali una degli inquilini e una della proprietà.
La dichiarazione può essere consegnata o spedita all'ufficio ICI - Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A - 40129 Bologna, o inviata via fax allo 051 2195701, con fotocopia di un documento di riconoscimento.
Previa comunicazione, presso il concessionario Abaco Spa (piazza Liber Paradisus, 15) per ritirare l'autorizzazione, unitamente alla presentazione della denuncia dell'imposta sulla pubblicità e del relativo eventuale pagamento.
Sì, bisogna richiede l'autorizzazione compilando un apposito modulo che è possibile ritirare presso il Settore Entrate (piazza Liber Paradisus, 10 - piano 1 Torre A).
Solo ed esclusivamente nelle immediate pertinenze dell’immobile cui si riferiscono (portone d’ingresso, cancello, recinzione, bucatura delle finestre).
Se il cartello misura meno di 0,25 mq. è esente da imposta (anche da marca da bollo), diversamente è soggetto ad imposta pubblicitaria previa richiesta di autorizzazione all’esposizione.
Esclusivamente nei locali pubblici previa timbratura delle stesse, denuncia e pagamento dell'imposta sulla pubblicità presso il concessionario ABACO Spa (l'autorizzazione coincide con il contestuale pagamento).
Richiesta di nuova autorizzazione da parte del soggetto subentrante
Si consegna a mano al Protocollo Generale - piazza Maggiore, 6, oppure a mezzo posta o corriere all'ufficio Spedizioni - piazza Liber Paradisus, 10.
Al concessionario ABACO Spa - via Fioravanti, 1/E-F.
Contestualmente alla prenotazione dell’affissione mediante versamento con bollettino postale o pagamento in contanti presso l’ufficio preposto del concessionario Abaco Spa (via Fioravanti n. 1/E-F).
Tutti coloro che detengono un cartello identificato con un numero rilasciato dall'ufficio Passi Carrabili, presso il Settore Mobilità.
Si, esiste un cartello idoneo rilasciato dall'ufficio Passi carrabili, presso il Settore Mobilità.
Al concessionario ABACO Spa - piazza Liber Paradisus, 15.
Si, sono soggetti a pagamento.
Entro il 20 gennaio dell'anno successivo l'inizio dell'occupazione o della detenzione, occorre presentare la denuncia d'iscrizione a ruolo al Settore Entrate - Ufficio Tassa rifiuti (piazza Liber Paradisus 10 - piano 1 Torre A).
La metratura da dichiarare si riferisce ai metri quadrati di superficie calcolata a filo dei muri interni , compresi cantina e garage (calcolati per intero e non in percentuale), soffitte, ripostigli, lavanderie e simili limitatamente alla parte dei locali d'altezza superiore a metri 1,50 escluse le terrazze scoperte, sono invece da includere nel calcolo i balconi e le terrazze chiuse a veranda e in ogni modo aperte sul lato frontale.
Nel momento in cui si perde la disponibilità dei locali il contribuente ha l’obbligo di presentare denuncia di cessazione, all'ufficio Tassa rifiuti (piazza Liber Paradisus 10 - piano 1 Torre A) in modo da poter usufruire dell’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
Nel caso di denuncia tardiva rispetto alla data in cui i locali sono stati effettivamente lasciati, il contribuente dovrà dimostrare di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali presentando le chiusure delle utenze (luce, acqua, gas). Il diritto all'abbuono del tributo decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data della prova offerta dal contribuente.
In mancanza di tale documentazione ovvero se la tassa non è stata assolta dall’utente subentrante la cessazione verrà applicata dal bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia.
La tassa non può essere applicata automaticamente per principio, data la particolarità del diritto tributario e delle esigenze di tutela che lo caratterizzano: l’autodichiarazione dei dati in base a cui applicare la tassa è un obbligo per il contribuente e la violazione di tale obbligo viene sanzionata. L’insufficienza dell’espletamento delle pratiche anagrafiche trova anche una spiegazione più tecnica nel fatto che la tassa non si paga solo per le abitazioni in cui abbiamo la residenza ( si pensi alle seconde case, ai garage, o ai locali ad uso commerciale), così come non è sempre vero che cambiando residenza non si debba più pagare la tassa ( infatti, se si cambia residenza ma si mantiene la disponibilità dell’immobile, la tassa resta dovuta). Occorre quindi ricordare che tutte le volte che acquistiamo o perdiamo la disponibilità di un locale o di un area, dobbiamo presentare la denuncia al Comune, lo stesso dobbiamo fare anche quando si siano modificati i dati precedentemente dichiarati.
Ogni volta che avviene un cambiamento d’abitazione entro la città occorre presentare denuncia di trasferimento.
Nel caso in cui il trasferimento comporti un aumento della superficie a disposizione, la denuncia va presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione dei nuovi locali. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la nuova utenza.
Se, invece, il trasferimento comporta una diminuzione di superficie a disposizione, la denuncia va presentata entro l’ultimo giorno del bimestre solare durante il quale è iniziata la nuova occupazione. L’abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di trasferimento è stata presentata.
Nel caso di denuncia tardiva rispetto alla data dell'effettivo trasferimento in un locale di superficie inferiore rispetto a quello per cui si è iscritti a ruolo, il contribuente dovrà dimostrare di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali presentando le chiusure delle utenze (luce, acqua, gas). Il diritto all'abbuono del tributo decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data della prova offerta dal contribuente.
Nel caso in cui il dichiarante cambi abitazione ma conservi la disponibilità dei locali in precedenza occupati non dovrà presentare denuncia di trasferimento ma di nuova occupazione per la nuova abitazione.
E’ importante sottolineare che il trasferimento non comporta l’emissione di un nuovo avviso di pagamento ma viene effettuato un conguaglio sull’avviso ricevuto.
La tassa è dovuta a prescindere dall’effettivo utilizzo che il contribuente decida di farne, ciò che rileva è che i locali ed aree siano potenzialmente utilizzabili.
La normativa esclude dalla tassazione solo le abitazioni che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, ossia quelle prive d'allacciamenti alle utenze (gas, luce e acqua) e mobilio oppure quelle oggetto d’importanti lavori di ristrutturazione regolarmente documentati.