Imposta pubblicità
Pubbliche affissioni
Passi carrai
Tassa rifiuti
Imposta di soggiorno
Previa comunicazione, presso il concessionario Abaco Spa (piazza Liber Paradisus, 15) per ritirare l'autorizzazione, unitamente alla presentazione della denuncia dell'imposta sulla pubblicità e del relativo eventuale pagamento.
Sì, bisogna richiede l'autorizzazione compilando un apposito modulo che è possibile ritirare presso il Settore Entrate (piazza Liber Paradisus, 10 - piano 1 Torre A).
Solo ed esclusivamente nelle immediate pertinenze dell’immobile cui si riferiscono (portone d’ingresso, cancello, recinzione, bucatura delle finestre).
Se il cartello misura meno di 0,25 mq. è esente da imposta (anche da marca da bollo), diversamente è soggetto ad imposta pubblicitaria previa richiesta di autorizzazione all’esposizione.
Esclusivamente nei locali pubblici previa timbratura delle stesse, denuncia e pagamento dell'imposta sulla pubblicità presso il concessionario ABACO Spa (l'autorizzazione coincide con il contestuale pagamento).
Richiesta di nuova autorizzazione da parte del soggetto subentrante
Si consegna a mano al Protocollo Generale - piazza Maggiore, 6, oppure a mezzo posta o corriere all'ufficio Spedizioni - piazza Liber Paradisus, 10.
Al concessionario ABACO Spa - via Fioravanti, 1/E-F.
Contestualmente alla prenotazione dell’affissione mediante versamento con bollettino postale o pagamento in contanti presso l’ufficio preposto del concessionario Abaco Spa (via Fioravanti n. 1/E-F).
Tutti coloro che detengono un cartello identificato con un numero rilasciato dall'ufficio Passi Carrabili, presso il Settore Mobilità.
Si, esiste un cartello idoneo rilasciato dall'ufficio Passi carrabili, presso il Settore Mobilità.
Al concessionario ABACO Spa - piazza Liber Paradisus, 15.
Si, sono soggetti a pagamento.
Entro il 20 gennaio dell'anno successivo l'inizio dell'occupazione o della detenzione, occorre presentare la denuncia d'iscrizione a ruolo al Settore Entrate - Ufficio Tassa rifiuti (piazza Liber Paradisus 10 - piano 1 Torre A).
La metratura da dichiarare si riferisce ai metri quadrati di superficie calcolata a filo dei muri interni , compresi cantina e garage (calcolati per intero e non in percentuale), soffitte, ripostigli, lavanderie e simili limitatamente alla parte dei locali d'altezza superiore a metri 1,50 escluse le terrazze scoperte, sono invece da includere nel calcolo i balconi e le terrazze chiuse a veranda e in ogni modo aperte sul lato frontale.
Nel momento in cui si perde la disponibilità dei locali il contribuente ha l’obbligo di presentare denuncia di cessazione, all'ufficio Tassa rifiuti (piazza Liber Paradisus 10 - piano 1 Torre A) in modo da poter usufruire dell’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
Nel caso di denuncia tardiva rispetto alla data in cui i locali sono stati effettivamente lasciati, il contribuente dovrà dimostrare di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali presentando le chiusure delle utenze (luce, acqua, gas). Il diritto all'abbuono del tributo decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data della prova offerta dal contribuente.
In mancanza di tale documentazione ovvero se la tassa non è stata assolta dall’utente subentrante la cessazione verrà applicata dal bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia.
La tassa non può essere applicata automaticamente per principio, data la particolarità del diritto tributario e delle esigenze di tutela che lo caratterizzano: l’autodichiarazione dei dati in base a cui applicare la tassa è un obbligo per il contribuente e la violazione di tale obbligo viene sanzionata. L’insufficienza dell’espletamento delle pratiche anagrafiche trova anche una spiegazione più tecnica nel fatto che la tassa non si paga solo per le abitazioni in cui abbiamo la residenza ( si pensi alle seconde case, ai garage, o ai locali ad uso commerciale), così come non è sempre vero che cambiando residenza non si debba più pagare la tassa ( infatti, se si cambia residenza ma si mantiene la disponibilità dell’immobile, la tassa resta dovuta). Occorre quindi ricordare che tutte le volte che acquistiamo o perdiamo la disponibilità di un locale o di un area, dobbiamo presentare la denuncia al Comune, lo stesso dobbiamo fare anche quando si siano modificati i dati precedentemente dichiarati.
Ogni volta che avviene un cambiamento d’abitazione entro la città occorre presentare denuncia di trasferimento.
Nel caso in cui il trasferimento comporti un aumento della superficie a disposizione, la denuncia va presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione dei nuovi locali. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la nuova utenza.
Se, invece, il trasferimento comporta una diminuzione di superficie a disposizione, la denuncia va presentata entro l’ultimo giorno del bimestre solare durante il quale è iniziata la nuova occupazione. L’abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di trasferimento è stata presentata.
Nel caso di denuncia tardiva rispetto alla data dell'effettivo trasferimento in un locale di superficie inferiore rispetto a quello per cui si è iscritti a ruolo, il contribuente dovrà dimostrare di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali presentando le chiusure delle utenze (luce, acqua, gas). Il diritto all'abbuono del tributo decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data della prova offerta dal contribuente.
Nel caso in cui il dichiarante cambi abitazione ma conservi la disponibilità dei locali in precedenza occupati non dovrà presentare denuncia di trasferimento ma di nuova occupazione per la nuova abitazione.
E’ importante sottolineare che il trasferimento non comporta l’emissione di un nuovo avviso di pagamento ma viene effettuato un conguaglio sull’avviso ricevuto.
La tassa è dovuta a prescindere dall’effettivo utilizzo che il contribuente decida di farne, ciò che rileva è che i locali ed aree siano potenzialmente utilizzabili.
La normativa esclude dalla tassazione solo le abitazioni che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, ossia quelle prive d'allacciamenti alle utenze (gas, luce e acqua) e mobilio oppure quelle oggetto d’importanti lavori di ristrutturazione regolarmente documentati.
L’imposta di soggiorno si applica ai pernottamenti effettuati a partire dal 1^ settembre 2012. I pernottamenti effettuati entro il 31 agosto compreso non sono assoggettati all’imposta.
Soggetto passivo è chi alloggia nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, senza essere residente nel Comune di Bologna.
No, l’imposta di soggiorno è dovuta in tutte le strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, agriturismi, strutture di turismo rurale, ecc.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
L’imposta di soggiorno è applicata sulla base delle seguenti fasce di prezzo, riferite al prezzo per persona per singolo pernottamento (comprensivo della colazione e al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi):
Si deve considerare il prezzo di vendita del pernottamento, comprensivo della colazione e al netto di IVA e di servizi aggiuntivi.
Se la camera è stata venduta direttamente dalla struttura all’ospite si deve considerare il prezzo pagato da quest’ultimo, se la camera è stata venduta ad un tour operator o ad altro intermediario si deve considerare il prezzo di vendita pagato da tali soggetti, indipendentemente dal prezzo finale pagato dall’ospite.
Si deve dividere il prezzo di vendita della camera per il numero di occupanti e applicare l’imposta corrispondente alla fascia di prezzo così ottenuta, tenendo conto delle esenzioni per i minori di 14 anni.
Esempio 1: camera venduta al prezzo di euro 120 occupata da tre adulti.
Si divide il prezzo della camera per il numero di ospiti e si ottiene il prezzo del singolo pernottamento ai fini del calcolo dell'imposta di soggiorno:
120 : 3 = 40 euro
40 euro ricade nella seconda fascia tariffaria, gli ospiti, essendo adulti, sono tutti e tre assoggettati al pagamento dell'imposta di soggiorno, pertanto l'imposta dovuta è 1,50 x 3 = 4,50 euro a notte
Esempio 2: camera venduta al prezzo di euro 120 occupata da due adulti e da un bambino minore di 14 anni.
In questo caso sono assoggettati al pagamento dell'imposta di soggiorno soltanto i due adulti, pertanto l'imposta dovuta è 120 : 3 = 40 euro, seconda fascia tariffaria, quindi 1,50 x 2 = 3 euro a notte.
No, se il pernottamento è gratuito l'imposta di soggiorno non è dovuta.
Il prezzo da considerare è comunque sempre il prezzo di vendita della camera
Tutti i servizi che l’ospite paga oltre il pernottamento e la colazione.
Sempre e solo per i primi cinque pernottamenti.
Es. dal 29/12 al 5/1 paga tre pernottamenti per dicembre e due per gennaio.
Sì, salvo che non si ravvisi il caso di pernottamenti ripetuti e sistematici all’interno dello stesso mese solare: in questo caso l’imposta si applica limitatamente ai primi cinque pernottamenti consecutivi.
Esempio 1: ospite che soggiorna sistematicamente in città dal lunedì al venerdì: l’imposta di soggiorno si paga solo per i primi cinque pernottamenti all’interno dello stesso mese solare. Il mese solare successivo l’imposta viene nuovamente calcolata.
Esempio 2: ospite che per turismo pernotta tre giorni nella prima settimana del mese di settembre e quattro giorni nell’ultima settimana dello stesso mese: in questo caso non c’è il requisito della ripetitività e della sistematicità dei pernottamenti, pertanto l’ospite deve pagare l’imposta di soggiorno per i primi tre giorni e successivamente per gli altri quattro.
Il nuovo gestore, nel calcolo dell’imposta, deve tenere conto dei pernottamenti già effettuati e dell’imposta già pagata. A tal fine l’ospite deve mostrare al nuovo gestore la ricevuta di pagamento rilasciata dalla struttura precedente relativa all’imposta già assolta.
Es.: ospite che effettua tre pernottamenti presso una struttura e, consecutivamente, tre pernottamenti presso una seconda struttura: l’ospite deve pagare l’imposta di soggiorna alla prima struttura per i primi 3 pernottamenti, mostrare la ricevuta al secondo gestore, il quale dovrà calcolare l’imposta solamente per due pernottamenti (l’imposta si paga per non più di 5 pernottamenti consecutivi).
Come da Regolamento art.3 c.4, l’unica possibilità prevista per evitare duplicazioni di imposta è l’esibizione da parte dell’ospite della fattura/ricevuta rilasciata dalla struttura in cui ha precedentemente soggiornato, attestante il pagamento dell’imposta. In assenza di tale quietanza il nuovo gestore deve richiedere il pagamento dell’imposta per tutti i pernottamenti effettuati presso la propria struttura, nel limite massimo dei cinque consecutivi, senza tenere conto di eventuali pernottamenti precedenti.
In caso di contestazione è possibile fare compilare all’ospite il modello di rifiuto al pagamento dell’imposta di soggiorno per i pernottamenti già effettuati presso la struttura precedente e per l’imposta eventualmente già assolta, specificando nella motivazione “imposta già assolta per i primi ... pernottamenti, ma non documentabile”. Quindi trasmettere entro tre giorni lavorativi il modulo di rifiuto al Comune di Bologna e richiedere il pagamento dell’imposta per i pernottamenti residui nel limite dei cinque consecutivi.
Il Comune si riserva di effettuare controlli puntuali sui moduli di rifiuto ricevuti.
Sì è dovuta.
Si, ciascun pernottamento in una struttura ricettiva è soggetto al pagamento dell'Imposta di soggiorno, qualsiasi sia il motivo del pernottamento.
L’ospite che si rifiuta di pagare l’Imposta di soggiorno è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva il “Modulo rifiuto pagamento imposta-ospite”. Il gestore deve inoltrarlo al Comune di Bologna entro 3 giorni lavorativi all’indirizzo mail: impostadisoggiorno@comune.bologna.it o al numero di fax 051 7095207.
In caso di rifiuto alla compilazione del modulo, il gestore deve compilare e inviare agli stessi recapiti e negli stessi tempi il “Modulo rifiuto pagamento imposta-gestore”.
Il gestore della struttura deve informare l’ospite che il rifiuto alla compilazione della dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari. Inoltre l’omesso, parziale o tardivo pagamento dell’imposta da parte del soggetto passivo è accertato e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell’imposta non versata.
Il gestore può, a sua scelta:
oppure
I bollettari possono essere ritirati, presso l’URP del Settore Entrate nei seguenti giorni:
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30 presentando il modulo ritiro bollettari.
Si deve annullare la ricevuta compilata in modo errato scrivendovi "ANNULLATA" e compilare la successiva.
La dichiarazione deve essere effettuata attraverso il portale Servizi online , tramite:
Una volta inseriti i dati il sistema effettua il calcolo del dovuto. L’operatore valida il calcolo e il sistema assegna un numero di causale da indicare all’atto del pagamento.
La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il portale Servizi online, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, di impossibilità di accesso al sito internet comunale. In tali casi è possibile utilizzare il "Modello di dichiarazione" cartaceo.
Il gestore della struttura ricettiva deve dichiarare, con riferimento al mese solare e secondo i criteri definiti ai fini del calcolo dell’Imposta di soggiorno:
Una volta inseriti i dati richiesti, il calcolo dell’imposta viene effettuato automaticamente dal portale del Comune. L’operatore procede quindi a validare e trasmettere la dichiarazione.
La dichiarazione deve essere effettuata trimestralmente, entro il 15 del mese successivo al trimestre oggetto di dichiarazione:
Sì, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso, indicando zero nei campi previsti.
L’imposta si dichiara nel trimestre in cui viene riscossa dall’ospite, nel caso in esempio nel trimestre ottobre-dicembre. Pertanto, all’atto della compilazione della dichiarazione on-line ai fini della determinazione dell’imposta, i pernottamenti devono essere registrati tutti nel mese di ottobre.
L'Imposta di soggiorno può essere indicata in fattura unitamente al corrispettivo dovuto per il pernottamento e pagata dal terzo tramite il pagamento della fattura.
Il gestore potrà dichiarare e riversare al Comune l'imposta di soggiorno così dovuta, a sua scelta, nel trimestre di emissione della fattura oppure nel trimestre di effettivo incasso della fattura.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente intestato a:
Comune di Bologna – Imposta di soggionro
IBAN: IT 17 K 07601 02400 001003653068
indicando nella causale del bonifico il codice assegnato dal portale al momento della conferma della dichiarazione e il trimestre oggetto di pagamento.
Entro le medesime scadenze previste per la dichiarazione:
Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del trimestre sia inferiore ad euro 5,00 potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il successivo trimestre.
Sì. Il versamento inferiore al dichiarato è tuttavia oggetto di sanzione amministrativa per violazione di norme regolamentari.
L’operatore incaricato delle attività di gestione dell’Imposta di soggiorno deve collegarsi al Portale Servizi online, cliccare sulla voce “Registrazione on line” e seguire le istruzioni di registrazione.
Successivamente il Gestore della struttura ricettiva, tramite il proprio rappresentante legale, deve compilare il Modulo di Richiesta di abilitazione al servizio online e inviarlo al seguente indirizzo e-mail: impostadisoggiorno@comune.bologna.it o al fax n. 051 7095207.
L’ospite è tenuto a conservare la fattura/ricevuta per cinque anni.
Il gestore è tenuto a conservare la documentazione (fatture, ricevute, dichiarazioni, ...) per cinque anni ed esibirle ad ogni richiesta da parte delle autorità comunali. Per lo stesso periodo deve essere conservata anche la documentazione utile a giustificare le esenzioni dichiarate.
No, devono essere conservati dal gestore ed esibiti in caso di controlli.
L’omesso, parziale o tardivo pagamento dell’imposta da parte del soggetto passivo è sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell’imposta non versata e addebito delle spese di accertamento.
Inoltre l’eventuale mancata compilazione del "Modulo rifiuto pagamento imposta (ospite)" è soggetta alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari.
Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette, oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari.